{"id":1449,"date":"2019-05-18T20:07:20","date_gmt":"2019-05-18T18:07:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=1449"},"modified":"2019-10-26T11:20:14","modified_gmt":"2019-10-26T09:20:14","slug":"tribunale-di-torino-dott-ssa-m-massino-10-maggio-2019-sentenza-n-2270-2019","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/tribunale-di-torino-dott-ssa-m-massino-10-maggio-2019-sentenza-n-2270-2019\/","title":{"rendered":"TRIBUNALE DI TORINO – Dott.ssa M. Massino, 10 maggio 2019 – Sentenza n. 2270\/2019"},"content":{"rendered":"
Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Torino, in una causa patrocinata dal nostro studio legale, si \u00e8 di nuovo pronunciato in ordine all\u2019usurariet\u00e0 dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio per effetto della inclusione nel TEG dei costi relativi alla polizza CPI (Credit Protection Insurance).<\/p>\n
Il Tribunale ha ribadito la necessit\u00e0 di includere nel TEG le spese di assicurazione sostenute dal debitore ai fini dell\u2019accertamento della natura usuraria del contratto di finanziamento, in quanto detta metodologia \u00e8 stata \u00a0di recente affermata anche dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806 del 5.4.2017, relativa ad un caso analogo a quello in esame, ovvero ad ipotesi di contratto concluso sotto la vigenza delle precedenti Istruzioni Banca d\u2019Italia [1]<\/a>. Il Tribunale ha riaffermato che una fonte secondaria (le Istruzioni della Banca d\u2019Italia \u00a0le quali non prevedevano espressamente le spese assicurative nell\u2019ambito del TEGM) non possono prevalere su una \u00a0fonte primaria, ovvero l\u2019art. 644 c.p. \u00a0In questo senso il giudicante ha richiamato le sentenze della Corte di Appello di Milano, n. 32083\/2013, Corte di Appello di Milano n. 1070\/2014, Corte di \u00a0Appello di Torino, 20.12.2013 .<\/p>\n Esperita la consulenza d\u2019ufficio ed accertato il superamento del tasso soglia per effetto dell\u2019inclusione dei premi di assicurazione nel TEG, il Tribunale ha dichiarato che gli interessi, unitamente a tutte le spese addebitate, dovevano \u00a0essere defalcate in quanto nulle ex art. 1815 c.c. e 644 c.p.: \u201cTenuto conto che in corso di causa l\u2019attore ha interamente saldato il finanziamento \u2013 senza che sussistano contestazioni sul punto \u2013 parte intervenuta deve essere condannata a restituire all\u2019attore le somme indebitamente percepite a seguito dell\u2019accertamento della natura usuraria del finanziamento e della sua conseguente gratuit\u00e0, ovvero \u20ac 14.844,27, secondo i conteggi indicati dal consulente tecnico a pag. 15 della relazione, da ridursi ad \u20ac 14.811,59 alla luce della minor domanda di parte attrice<\/em> Le spese di lite, liquidate secondo i parametri della Tariffa professionale vigente, unitamente alle spese di CTP, seguono la soccombenza. Le spese di CTU, come liquidate nel corso del procedimento, devono essere definitivamente poste a carico di parte soccombenti<\/em>\u201d.<\/p>\n E\u2019 da notare che la riconducibilit\u00e0 del finanziamento da oneroso e gratuito comporta, per giurisprudenza maggioritaria, non solo\u00a0 la restituzione degli interessi corrisposti alla banca, ma anche di tutte gli ingenti oneri posti a carico del cliente e trattenuti\u00a0 dall\u2019intermediario<\/strong> al momento dell\u2019erogazione del finanziamento. Nel caso della sentenza in esame detti oneri erano, come spesso accade, assai maggiori degli interessi passivi pagati (circa euro 4.700,00) ovvero: \u00a0\u20ac 5.008,88 per non meglio precisate \u201ccommissioni accessorie\u201d, \u20ac 4.283,08 per costi assicurativi, \u20ac 540,95 per commissioni finanziarie, \u20ac 276,00 per spese contrattuali e di istruttoria, \u00a0\u20ac 54,31 di imposta sostitutiva.<\/p>\n __________________________________________________________________________________________________________<\/p>\n