Lo STUDIO LEGALE RICCIO vanta una lunga esperienza in materia di diritto delle assicurazioni, sia nei rami danni che responsabilità civile .
L’attività di assistenza e consulenza viene espletata preliminarmente in fase stragiudiziale, avvalendosi delle procedure di mediaconciliazione o trattando direttamente con la compagnia di assicurazioni, successivamente, in caso di mancato accordo, in fase giudiziale,
La materia assicurativa è sicuramente di interesse e presenta un certo grado di complessità, ne è riprova la circostanza che il contenzioso assicurativo è sicuramente numericamente rilevante.
Le polizze di assicurazione offrono due tipologie di garanzie; quella relativa a danni che possono colpire la persona dell’assicurato o i suoi beni e quella che tutela l’assicurato dal pagamento dei danni che lo stesso colposamente provoca a terzi.
Al primo gruppo appartengono esemplificativamente le polizze infortuni, le polizze sanitarie, le polizze incendio, furto, danni da acqua condotta, da eventi atmosferici ecc.
Al secondo gruppo le polizze responsabilità civile auto, responsabilità professionale, responsabilità verso i dipendenti, quella per prodotti difettosi ecc.
Le vertenze in materia assicurativo sono numerose, atteso che notoriamente le polizze di assicurazione sono piuttosto complesse e la preparazione professionale degli agenti non è sempre impeccabile. Molto spesso l’assicurato è inconsapevole di aver sottoscritto clausole limitratrici, franchigie o scoperti, con la conseguenza che in fase liquidativa si vedono opporre eccezioni di pagamento da parte dell’assicuratore.
Tuttavia occorre tener presente che la nostra legislazione tutela in generale il contraente più debole, infatti il contratto va esaminato alla stregua di quelli che sono i principi cardini della sua interpretazione, con riguardo al contraente più debole.
A prescindere da chi sia l’assicurato (professionista, imprenditore o consumatore, le clausole che sono in contraddizione con altre, o che appaiono di dubbia interpretazione, si interpretano nel modo più favorevole all’assicurato. Le clausole limitative dei diritti dell’assicurato devono essere espressamente approvate con distinta sottoscrizione.
Se l’assicurato è CONSUMATORE, quindi un cittadino che non ha stipulato la polizza nell’ambito della sua attività professionale o imprenditoriale, la tutela legislativa è anche maggiore. Infatti si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Esemplificativamente si presumono vessatorie le clausole che:
– escludono o limitano la responsabilità del professionista (nei casi in esame in questa sezione l’assicuratore);
– escludono o limitano l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
– riconoscono al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto
– stabiliscono un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
– prevedono l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto
– consentono al professionista di aumentare il prezzo del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
– sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
– stabiliscono, come sede del foro competente sulle controversie, località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
Da quanto sopra discende che l’assicurato ha spesso buoni argomenti giuridici per replicare alle compagnie di assicurazioni e per salvaguardare i propri interessi economici, attesa la invalidità di molte clausole contrattuali o la possibilità che il contratto sia interpretato dall’autorità giudiziaria in modo a lui favorevole