{"id":1214,"date":"2017-05-08T10:09:44","date_gmt":"2017-05-08T08:09:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=1214"},"modified":"2017-05-08T10:09:44","modified_gmt":"2017-05-08T08:09:44","slug":"mutui-finanziamenti-usura-per-mancata-indicazione-nel-teg-dei-premi-assicurativi-cass-civ-sez-i-05-aprile-2017-n-8806-est-dolmetta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/mutui-finanziamenti-usura-per-mancata-indicazione-nel-teg-dei-premi-assicurativi-cass-civ-sez-i-05-aprile-2017-n-8806-est-dolmetta\/","title":{"rendered":"MUTUI – FINANZIAMENTI , USURA PER MANCATA INDICAZIONE NEL TEG DEI PREMI ASSICURATIVI – Cass. civ., sez. I, 05 Aprile 2017, n. 8806. Est. Dolmetta"},"content":{"rendered":"
Il costo delle polizze di assicurazione sottoscritte dal cliente in occasione della stipula di un contratto di finanziamento chirografario o ipotecario, a norma lella Legge 108\/1996, dell\u2019art. 644 C.P. e del TUB, assume particolare rilievo al fine della verifica della correttezza del TEG e dell\u2019ISC (TAEG) contrattualmente indicato dall\u2019istituto di credito.<\/p>\n
L\u2019incidenza di detti costi rileva, dunque, sia per quanto attiene il controllo dell\u2019eventuale superamento del tasso soglia d\u2019usura <\/strong>da parte degli interessi corrispettivi del finanziamento, sia in relazione alla corretta determinazione dei costi complessivi del contratto (trasparenza) che il mutuatario ha il diritto di conoscere preventivamente alla stipula.<\/p>\n Quanto all\u2019usurariet\u00e0 dei mutui, il cui TEG sia stato calcolato ed indicato dalla banca senza tenere conto dei costi delle polizze facoltative, \u00e8 di particolare importanza la recente sentenza della Suprema Corte in commento.<\/p>\n La Corte non ha affrontato l\u2019argomento della legittimit\u00e0 delle istruzioni della Banca d\u2019Italia sul rilevamento del TEGM quando queste siano in contrasto con il dettato normativo della L.108\/96 e dell\u2019art. 640 CP, \u00a0questione \u00a0dibattuta ampiamente dalla giurisprudenza di merito.<\/p>\n Il Collegio ha aggirato l\u2019ostacolo, con discreto \u201csavoir faire\u201d, affermando che dall\u2019attenta lettura delle istruzioni di Banca d\u2019Italia del 2001 e del 2009 si\u00a0 desume che le spese per premi di assicurazione, anche relativi alle polizze facoltative, devono essere ricomprese nel TEG, essendo sufficiente che la spesa risulti collegata all\u2019operazione di credito. A parere della Corte, dunque, le istruzioni di Banca d\u2019Italia non si discosterebbero dal dettato normativo in tema di usura.<\/p>\n Alla luce della sentenza in commento, in relazione ai mutui ipotecari ed al credito al consumo, perdono rilievo le decisioni dell\u2019ABF, che in punto usurariet\u00e0 differenziavano le loro motivazioni a seconda che il contratto fosse stato stipulato o meno dopo il dicembre 2009, ritenendo che prima delle nuove istruzioni di Banca d\u2019Italia i premi delle polizze cos\u00ec dette \u201cfacoltative\u201d non potessero essere inseriti nel TEG .<\/p>\n La Corte ha censurato quindi la decisione della Corte di Appello di Napoli, che aveva anch\u2019essa operato tale distinzione sulla base di una errata interpretazione delle istruzioni di Banca d\u2019Italia del 2001, le quali gi\u00e0 prevedevano l\u2019inclusione nel TEG delle polizze imposte dal creditore (banca) per assicurargli il rimborso del credito.<\/p>\n Dice la Cassazione: \u201cun’interpretazione di tale nuova formula in termini di “rottura” rispetto a quelli precedenti, com’\u00e8 propugnata dalla Corte napoletana, sembra per la verit\u00e0 attingere a margini di non agevole spiegazione. Del tutto ragionevole appare, invece, opinare che con la nuova formula la Banca d’Italia abbia inteso esplicitare con pi\u00f9 chiare parole quanto gi\u00e0 in precedenza sostanzialmente inteso: a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell’operativit\u00e0<\/em>.\u201d<\/p>\n Il principio di diritto enunciato da Giudice di legittimit\u00e0 \u00e8 dunque il seguente:<\/p>\n \u201cIn relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell\u2019ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell\u2019eventuale usurariet\u00e0 di un contratto di credito, \u00e8 necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all\u2019operazione di credito.<\/strong> La sussistenza del collegamento, se pu\u00f2 essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualit\u00e0 tra la spesa e l\u2019erogazione \u201d<\/strong><\/em><\/p>\n Come gi\u00e0 accennato, non \u00e8 stata \u00a0affrontata dal Giudice di legittimit\u00e0 la questione dell\u2019inclusione nel TEG dei premi assicurativi pagati dal consumatore per la conclusione di un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, che Banca d\u2019Italia nelle proprie istruzioni in vigore sino a dicembre 2009\u00a0 escludeva, contravvenendo, a parere di molti, al dettato normativo dell\u2019art. 644 CP (L. 108\/1996), il quale non opera differenziazioni tra tipologie di finanziamento o di costi (come quelli assicurativi \u00a0previsti normativamente nei contratti con cessione del quinto dello stipendio – art. 54 del DPR 180\/1950 – ).<\/p>\n Buona parte della giurisprudenza, proprio in tema di \u201cquinto dello stipendio\u201d, ha sinora ritenuto che le istruzioni dell\u2019ente di controllo delle banca vadano disattese quando si pongano in contrasto con la norma legale: Cass. Penale 46669 \/ 2011 [1]<\/u><\/a> – Corte d\u2019Appello di Torino il 20.12.2013 [2]<\/u><\/a> – Corte di Appello Milano, 14 marzo 2014, conforme Corte di Appello Milano 17 luglio 2013 [3]<\/u><\/a>.<\/p>\n Da segnalare in argomento la recente sentenza del Tribunale di<\/strong> Torino VI sez. civ., dott. Astuni,\u00a0\u00a017 novembre 2016, <\/strong>decisione, ad avviso di chi scrive, assai convincente per chiarezza espositiva e logicit\u00e0 argomentativa.<\/p>\n Il Tribunale conferma l\u2019assunto secondo il quale le disposizioni di Banca d\u2019Italia non hanno valore di legge e vanno disattese qualora non siano conformi all\u2019art. 644 CP il quale, lo si ripete, dispone che \u201cper la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito\u201d,<\/em> quindi, indubbiamente, anche i premi delle polizze assicurative.<\/p>\n Osserva il Tribunale, quanto all\u2019inserimento nel TEG dei premi di assicurazione, che la norma dell\u2019art. 644 CP non \u00e8 una norma incompleta che contiene una delega ad una norma secondaria per l\u2019individuazione di voci di costo da inserire nel calcolo del TEG,\u00a0 ci\u00f2 in quanto il nucleo della incriminazione \u00e8 descritto in modo compiuto nella norma penale, senza alcun rinvio.<\/p>\n L\u2019articolo 644 CP non\u00a0 delega dunque la fonte ministeriale ad individuare le voci di costo da inserire nel calcolo, in quanto le definisce esso stesso; la norma penale delega invece al Ministero, attraverso la rilevazione della Banca d\u2019Italia, \u00a0la sola indicazione trimestrale del tasso soglia.\u00a0\u00a0 Quindi, conclude il Tribunale, le istruzioni di Banca d\u2019Italia hanno funzione diversa e non possono costituire lo strumento di verifica del superamento del tasso soglia.<\/p>\n Per completezza occorre da ultimo segnalare la sentenza di segno opposto del Giudice di legittimit\u00e0 (Cassazione civile, sez. I, 22\/06\/2016, n. 12965) che ha affrontato la questione dell\u2019esclusione dal TEG delle commissioni di massimo scoperto da parte di \u00a0Banca d\u2019Italia, \u00a0prima delle nuove istruzioni di dicembre 2009.<\/p>\n La Suprema Corte, discostandosi dalla giurisprudenza della stessa Cassazione Penale ha asserito che, per quanto detta esclusione possa essere considerata illegittima, \u00a0per contrariet\u00e0 alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica, \u201cquesto non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilit\u00e0, per l’interprete, di prescindervi, ove sia in gioco – in una unitaria dimensione afflittiva della libert\u00e0 contrattuale ed economica – l’applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall’amministrazione\u201d<\/em> [4]<\/u><\/a>.<\/p>\n A sommesso parere di chi scrive, l\u2019assunto non convince, infatti, come lucidamente espresso dalla motivazione della richiamata sentenza del Tribunale di Torino, ove le istruzioni di Banca d\u2019Italia siano contra legem devono essere disattese. La norma penale \u00e8 infatti norma primaria rispetto ai decreti ministeriali che impongono alle banche di attenersi alle istruzioni di Baca d\u2019Italia.<\/p>\n ___________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n [1]<\/u><\/a> \u201cLe circolari e le istruzioni della Banca d’Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d’Italia in una circolare, non pu\u00f2 essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell’elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell’ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficolt\u00e0, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilit\u00e0 di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito<\/em>\u201d Cass. Penale 46669 \/ 2011<\/p>\n [2]<\/u><\/a> \u201cTanto premesso, il Tribunale ritiene che il chiaro tenore letterale dell\u2019art. 644 C.P. comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito) impone di considerare rilevanti al fine della determinazione della fattispecie dell\u2019usura, tutti gli oneri che l\u2019utente sopporti in connessione con il suo\u00a0 uso del credito, e ci\u00f2 indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d\u2019Italia\u2026\u2026 tra tali oneri rientra\u00a0 anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all\u2019erogazione del credito ex art.644 C.P<\/em>.\u201d.\u00a0\u00a0 Corte d\u2019Appello di Torino il 20.12.2013<\/p>\n