untitled  L’estate ci ha portato nuove sentenze in materia di usura bancaria, relativamente al dibattuto argomento della modalità di calcolo degli interessi passivi, al fine della verifica del superamento del tasso soglia applicato dalle banche principalmente nei contratti di mutuo.              La discussione, che prende origine dalla sentenza 350/2013, ha diviso avvocati, giuristi e giudici.

La questione, posta in termini semplici, è sempre la stessa: per il calcolo del TEG (da confrontare con il tasso soglia dell’usura) gli interessi di mora si sommano agli interessi corrispettivi, tout court,? O occorre, viceversa, formulare diverse ipotesi di calco, tenuto conto che gli interessi corrispettivi sono espressi in percentuale sull’intero capitale del mutuo e quelli di mora incidono per un periodo ridotto sulle sole rate scadute ?

Come ho già avuto modo di scrivere in un precedente articolo, in base alle sentenze rese note sui circuiti internet dedicati alla materia, vi è ad oggi una prevalenza di tribunali che applicano in senso più restrittivo ed articolato la legge 108/96, così come interpretata dalla Legge 28/02/201 n.24 che, non dimentichiamo,  recita: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

In questo senso sono note le posizioni del Tribunale di Milano e Verona. Secondo il primo, l’applicazione della legge antiusura non comporterebbe la mera sommatoria  algebrica del tasso di interessi corrispettivi e moratori, tenuto conto della loro disomogeneità.

Secondo il giudice di Verona la sommatoria non è possibile in quanto il TEGM rilevato dalla Banca di Italia sulla base del quale viene formulato trimestralmente il tasso soglia, non tiene conto degli interessi di mora.

Da notare che recentemente, nell’ambito di un convegno, anche il Tribunale di Torino ha assunto posizione contraria alla sommatoria dei tassi.

Tuttavia sono da segnalare i recenti provvedimenti  del Tribunale di Parma, sez. fallimentare,  e di Pordenone.

Il Tribunale fallimentare di Parma (provvedimento del 25 luglio 2014) con ordinanza  formativa dello stato passivo, non ha ammesso al passivo fallimentare gli interessi passivi richiesti dalla banca mutuante, in forza del disposto dell’art. 1815 C.C., svolgendo il seguente percorso valutativo.

Al fine della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura, occorre accertare se il contratto di mutuo prevede che gli interessi di mora si sostituiscano a quelli corrispettivi o si sommino ai medesimi.

Qualora il contratto preveda che, in caso di inadempienza, gli interessi moratori si calcolino sulla sola rata capitale, sostituendosi agli interessi corrispettivi, non occorrerà che verificare il solo tasso moratorio raffrontandolo alla soglia;  altrimenti, nel caso il cui il contratto preveda che la mora si applichi sulle rate scadute comprensive degli interessi corrispettivi, per il raffronto con la soglia d’usura occorrerà sommare i due tassi.

Il principio appare chiaro e intuitivo.

La sentenza del  Tribunale di Pordenone è un po’ meno tranchant.

Il Tribunale, chiamato a decidere sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti del mutuatario, richiama la sentenza della Cassazione 350/2013 ed il principio della sommatoria degli interessi; tuttavia non trascura di evidenziare che altri giudici, nello specifico (Tribunale di Venezia -17 giugno 2014) ritengono che il conteggio debba “tenere conto di diverse basi di calcolo”.

Con buona probabilità, una parte delle decisioni di primo grado saranno oggetto di impugnativa e probabilmente di successivo ricorso per Cassazione.

 Ciò è bene; la quaestio iuris  necessita, infatti, di un approfondimento da parte della Suprema Corte, la quale è tenuta, a , attesa la risonanza sociale dell’argomento e la sua rilevanza, a pronunciarsi in maniera più articolata ed esaustiva al fine di fugare le incertezze e rendere meno aleatorio il contenzioso bancario. Questa è la sua funzione nomofilattica (interpretazione uniforme della legge).

 Avv. Luigi Riccio