{"id":1758,"date":"2020-02-02T19:44:20","date_gmt":"2020-02-02T18:44:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=1758"},"modified":"2020-02-09T18:41:59","modified_gmt":"2020-02-09T17:41:59","slug":"contratti-di-finanziamento-credito-al-consumo-rimborso-costi-up-front-e-recurring-corte-di-giustizia-europea-sentenza-11-09-2019-abf-collegio-di-coordinamento-n-26525-del-17-dicembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/contratti-di-finanziamento-credito-al-consumo-rimborso-costi-up-front-e-recurring-corte-di-giustizia-europea-sentenza-11-09-2019-abf-collegio-di-coordinamento-n-26525-del-17-dicembre\/","title":{"rendered":"CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CREDITO AL CONSUMO – RIMBORSO COSTI “UP FRONT” E “RECURRING” – Corte di Giustizia Europea sentenza 11\/09\/2019 – ABF Collegio di Coordinamento n. 26525 del 17 dicembre 2019"},"content":{"rendered":"\n
Con riferimento ai contratti di finanziamento a\nfavore dei consumatori (credito al consumo)<\/em> la sentenza dell\u201911\/09\/2019 della\nCorte di Giustizia Europea<\/a>, offrendo una pi\u00f9 precisa\ninterpretazione dell\u2019art. 16 della Direttiva 2008\/48\/CE, ha espresso il\nprincipio secondo cui, in caso di estinzione anticipata del contratto, il\nrimborso proporzionale dei costi del finanziamento deve avvenire senza\ndistinzione tra i costi \u201cup front<\/strong>\u201d e quelli \u201crecurring<\/strong>\u201d [1]<\/a>\n.<\/p>\n\n\n\n La Corte di giustizia ha quindi ritenuto stabilire\nche, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, vadano restituiti al\nconsumatori, secondo un criterio proporzionale alla durata del finanziamento,\ntutti i costi, non solo quelli legati alla durata del contratto, ma anche\nquelli anticipati da mutuatario, come i costi, spesso onerosi, di istruttoria. <\/p>\n\n\n\n A tutt\u2019oggi le istruzioni di Banca d\u2019Italia stabilivano\nil contrario, sulla base della asserita diversa funzione ontologica dei costi\nfunzionali al perfezionamento del contratto e quelli afferenti alla sua durata.\nConseguentemente gli intermediari finanziari si sono sempre rifiutati, in caso\ndi estinzione anticipata, di rimborsare i costi sostenuti up front dal\nconsumatore. Nello stesso senso si \u00e8 espressa sinora la giurisprudenza dell\u2019Arbitro\nBancario.<\/p>\n\n\n\n Da notare che il sistema antecedente alla citata decisione\ndella Corte di Giustizia Europea ha consentito sinora agli intermediari pi\u00f9\ndisinvolti di \u201ccaricare\u201d maggiori spese alla voce up front degli oneri contrattuali, cos\u00ec che,\nin caso di recesso anticipato, tali esborsi rimanevano acquisiti dall\u2019intermediario\na danno del consumatore (l\u2019imputazione scorretta che viene definita come \u201ccosti\nimproprio\u201d)[2]<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Ora Banca d\u2019Italia si \u00e8 adeguata alla normativa\neuropea, anche se \u00e8 stato rilevato che la\nsua direttiva presenta zone grigie, come ad esempio l\u00e0 dove afferma che \u2018i\ncriteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica\ninformativa ai clienti\u2019, preordinate per altro a consentire \u2018il confronto fra\nle diverse offerte di credito sul mercato\u201d<\/em>. La precisazione \u00e8 sicuramente\nfuorviante in quanto sembra legittimare gli intermediari finanziari ad inserire\nnei contratti, in modo autonomo e non allineato alla direttiva comunitaria,\nclausole che legittimino metodologie diverse di rimborso, anzich\u00e9 quello\npuramente proporzionale. Tale sistema \u00e8 stato ahim\u00e8 recepito anche dalla recentissima\ndecisione dell\u2019ABF di seguito in commento.<\/p>\n\n\n\n A seguito della citata sentenza della Corte di giustizia\nEuropea, l\u2019Arbitro Bancario Finanziario italiano si \u00e8 recentemente espresso con\nla decisione dell\u2019 11\/09\/2019, con la quale \u00e8 stato recepito il principio espresso\ndai giudici transnazionali, con le seguenti importanti precisazioni:<\/p>\n\n\n\n
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