La recente Legge 11 dicembre 2012 n.220, definita “Codice del Condominio”, che ha regolamentato in modo uniforme la materia, ha stabilito, all’art. 16 che: “Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia”.
Tuttavia la questione non è così semplice, in quanto la Commissione Giustizia, con propria circolare, ha specificato ulteriormente la portata della norma.
E’ bene precisare, infatti, che i condomini possono, con voto assembleare espresso all’unanimità, formare o modificare il regolamento di condominio, inserendo clausole limitative. Così pure il regolamento che vieta la detenzione di animali è vincolante per l’acquirente di una unità immobiliare facente parte di un condominio, ogni qual volta il regolamento stesso sia trascritto alla Conservatoria dei regisri immobiliari o sia riportato nell’atto di acquisto.
In buona sostanza, chi ha la fortuna di avere un cane, un gatto o un altro nostro “fratello minore“, intendendo acquistare casa, deve ancora stare attento a quanto dispone in punto il reglamento di condominio, perchè se quest’ultimo è trascritto va ritenuto vincolante, in quanto accettato; ciò anche in vigenza della nuova legge.