{"id":445,"date":"2013-05-13T18:58:50","date_gmt":"2013-05-13T16:58:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?page_id=445"},"modified":"2019-10-12T15:33:59","modified_gmt":"2019-10-12T13:33:59","slug":"concordati-preventivi","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/concordati-preventivi\/","title":{"rendered":"Concordati preventivi"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><strong>IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO (D.L. N.83\/2012) <\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il nostro legislatore attraverso l\u2019introduzione di nuove norme, ha recentemente facilitato l\u2019utilizzo della procedura concordataria diretta a consentire un miglior soddisfacimento dei creditori ed evitare il fallimento dell\u2019impresa.<br \/>\nCome viene meglio di seguito illustrato, la procedura di concordato avviene attraverso la presentazione al Tribunale di una proposta, rivolta ai creditori, di pagamento di una parte dei loro crediti.<br \/>\nSe la proposta ed il piano dei pagamenti passa il vaglio del Tribunale e viene accettata dalla maggioranza dei creditori, il concordato viene omologato.<br \/>\nNon necessariamente la procedura concordataria rappresenta la \u201cfine\u201d dell\u2019impresa e la liquidazione dell\u2019azienda, potendosi, infatti, valutare, la possibilit\u00e0 di presentare al Tribunale una proposta di concordato di continuit\u00e0 o di affittare l\u2019azienda ad altro soggetto giuridico (ad esempio una societ\u00e0 che potr\u00e0 essere anche partecipata dall\u2019imprenditore in crisi).<br \/>\nLo Studio Legale Riccio, in argomento, offre agli imprenditori consulenza ed assistenza finalizzata alla presentazione della domanda di concordato preventivo, alla redazione del piano e al regolare svolgimento della successiva fase; ci\u00f2 anche e soprattutto attraverso l\u2019ausilio dei propri consulenti esterni, quali i professionisti (commercialisti) preposti alla redazione dei piano.<br \/>\nOccorre infatti precisare che il consulente incaricato alla redazione del piano non potr\u00e0 essere il commercialista di fiducia dell\u2019imprenditore dovendo rivestire un ruolo di assoluta imparzialit\u00e0.<br \/>\nCi avvaliamo altres\u00ec della collaborazione di professionisti che vi possono assistere \u2026\u2026.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>ALCUNI CHIARIMENTI<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concordato preventivo, come \u00e8 noto, \u00e8 la proposta che l\u2019imprenditore, trovandosi in stato di insolvenza o di crisi (come recita il testo legislativo novellato) rivolge ai propri creditori finalizzata ad un parziale pagamento dei suoi crediti.<br \/>\nLa finalit\u00e0 del concordato preventivo (soprattutto di quello di continuit\u00e0) \u00e8 la salvaguardia dell\u2019azienda e la tutela del patrimonio nell\u2019interesse dei creditori stessi; non va infatti dimenticato che il concordato deve risultare, al vaglio del Tribunale, pi\u00f9 vantaggioso per i creditori rispetto al fallimento.<br \/>\nLa salvaguardia degli interessi del ceto creditorio avviene attraverso il controllo esercitato dal Tribunale, dal commissario giudiziale e dal comitato dei creditori.<br \/>\nAltra finalit\u00e0, non trascurabile, \u00e8 quella di evitare l\u2019insorgenza, in capo all\u2019imprenditore, delle sanzioni penali tipiche dei reati fallimentari, i quali vengono ad esistere solo in caso di fallimento .<br \/>\nCon la domanda di concordato l\u2019imprenditore effettua una vera \u00e8 propria proposta ai creditori, sottoponendogli un piano liquidatorio.<br \/>\nIl D.L. n.83\/2012 ha introdotto, da un lato, la figura giuridica del concordato con continuit\u00e0 aziendale (attraverso il quale l\u2019azienda non viene liquidata ma sopravvive alla procedura), dall\u2019altro il concordato preventivo con riserva (o \u201cin bianco\u201d o \u201ccon prenotazione\u201d).<br \/>\nIl concordato con riserva consiste in una domanda di concordato documentalmente incompleta e che pertanto andr\u00e0 integrata nei termini stabiliti, la cui presentazione produce tuttavia effetti giuridici immediati di salvaguardia del patrimonio aziendale.<br \/>\nPoich\u00e9, lo studio e la predisposizione del piano concordatario spesso richiedere anche mesi, pu\u00f2 risultare utile, all\u2019imprenditore, far decorrere subito, con la mera prenotazione del concordato, le protezioni del patrimonio aziendale previste dall\u2019art.168 L.F..<br \/>\nInfatti art. 168 prevede un \u201combrello protettivo\u201d a tutela dell\u2019impresa dalle aggressioni dei creditori disponendo che : dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullit\u00e0, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.<br \/>\nI creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall&#8217;articolo precedente. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Condizioni e presupposti soggettivi ed oggettivi di ammissibilit\u00e0 alla procedura di concordato<br \/>\nLa condizione soggettiva per poter accedere alla procedura \u00e8 quella di essere imprenditori commerciali, secondo la previsione normativa dell\u2019art. 2082 C.C., ovvero avere un\u2019attivit\u00e0 economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi.<br \/>\nOccorre poi che siano superate le cos\u00ec dette \u201csoglie i fallibilit\u00e0\u201d previste dall\u2019art.1 della legge fallimentare, ovvero di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di concordato o dall&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda di concordato o dall&#8217;inizio dell&#8217;attivit\u00e0 se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti superiore ad euro cinquecentomila.<br \/>\nE\u2019 sufficiente che si sia verificata una delle suesposte condizioni per essere imprenditore fallibile e quindi per poter presentare domanda di concordato.<br \/>\nQuanto al presupposto oggettivo, occorre che l\u2019impresa sia in stato di crisi intendendosi per crisi quella condizione per la quale l\u2019impresa rischi di essere o sia gi\u00e0 in insolvenza.<br \/>\nPer insolvenza si intende l\u2019impossibilit\u00e0, per l\u2019 imprenditore, di far fronte alle proprie obbligazioni .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>La procedura di presentazione<\/strong><br \/>\nIl debitore deve presentare con il ricorso ai sensi dell\u2019art 161 L.F:<br \/>\na) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell&#8217;impresa;<br \/>\nb) uno stato analitico ed estimativo delle attivit\u00e0 e l&#8217;elenco nominativo dei creditori, con l&#8217;indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;<br \/>\nc) l&#8217;elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di propriet\u00e0 o in possesso del debitore;<br \/>\nd) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.<br \/>\ne) un piano contenente la descrizione analitica delle modalit\u00e0 e dei tempi di adempimento della proposta<br \/>\nIl piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano .<br \/>\nPer la societ\u00e0 la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell&#8217; articolo 152 .<br \/>\nLa domanda di concordato e&#8217; comunicata al pubblico ministero ed \u00e8 pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria .<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Il concordato preventivo con riserva introdotto con il D.L. 83\/2012<\/strong><br \/>\nCome si \u00e8 anticipato, la norma ha introdotto la possibilit\u00e0 per l&#8217;imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.<br \/>\nLa domanda di concordato \u00e8 pubblicata a cure della cancelleria nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.<br \/>\nA decorrere dalla pubblicazione scatta la protezione del patrimonio aziendale di cui si \u00e8 fatto cenno, inoltre la tutela della conservazione aziendale viene garantita anche attraverso la possibilit\u00e0, per l\u2019imprenditore di richiedere al Tribunale l\u2019autorizzazione a stipulare contratti di finanziamento bancario in prededuzione (si tratta di nuovi debiti che non entrano a far parte della massa debitoria precedente e pertanto vanno soddisfatti con moneta non concordataria e non fallimentare (nella denegata ipotesi di successivo fallimento).<br \/>\nDurante il periodo di prenotazione del concordato, ovvero sino alla presentazione del piano e del decreto di ammissione alla procedura, l\u2019imprenditore pu\u00f2 compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre quelli straordinari vanno autorizzati dal Tribunale, e pu\u00f2 pagare regolarmente i debiti contratti dopo il deposito della domanda prenotativa, mentre per il pagamento di quelli precedenti (funzionali al proseguimento dell\u2019attivit\u00e0) deve chiedere nuovamente l\u2019autorizzazione del Tribunale.<br \/>\nL\u2019imprenditore pu\u00f2, inoltre, chiedere al Tribunale di sciogliersi dai contratti in corso o di sospenderli per non pi\u00f9 di sessanta giorni.<br \/>\nIl periodo interinale previsto dalla nuova norma consente quindi all\u2019imprenditore in attesa di poter accedere al concordato, di non sospendere la propria attivit\u00e0, di essere protetto dalle azioni esecutive dei creditori, di avere tempo per valutare se, numeri alla mano, sia possibile soddisfare i creditori salvando l\u2019azienda, oppure sia preferibile liquidare tutti i beni aziendali concludendo l\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale o, estrema ratio, presentare domanda di fallimento in proprio.<br \/>\nA prescindere da quanto sopra la rapida presentazione del concordato in bianco, pu\u00f2 essere di particolare utilit\u00e0 l\u00e0 dove, in forza di anticipazioni bancarie, siano avvenute, da parte dell\u2019imprenditore, cessioni di credito (fatture) alle banche e queste ultime non abbiano effettuato la notifica ai creditori ceduti (clienti debitori).<br \/>\nE\u2019 noto, infatti, come le anticipazioni avvengano attraverso due meccanismi posti a garanzia della banca, che ha interesse a monitorare gli incassi del proprio cliente: il mandato irrevocabile di incasso o la cessione del credito. Nel primo caso la banca provveder\u00e0 al mero incasso delle fatture dell\u2019impresa, per poi operare le dovute compensazioni, nel secondo diviene direttamente titolare del diritto di credito portato dalle fatture cedute.<br \/>\nIl pi\u00f9 delle volte, la banca non notifica la cessione al creditore ceduto, con la conseguenza che l\u2019imprenditore non perde il diritto di credito e la legittimazione all\u2019incasso.<br \/>\nLa cessione del credito si perfezione, infatti, nei confronti del terzo, solo con la notifica, o meglio con la comunicazione attraverso la quale quest\u2019ultimo viene informato che dovr\u00e0 assolvere nei confronti della banca.<br \/>\nAvviene che, quando le banche hanno sentore che l\u2019imprenditore, trovandosi in stato di insolvenza, ha in animo di presentare domanda di concordato, notifichino le cessioni ai debitori, con la conseguenza che l\u2019attivo patrimoniale dell\u2019impresa si impoverisce a danno della massa creditoria del concordato.<br \/>\nE\u2019 quindi opportuno, per l\u2019imprenditore, presentare la domanda attraverso i meccanismo della prenotazione al fine di conservare parte dei suoi crediti e \u201crimpinguare\u201d l\u2019attivo da mettere a disposizione di tutti i creditori.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il concordato preventivo con continuit\u00e0 aziendale e il \u201cpiano\u201d<br \/>\nLa prenotazione del concordato preventivo consente all\u2019imprenditore, come si \u00e8 detto, di usufruire di un lasso di tempo durante il quale pu\u00f2 valutare l\u2019eventualit\u00e0 di non liquidare l\u2019attivit\u00e0 ma di proseguirla durante e dopo il concordato.<br \/>\nL\u2019art.186 recita:<br \/>\nI. Quando il piano di concordato di cui all&#8217;articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell&#8217;attivita&#8217; di impresa da parte del debitore, la cessione dell&#8217;azienda in esercizio ovvero il conferimento dell&#8217;azienda in esercizio in una o piu&#8217; societa&#8217;, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano puo&#8217; prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all&#8217;esercizio dell&#8217;impresa.<br \/>\nII. Nei casi previsti dal presente articolo:<br \/>\na) il piano di cui all&#8217;articolo 161, secondo comma, lettera e), deve contenere anche un&#8217;analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell&#8217;attivita&#8217; d&#8217;impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalita&#8217; di copertura;<br \/>\nb) la relazione del professionista di cui all&#8217;articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell&#8217;attivita&#8217; d&#8217;impresa prevista dal piano di concordato e&#8217; funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;<br \/>\nc) il piano pu\u00f2 prevedere, fermo quanto disposto dall&#8217;articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall&#8217;omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.<br \/>\nIII. Fermo quanto previsto nell&#8217;articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell&#8217;apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L&#8217;ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all&#8217;articolo 67 ha attestato la conformita&#8217; al piano e la ragionevole capacita&#8217; di adempimento. Di tale continuazione puo&#8217; beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la societa&#8217; cessionaria o conferitaria d&#8217;azienda o di rami d&#8217;azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all&#8217;atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.<br \/>\nIV. L&#8217;ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l&#8217;impresa presenta in gara:<br \/>\na) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all&#8217;articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta la conformita&#8217; al piano e la ragionevole capacita&#8217; di adempimento del contratto;<br \/>\nb) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacita&#8217; finanziaria, tecnica, economica nonche&#8217; di certificazione, richiesti per l&#8217;affidamento dell&#8217;appalto, il quale si e&#8217; impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto e a subentrare all&#8217;impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu&#8217; in grado di dare regolare esecuzione all&#8217;appalto. Si applica l&#8217;articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<br \/>\nV. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l&#8217;impresa in concordato puo&#8217; concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purche&#8217; non rivesta la qualita&#8217; di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), puo&#8217; provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.<br \/>\nVI. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l&#8217;esercizio dell&#8217;attivita&#8217; d&#8217;impresa cessa o risulta manifestamente dannoso per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell&#8217;articolo 173. Resta salva la facolta&#8217; del debitore di modificare la proposta di concordato.<br \/>\nLa continuit\u00e0 prevede, quindi, la redazione di un piano aziendale che preveda il recupero, nell\u2019arco di un dato periodo, della solvibilit\u00e0 dell\u2019azienda.<br \/>\nSecondo la nuova norma, l\u2019imprenditore pu\u00f2 continuare a gestire la propria impresa, o cederla a terzi o creare una nuova societ\u00e0 e conferirla a quest\u2019ultima.<br \/>\nInvero si \u00e8 da subito sostenuto, autorevolmente, che il concordato con cessione dell\u2019azienda deve essere considerato come \u201cliquidatorio\u201d e non \u201cdi continuit\u00e0\u201d, ci\u00f2 in quanto la continuit\u00e0 dell\u2019impresa sarebbe tale solo nel caso in cui l\u2019azienda rimanesse in capo al medesimo imprenditore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il ruolo essenziale, anche e soprattutto nel caso di domanda di concordato con continuit\u00e0, \u00e8 svolto dal professionista chiamato ad attestare la fattibilit\u00e0 del piano, il quale dovr\u00e0 esprimersi sul fatto&nbsp;che la prosecuzione dell&#8217;attivit\u00e0 d&#8217;impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.<br \/>\nSi tratta di un compito difficile e non privo di rischi; il professionista dovr\u00e0 infatti redigere un vero e proprio business plan, valutando la capacit\u00e0 futura dell\u2019azienda di recuperare solvibilit\u00e0 e creare flussi finanziari tali da garantire il pagamento dei crediti nelle percentuali previste dal piano.<br \/>\nPer fare ci\u00f2 l\u2019attestatore dovr\u00e0 attenersi a procedure improntate sul rigore, adottando principi contabili e di revisione internazionali (ISAE 3400), dovr\u00e0 verificare l\u2019esattezza dei dati contabili dell\u2019azienda, acquisire una buona conoscenza de settore commerciale e svolgere una previsione patrimoniale, finanziaria ed economica del futuro andamento dell\u2019impresa, una volta che quest\u2019ultima si sia alleggerita di parte dei debiti pregressi e magari abbia ceduto rami e assets non funzionali.<br \/>\nNaturalmente, atteso che il concordato mira in via principale al soddisfacimento dei creditori, il professionista deve attestare dandone ampie spiegazioni, che la proposta di continuit\u00e0 \u00e8 funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (quindi che \u00e8 pi\u00f9 vantaggioso rispetto ad una procedura meramente liquidatoria.<br \/>\nLa giurisprudenza della Cassazione ha pi\u00f9 volte ribadito che la relazione del professionista deve essere: conforme ai principi contabili, analitica, completa e non contraddittoria, deve inoltre essere motivata con l\u2019indicazione dei controlli effettuati delle metodologie e dei criteri adottati.<br \/>\nLa relazione (proposta ai creditori e piano) deve essere, da un lato vagliata dal Tribunale al fine dell\u2019ammissione alla procedura, dall\u2019altro deve essere valutata dai creditori stessi che devono convincersi, al fine del voto favorevole, della sua validit\u00e0 prognostica.<br \/>\nLa Cassazione, in ordine al controllo del piano si \u00e8 cos\u00ec pronunciata:<br \/>\n\u201cIn tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale nella fase di ammissibilit\u00e0 della proposta, ai sensi degli art. 162 e 163 legge fall., ha per oggetto solo la completezza e la regolarit\u00e0 della documentazione allegata alla domanda, senza che possa essere svolta una valutazione relativa all&#8217;adeguatezza sotto il profilo del merito; ne consegue che, quanto all&#8217;attestazione del professionista circa la veridicit\u00e0 dei dati aziendali e la fattibilit\u00e0 del piano, il giudice si deve limitare al riscontro di quegli elementi necessari a far s\u00ec che detta relazione possa corrispondere alla funzione, che le \u00e8 propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori, dovendo il giudice astenersi da un&#8217;indagine di merito, in quanto riservata alla fase successiva ed in particolare ai compiti del commissario giudiziale\u201d Cassazione civile, sez. I, 14\/02\/2011, n. 3586<br \/>\nNaturalmente quanto si \u00e8 detto per il piano del concordato di continuit\u00e0 vale anche per il concordato liquidatorio, nel senso che il professionista dovr\u00e0 sempre attenersi a metodologie e criteri ben precisi anche nella valutazione e nella stima dei beni e dei cespiti da liquidare, previo controllo dei dati contabili dell\u2019imprese ai fini dell\u2019accertamento della veridicit\u00e0 dei dati stessi.<br \/>\nDa ultimo non va trascurato che, nella proposta di pagamento ai creditori, l\u2019attestatore dovr\u00e0 verificare la correttezza della&nbsp;graduazione dei&nbsp;&nbsp;privilegi seguendo le indicazioni codicistiche, soprattutto se i creditori privilegiati&nbsp; sono suddivisi in classi; l\u2019errore relativo alla graduazione potr\u00e0, infatti, essere causa di inammissibilit\u00e0 della proposta, atteso che il Tribunale ha il compito del controllo giuridico formale del piano.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO (D.L. 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