{"id":1330,"date":"2018-08-18T11:20:53","date_gmt":"2018-08-18T09:20:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=1330"},"modified":"2018-08-18T11:20:53","modified_gmt":"2018-08-18T09:20:53","slug":"contratti-di-finanziamento-consumatori-taeg-errato-nullita-interessi-abf-collegio-di-coordinamento-8-giugno-2018-n-12832","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/contratti-di-finanziamento-consumatori-taeg-errato-nullita-interessi-abf-collegio-di-coordinamento-8-giugno-2018-n-12832\/","title":{"rendered":"Contratti di finanziamento – Consumatori – TAEG errato – Nullit\u00e0 interessi – ABF Collegio di Coordinamento 8 giugno 2018 n. 12832"},"content":{"rendered":"

Il Collegio di Coordinamento dell\u2019Arbitro Bancario e Finanziario \u00e8 tornato a pronunciarsi sul tema dell\u2019onere di trasparenza dei costi del contratto di finanziamento, il cui mancato assolvimento da parte degli intermediari finanziari comporta \u00a0l\u2019applicazione dell\u2019art. dell\u2019art. 125-bis, co. 6 e 7 del TUB, ovvero il ricalcolo, a favore del cliente, degli interessi al tasso dei Buoni Ordinari del Tesoro.<\/p>\n

Nel proprio ricorso all\u2019ABF, assegnato al Collegio di Roma, il mutuatario lamentava la circostanza che il costo del premio della polizza CPI (credit protection insurance) non fosse stato inserito nell\u2019indicatore sintetico dei costi contrattuali (TAEG), cos\u00ec da essere falsata la percezione dell\u2019effettivo costo del finanziamento.<\/p>\n

La societ\u00e0 finanziaria aveva sostenuto la tesi secondo cui, trattandosi di polizza non obbligatoria, il premio assicurativo non dovesse essere preso in considerazione al fine del calcolo del TAEG, cos\u00ec che, a suo dire, il ricorso doveva essere respinto.<\/p>\n

Il Collegio di Roma, nel rimettere il ricorso al collegio di Coordinamento, aveva, da un lato, respinto la tesi dell\u2019intermediario finanziario sulla non obbligatoriet\u00e0 della polizza assicurativa del credito [1]<\/u><\/a>, dall\u2019altro aveva tuttavia sollevato diverse questioni di diritto con riferimento \u201cai rimedi applicabili in caso di non corretto inserimento del TAEG\u201d,<\/em> solo in parte esaminate da \u00a0precedenti decisioni del Collegio di Coordinamento.<\/p>\n

Aveva infatti rilevato che il TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica, ma ha una funzione informativa, finalizzata a mettere in condizione il consumatore di conoscere il costo del prestito prima di accedervi, cos\u00ec che non ha alcuna funzione di regola di validit\u00e0 del contratto.<\/p>\n

In questo senso, in caso di errata indicazione del TAEG, secondo il Collegio romano non si dovrebbero applicare i commi 6 e 7 dell\u2019art. 125 bis TUB, e quindi la sanzione di nullit\u00e0 della clausola afferente i tassi ed i costi del finanziamento ed il ricalcolo degli interessi al tasso BOT; tuttalpi\u00f9 il mutuatario potrebbe proporre azione risarcitoria, qualora dimostrasse che dalla mancata trasparenza del contratto gli sia derivato un danno economico accertabile.<\/p>\n

La sanzione della nullit\u00e0, peraltro, secondo il Collegio rimettente, sarebbe eccessiva e sproporzionata, atteso le direttive comunitarie se pur lasciano la scelta delle sanzioni alla discrezionalit\u00e0 degli Stati membri, precisano, comunque, che \u201cle sanzioni debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive (cfr. art. 23, direttiva 2008\/48\/CE).<\/p>\n

Il Collegio di coordinamento, con la decisione in commento, rigettando le argomentazioni del Collegio di Roma e richiamando le proprie precedenti decisioni (Collegio di coordinamento n. 1430\/2016 \u2013 n. 9070\/2017 – 10621\/2017)<\/em> \u00a0ha invece \u00a0messo \u00a0in evidenza, come l\u2019apparato rimediale previsto in tema di credito al consumo \u00a0preveda sicuramente, in caso di mancanza di informazioni \u00a0rimedi invalidativi.<\/p>\n

Ci\u00f2 che rileva, assume il Collegio di Coordinamento, \u00e8 che il TAEG non offra un\u2019informazione corretta al consumatore o manchi del tutto, in nessuna di queste ipotesi il rimedio pu\u00f2 essere meramente risarcitorio. N\u00e9, afferma il Collegio, appare corretta la tesi secondo cui in caso di mancato inserimento di un costo nel TAEG andrebbe applicato il solo comma 6 dell\u2019art.125 bis TUB (nullit\u00e0 del solo costo non inserito) e non il comma 7 che prevede il ricalcolo del TAEG al costo nominale minimo dei BOT emessi all\u2019epoca [2]<\/u><\/a>.<\/p>\n

Quanto all\u2019assunto del Collegio rimettente secondo cui la sanzione della nullit\u00e0 degli interessi sarebbe sproporzionata, non allineandosi alle indicazione delle direttive europee, il Collegio di coordinamento \u00a0ha richiamato, a contrario, la decisione della Corte di Giustizia del 9 Novembre 2016, causa C-42\/15, con la quale in un caso analogo (Legge n.129\/2010, dell\u2019ordinamento slovacco, e prevedeva, in caso di non corretta indicazione del TAEG a scapito del consumatore, che il credito concesso fosse considerato esente da interessi e spese) <\/em>ha stabilito che l\u2019articolo 23 della direttiva 2008\/48 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro preveda, nella sua normativa nazionale, che, qualora un contratto di credito non menzioni tutti gli elementi richiesti dalle direttive europee, tale contratto sia considerato esente da interessi e spese, semprech\u00e9 si tratti di un elemento la cui assenza possa rimettere in discussione la possibilit\u00e0 per il consumatore di valutare la portata del proprio impegno. In nessun modo, dunque, si pu\u00f2 dire che l\u2019art. 23 della Direttiva possa ostare alla lettura dei commi 6 e 7 dell\u2019art. 125 \u2013 bis del Tub offerta dal Collegio di Coordinamento gi\u00e0 nel 2016.<\/p>\n

Il Collegio, accogliendo il ricorso del consumatore, ha pertanto accertato il mancato inserimento del costo assicurativo nel TAEG, ritenendo che l\u2019intermediario debba rideterminare il piano di ammortamento \u2013 ai sensi della disciplina vigente all\u2019epoca della stipula del contratto \u2013 e debba restituire alla parte ricorrente l\u2019eccedenza percepita, maggiorata degli interessi legali da calcolarsi con riferimento alle date dei singoli incassi.<\/p>\n

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[1]<\/u><\/a> \u00a0Secondo la giurisprudenza di questo Illl.mo Arbitro Bancario (Collegio di coordinamento) \u00e8 consentito al ricorrente assolvere l\u2019onere della prova della obbligatoriet\u00e0 del contratto assicurativo attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:<\/em><\/p>\n