Morgana,  mascotte e valida collabratrice

La recente Legge 11 dicembre 2012 n.220, definita “Codice del Condominio”, che  ha regolamentato in modo uniforme la materia, ha stabilito, all’art.  16 che:  “Le norme del regolamento non possono porre limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva né vietare di possedere o detenere animali da compagnia”. 

Tuttavia la questione non è così semplice, in quanto la Commissione Giustizia, con propria circolare, ha specificato ulteriormente la portata della norma.

E’ bene precisare, infatti, che i condomini possono, con voto assembleare espresso all’unanimità,  formare o modificare il regolamento di condominio, inserendo clausole limitative. Così pure il regolamento che vieta la detenzione di animali è vincolante per l’acquirente di una unità immobiliare facente parte di un condominio, ogni qual volta il regolamento stesso sia trascritto alla Conservatoria dei regisri immobiliari o sia riportato nell’atto di acquisto.

In buona sostanza, chi ha la fortuna di avere un cane, un gatto  o un altro  nostro “fratello minore“, intendendo acquistare casa, deve ancora stare attento a quanto dispone in punto il  reglamento di condominio, perchè se quest’ultimo è trascritto va ritenuto  vincolante, in quanto accettato; ciò anche  in vigenza della nuova legge.