{"id":1209,"date":"2017-05-05T10:09:35","date_gmt":"2017-05-05T08:09:35","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?page_id=1209"},"modified":"2017-05-11T08:21:22","modified_gmt":"2017-05-11T06:21:22","slug":"usura-taeg-polizze-mutui-finanziamenti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/usura-taeg-polizze-mutui-finanziamenti\/","title":{"rendered":"usura taeg polizze mutui finanziamenti"},"content":{"rendered":"<h2>Usura &#8211; TAEG &#8211; Polizze mutui finanziamenti<\/h2>\n<p>PREMI ASSICURATIVI COLLEGATI AI MUTUI<\/p>\n<p>Il costo delle e polizze di assicurazione sottoscritte dal cliente in occasione della stipula di un contratto di finanziamento chirografario o ipotecario, a norma lella Legge 108\/1996, dell\u2019art. 644 C.P. e del TUB, assume particolare rilievo fine della verifica del TEG e del TAEG contrattualmente indicato.<br \/>\nL\u2019incidenza di detti costi rileva dunque sia per quanto attiene il controllo dell\u2019eventuale superamento del tasso soglia d\u2019usura da parte degli interessi corrispettivi del finanziamento, sia in relazione alla corretta determinazione dei costi complessivi del contratto, che il mutuatario ha il diritto di conoscere preventivamente alla stipula.<br \/>\n***<br \/>\nINCIDENZA DEI PREMI SUL TASSO SOGLIA USURA (Anche alla luce della recente sentenza della Cassazione ( Cass. civ., sez. I, 05 Aprile 2017, n. 8806. Est. Dolmetta)<br \/>\nIl costo delle polizze di assicurazione sottoscritte dal cliente in occasione della stipula di un contratto di finanziamento chirografario o ipotecario, a norma lella Legge 108\/1996, dell\u2019art. 644 C.P. e del TUB, assume particolare rilievo al fine della verifica della correttezza del TEG e dell\u2019ISC (TAEG) contrattualmente indicato dall\u2019istituto di credito.<br \/>\nL\u2019incidenza di detti costi rileva, dunque, sia per quanto attiene il controllo dell\u2019eventuale superamento del tasso soglia d\u2019usura da parte degli interessi corrispettivi del finanziamento, sia in relazione alla corretta determinazione dei costi complessivi del contratto (trasparenza) che il mutuatario ha il diritto di conoscere preventivamente alla stipula.<br \/>\nQuanto all\u2019usurariet\u00e0 dei mutui, il cui TEG sia stato calcolato ed indicato dalla banca senza tenere conto dei costi delle polizze facoltative, \u00e8 di particolare importanza la recente sentenza della Suprema Corte in commento.<br \/>\nLa Corte non ha affrontato l\u2019argomento della legittimit\u00e0 delle istruzioni della Banca d\u2019Italia sul rilevamento del TEGM quando queste siano in contrasto con il dettato normativo della L.108\/96 e dell\u2019art. 640 CP, questione dibattuta ampiamente dalla giurisprudenza di merito.<br \/>\nIl Collegio ha aggirato l\u2019ostacolo, con discreto \u201csavoir faire\u201d, affermando che dall\u2019attenta lettura delle istruzioni di Banca d\u2019Italia del 2001 e del 2009 si desume che le spese per premi di assicurazione, anche relativi alle polizze facoltative, devono essere ricomprese nel TEG, essendo sufficiente che la spesa risulti collegata all\u2019operazione di credito. A parere della Corte, dunque, le istruzioni di Banca d\u2019Italia non si discosterebbero dal dettato normativo in tema di usura.<br \/>\nAlla luce della sentenza in commento, in relazione ai mutui ipotecari ed al credito al consumo, perdono rilievo le decisioni dell\u2019ABF, che in punto usurariet\u00e0 differenziavano le loro motivazioni a seconda che il contratto fosse stato stipulato o meno dopo il dicembre 2009, ritenendo che prima delle nuove istruzioni di Banca d\u2019Italia i premi delle polizze cos\u00ec dette \u201cfacoltative\u201d non potessero essere inseriti nel TEG .<br \/>\nLa Corte ha censurato quindi la decisione della Corte di Appello di Napoli, che aveva anch\u2019essa operato tale distinzione sulla base di una errata interpretazione delle istruzioni di Banca d\u2019Italia del 2001, le quali gi\u00e0 prevedevano l\u2019inclusione nel TEG delle polizze imposte dal creditore (banca) per assicurargli il rimborso del credito.<br \/>\nDice la Cassazione: \u201cun&#8217;interpretazione di tale nuova formula in termini di &#8220;rottura&#8221; rispetto a quelli precedenti, com&#8217;\u00e8 propugnata dalla Corte napoletana, sembra per la verit\u00e0 attingere a margini di non agevole spiegazione. Del tutto ragionevole appare, invece, opinare che con la nuova formula la Banca d&#8217;Italia abbia inteso esplicitare con pi\u00f9 chiare parole quanto gi\u00e0 in precedenza sostanzialmente inteso: a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell&#8217;operativit\u00e0.\u201d<br \/>\nIl principio di diritto enunciato da Giudice di legittimit\u00e0 \u00e8 dunque il seguente:<br \/>\n\u201cIn relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell\u2019ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell\u2019eventuale usurariet\u00e0 di un contratto di credito, \u00e8 necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all\u2019operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se pu\u00f2 essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualit\u00e0 tra la spesa e l\u2019erogazione \u201d<br \/>\nCome gi\u00e0 accennato, non \u00e8 stata affrontata dal Giudice di legittimit\u00e0 la questione dell\u2019inclusione nel TEG dei premi assicurativi pagati dal consumatore per la conclusione di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, che Banca d\u2019Italia nelle proprie istruzioni in vigore sino a dicembre 2009 escludeva, contravvenendo, a parere di molti, al dettato normativo dell\u2019art. 644 CP (L. 108\/1996), il quale non opera differenziazioni tra tipologie di finanziamento o di costi (come quelli assicurativi previsti normativamente nei contratti con cessione del quinto dello stipendio &#8211; art. 54 del DPR 180\/1950 &#8211; ).<br \/>\nBuona parte della giurisprudenza, proprio in tema di \u201cquinto dello stipendio\u201d, ha sinora ritenuto che le istruzioni dell\u2019ente di controllo delle banca vadano disattese quando si pongano in contrasto con la norma legale: Cass. Penale 46669 \/ 2011 &#8211; Corte d\u2019Appello di Torino il 20.12.2013 &#8211; Corte di Appello Milano, 14 marzo 2014, conforme Corte di Appello Milano 17 luglio 2013 .<br \/>\nDa segnalare in argomento la recente sentenza del Tribunale di Torino VI sez. civ., dott. Astuni, 17 novembre 2016, decisione, ad avviso di chi scrive, assai convincente per chiarezza espositiva e logicit\u00e0 argomentativa.<br \/>\nIl Tribunale conferma l\u2019assunto secondo il quale le disposizioni di Banca d\u2019Italia non hanno valore di legge e vanno disattese qualora non siano conformi all\u2019art. 644 CP il quale, lo si ripete, dispone che \u201cper la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito\u201d, quindi, indubbiamente, anche i premi delle polizze assicurative.<br \/>\nOsserva il Tribunale, quanto all\u2019inserimento nel TEG dei premi di assicurazione, che la norma dell\u2019art. 644 CP non \u00e8 una norma incompleta che contiene una delega ad una norma secondaria per l\u2019individuazione di voci di costo da inserire nel calcolo del TEG, ci\u00f2 in quanto il nucleo della incriminazione \u00e8 descritto in modo compiuto nella norma penale, senza alcun rinvio.<br \/>\nL\u2019articolo 644 CP non delega dunque la fonte ministeriale ad individuare le voci di costo da inserire nel calcolo, in quanto le definisce esso stesso; la norma penale delega invece al Ministero, attraverso la rilevazione della Banca d\u2019Italia, la sola indicazione trimestrale del tasso soglia.<br \/>\nQuindi, conclude il Tribunale, le istruzioni di Banca d\u2019Italia hanno funzione diversa e non possono costituire lo strumento di verifica del superamento del tasso soglia.<br \/>\nPer completezza occorre da ultimo segnalare la sentenza di segno opposto del Giudice di legittimit\u00e0 (Cassazione civile, sez. I, 22\/06\/2016, n. 12965) che ha affrontato la questione dell\u2019esclusione dal TEG delle commissioni di massimo scoperto da parte di Banca d\u2019Italia, prima delle nuove istruzioni di dicembre 2009.<br \/>\nLa Suprema Corte, discostandosi dalla giurisprudenza della stessa Cassazione Penale ha asserito che, per quanto detta esclusione possa essere considerata illegittima, per contrariet\u00e0 alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica, \u201cquesto non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilit\u00e0, per l&#8217;interprete, di prescindervi, ove sia in gioco &#8211; in una unitaria dimensione afflittiva della libert\u00e0 contrattuale ed economica &#8211; l&#8217;applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall&#8217;amministrazione\u201d .<br \/>\nA sommesso parere di chi scrive, l\u2019assunto non convince, infatti, come lucidamente espresso dalla motivazione della richiamata sentenza del Tribunale di Torino, ove le istruzioni di Banca d\u2019Italia siano contra legem devono essere disattese. La norma penale \u00e8 infatti norma primaria rispetto ai decreti ministeriali che impongono alle banche di attenersi alle istruzioni di Baca d\u2019Italia.<br \/>\n***<br \/>\nINCIDENZA SULL\u2019IRREGOLARITA\u2019 DEL TAEG<br \/>\nIn base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti (consumatori o no) il costo complessivo del finanziamento attraverso l\u2019inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l\u2019acronimo l\u2019ISC o TAEG (quest\u2019ultimo relativo al credito al consumo).<br \/>\nIl D.M. 8 luglio 1992 ha stabilito con quali modalit\u00e0 debba essere calcolato il TAEG; il decreto stabilisce che nel calcolo del TAEG \u201csono inclusi le spese per l\u2019assicurazione o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidit\u00e0, infermit\u00e0 o disoccupazione del consumatore\u201d.<br \/>\nL\u2019omessa indicazione nel contratto di finanziamento dell\u2019 ISC (che equivale al TAEG) costituisce grave vizio genetico, comportante la nullit\u00e0 del contratto stesso; la scorretta indicazione dell\u2019ISC comporta invece la nullit\u00e0 della sola clausola afferente gli interessi dovuti al mutuante.<br \/>\nQuanto alla disciplina normativa, occorre fare riferimento al comma 8 dell\u2019art.117 TUB, il quale stabilisce che \u201cla Banca d\u2019Italia pu\u00f2 prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilit\u00e0 della banca o dell\u2019intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d\u2019Italia.\u201d<br \/>\nLe istruzioni della Banca d\u2019Italia di riferimento sono quelle emanate dal CICR con delibera del 4 marzo 2003 contenente la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari, detta delibera, all\u2019art.9, stabilisce che \u201cal contratto \u00e8 unito un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla Banca d\u2019Italia. La Banca d\u2019Italia individua le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un indicatore sintetico di costo comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a formare il costo effettivo dell\u2019operazione per il cliente\u201d.<br \/>\nL\u2019indicazione dell\u2019ISC rappresenta dunque un elemento tipico del contratto di finanziamento, la sua omessa indicazione comporta la nullit\u00e0 del contratto per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza voluti dal legislatore. In questo senso si \u00e8 pronunciato il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7779\/2015 pubblicata il 25\/05\/2015<br \/>\nL\u2019errata indicazione dell\u2019ISC, o del TAEG per il credito al consumo, comporta invece l\u2019applicabilit\u00e0 del comma 6 del gi\u00e0 richiamato art. 117 TUB, il quale dispone che: \u201c sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonch\u00e9 quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni pi\u00f9 sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati\u201d .<br \/>\nLa sanzione non \u00e8 dunque quella della nullit\u00e0 dell\u2019intero contratto, ma della sola clausola afferente agli interessi pattizi che, in osservanza al disposto del comma 6 dell\u2019arti 117 TUB, comporta la sanzione del ricalcolo degli interessi al \u201cil tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell\u2019economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se pi\u00f9 favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell\u2019operazione.\u201d<br \/>\nln senso indicato si sono pronunciati il Tribunale di Chieti, sentenza 230\/2015 [3] e Tribunale di Benevento sent. 31 ottobre 2015 .<br \/>\nA questo punto va tenuto conto che la difesa delle banche e degli istituti di credito, in punto mancato inserimento nel calcolo del TAEG dei premi assicurativi, si \u00e8 negli anni attesta (come per la verifica del tasso soglia dell\u2019usura) sulla differenziazione tra polizze \u201cimposte dal finanziatore\u201d e polizze \u201cfacoltative\u201d, escludendo nuovamente queste ultime dal TAEG.<br \/>\nVa detto che, in argomento, le decisioni pi\u00f9 recenti dell\u2019Arbitro Bancario sono favorevoli ai clienti delle banche; il Collegio di Coordinamento (decisione n.1430 del 13 febbraio 2016) ha affermato che la circostanza che i costi assicurativi siano eventualmente indicati come \u201cfacoltativi\u201d in contratto, non incide su quella che \u00e8 la loro vera natura, ovvero di costi imposti per la concessione del finanziamento comportanti un beneficio al mutuante.<br \/>\nAssume infatti il collegio che, a prescindere dalla dicitura che la polizza non \u00e8 obbligatoria, essendo la stessa preordinata ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidit\u00e0, infermit\u00e0 o disoccupazione del consumatore, va considerata come imposta dal creditore stesso, e dunque deve rientrare nel calcolo del TAEG. In quest\u2019ottica \u00e8 dunque irrilevante che nel modulo prestampato dell\u2019intermediario la polizza venga qualificata come \u201cfacoltativa\u201d .<br \/>\n***<br \/>\nRIMBORSO DEI COSTI ASSICURATIVI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO<br \/>\nIn caso di estinzione anticipata di un finanziamento, sia che si tratti di credito al consumo, che di finanziamento con garanzia del quinto dello stipendio, come di mutuo ipotecario, al consumatore devono sere rimborsati per la parte non maturata i costi sostenuti ed anticipati al momento della erogazione del finanziamento.<br \/>\nI principio si applica sia in caso di adempimento anticipato che di rinegoziazione di un nuovo contratto di finanziamento in sostituzione del precedente.<br \/>\nLa fonte normativa pi\u00f9 risalente \u00e8 l\u2019art. 125 n. 2 TUB del D.Lgs. 385\/1993, la norma prevedeva che il consumatore, in caso di recesso anticipato, avesse diritto ad riduzione del costo complessivo del credito.<br \/>\nLa comunicazione del Governatore della Banca d\u2019Italia del 10\/11\/2009 faceva espressamente onere agli intermediari finanziari di restituire, nel caso di estinzione anticipata, la quota non maturata di tutti gli oneri relativi al contratto che siano stati pagati anticipatamente dal consumatore.<br \/>\nCon il D.L.gs. 141\/2010, in modifica delle norme TUB, il legislatore ha introdotto l\u2019art. 125 sexies il quale, al primo comma, prevede espressamente che al consumatore spetti un rimborso pari all\u2019importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.<br \/>\nPer quanto attiene specificamente il rimborso dei costi assicurativi, il 22\/10\/2008 veniva sottoscritto un accordo di portata generale tra l\u2019ABI e l\u2019ANIA definito: \u201cLinee guida per le polizze connesse a mutui e agli altri contratti di finanziamento\u201d, il quale prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento e di pagamento anticipato del premio assicurativo, il mutuante (la finanziaria) dovesse restituire la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio era cessato. L\u2019onere del rimborso era stato posto a carico del mutuante anche nel caso in cui il premio fosse stato anticipato all\u2019assicurazione da parte di quest\u2019ultimo. Successivamente il Regolamento ISVAP n. 35\/2010 ribadiva il concetto, ponendo a carico delle imprese assicurative l\u2019onere del rimborso.<br \/>\nDa ultimo \u00e8 intervenuto il D.L. 18\/10\/2012, n.179, art. 22 dal comma 15 quater al 15 septies, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha definitivamente disciplinato la materia richiamando il medesimo contenuto del summenzionato Regolamento ISVAP e stabilendo che le imprese assicuratrici, su richiesta del debitore\/assicurato, possono fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. La citata normativa si applica anche per i contratti assicurativi precedenti alla sua entrata in vigore.<br \/>\nIl diritto del consumatore a vedersi rimborsare gli oneri anticipati e le frazione di premio pagato \u00e8 stato riconosciuto in modo univoco dalle decisioni dell\u2019Arbitro Bancario e Finanziario e dalla giurisprudenza di merito. Ex plurimis: A.B.F. Collegio di Milano, decisione n. 2394\/2012 &#8211; A.B.F. Collegio di Roma, decisione n. 4148\/2012 &#8211; Tribunale di Parma, sentenza n. 27\/11\/2015 &#8211; Tribunale Torino, sentenza n. 1354\/16 del 9\/03\/2016 &#8211; G.d.P. Torino, sentenza del 17\/03\/2015 n.1351<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Usura &#8211; TAEG &#8211; Polizze mutui finanziamenti PREMI ASSICURATIVI COLLEGATI AI MUTUI Il costo delle e polizze di assicurazione sottoscritte dal cliente in occasione della stipula di un contratto di finanziamento chirografario o ipotecario, a norma lella Legge 108\/1996, dell\u2019art. 644 C.P. e del TUB, assume particolare rilievo fine della verifica del TEG e del TAEG contrattualmente indicato. 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