{"id":1337,"date":"2018-08-31T13:01:23","date_gmt":"2018-08-31T11:01:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=1337"},"modified":"2018-08-31T13:01:23","modified_gmt":"2018-08-31T11:01:23","slug":"commissioni-massimo-scoperto-e-usura-corte-di-cassazione-a-sezioni-unite-n-16303-del-20-giugno-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/commissioni-massimo-scoperto-e-usura-corte-di-cassazione-a-sezioni-unite-n-16303-del-20-giugno-2018\/","title":{"rendered":"COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO E USURA Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 16303 del 20 giugno 2018"},"content":{"rendered":"
In materia di conto corrente bancario, con la sentenza n. 16303 del 20 giugno 2018, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha risolto il conflitto giurisprudenziale tra la seconda sezione penale e la prima sezione civile della Cassazione in merito alla vexata quaestio della inclusione o meno delle CMS[1]<\/u><\/a> nel calcolo del TEG, finalizzato alla verifica dell\u2019eventuale usura degli interessi applicati, con riferimento al periodo precedente all\u2019entrata in vigore dell\u2019art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008 (convertito in Legge il 28 gennaio 2009, n. 2), che espressamente le include.<\/p>\n Con la sentenza n. 12028 del 26 marzo 2010[2]<\/u><\/a> la Cassazione Penale aveva evidenziato che l\u2019art.644 cp impone che nel calcolo del TEG \u00a0(Tasso Effettivo Globale) da confrontarsi al TU (tasso usura) vadano inclusi tutti gli oneri che l\u2019utente sopporti in connessione con il suo uso del credito[3]<\/u><\/a>, quindi anche le CMS.<\/p>\n Aveva poi sostenuto che la nuova normativa, che espressamente da gennaio 2009 include le CSM nel TEG, deve considerarsi legge di interpretazione autentica del quarto comma dell\u2019art. 644 cod. pen., in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme.<\/p>\n Le sezioni penali avevano ancora chiarito che sia del tutto ininfluente la circostanza che il TEGM (dal quale si ricava il Tasso Soglia) rilevato trimestralmente da Banca d\u2019Italia, non tenga conto della commissione di massimo scoperto.<\/p>\n Di parere opposto erano state le pi\u00f9 recenti sentenze della prima sezione civile della Cassazione (sentenze n. 12965\/2016 e n. 22270 \/2016), secondo la quale l\u2019art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008 non costituisce norma di interpretazione autentica dell\u2019art. 640 cp e le CMS non devono essere incluse nella verifica del superamento del tasso soglia dell\u2019usura; ci\u00f2 anche in considerazione che le Istruzioni di Banca d\u2019Italia non le contemplano nel TEGM.<\/p>\n A fronte dei due opposti orientamenti le Sezioni Unite hanno scelto una terza via, ovvero:<\/p>\n In definitiva, le Sezioni Unite dettano un preciso sistema di calcolo dell\u2019usura eventuale indicando una duplice comparazione, la prima tra il TEG e il tasso soglia e la seconda tra la CSM applicata in concreto ed il tasso soglia CSM, entrambi indicati dalle rilevazioni di Banca d\u2019Italia.<\/p>\n Il perito chiamato a verificare in giudizio l\u2019eventuale usurariet\u00e0 del contratto di affidamento bancario dovr\u00e0 poi compensare l\u2019importo dell\u2019eventuale eccedenza della commissione di massimo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato nel confronto tra TEG e soglia di legge.<\/p>\n ___________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n [1]<\/u><\/a> La Commissione di Massimo Scoperto, secondo le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull\u2019usura emanate da Banca d\u2019Italia \u00e8: \u201cil corrispettivo pagato dal cliente per compensare l\u2019intermediario dell\u2019onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell\u2019utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso \u2013 che di norma viene applicato allorch\u00e9 il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni \u2013 viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento\u201d.<\/em><\/p>\n\n