{"id":1895,"date":"2020-05-15T11:00:36","date_gmt":"2020-05-15T09:00:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=1895"},"modified":"2021-07-06T15:04:49","modified_gmt":"2021-07-06T13:04:49","slug":"circolazione-stradale-danni-causati-da-animali-selvatici-principi-giuridici-e-norme-applicabili-cassazione-civile-sez-iii-20-04-2020-n-7969","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/circolazione-stradale-danni-causati-da-animali-selvatici-principi-giuridici-e-norme-applicabili-cassazione-civile-sez-iii-20-04-2020-n-7969\/","title":{"rendered":"CIRCOLAZIONE STRADALE- DANNI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI Principi giuridici e norme applicabili – Cassazione civile, sez. III, 20\/04\/2020, n.7969"},"content":{"rendered":"\n
Con\nla sentenza in commento la Corte di Cassazione, cambiando parzialmente il\nproprio orientamento, ha inteso fare chiarezza sui numerosi profili giuridici\nche sottendono la materia, cos\u00ec da scrivere praticamente un decalogo delle\nnorme e dei principi applicabili in caso di sinistro stradale provocato da\nfauna selvatica.<\/p>\n\n\n\n
La\nRegione Abruzzo, soccombente nei gradi di merito, era ricorsa in Cassazione\naffinch\u00e9 questa, in riforma della impugnata sentenza del giudice di appello,\ndichiarasse la propria carenza di legittimazione passiva della Regione e\nrivalutasse il profilo di responsabilit\u00e0 individuato dai giudici di merito.<\/p>\n\n\n\n
Il\ngiudice di legittimit\u00e0 in primo luogo ha richiamato l\u2019orientamento\ngiurisprudenziale e dottrinale sino ad oggi prevalente, che rende\nparticolarmente difficoltoso al danneggiato l\u2019esercizio dei propri diritti nei\nconfronti della Pubblica Amministrazione.<\/p>\n\n\n\n
Le\nquestioni di rilevanza sono sempre state sostanzialmente due: da un lato\nl\u2019individuazione della corretta norma civilistica su cui fondare la domanda\nrisarcitoria, dall\u2019altro l\u2019identificazione del soggetto legittimato passivo da\nconvenire in giudizio.<\/p>\n\n\n\n
Quanto\nal primo aspetto, l\u2019orientamento prevalente formatosi negli anni passati aveva\nindividuato nell\u2019art. 2043 c.c., e non nel 2052, la norma di riferimento da\napplicare nei casi di sinistri provocati dalla fauna selvatica, con la\nconseguenziale maggior difficolt\u00e0 per il danneggiato di provare la\nresponsabilit\u00e0 dell\u2019ente custode della fauna.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019art.\n2052 cc [1]<\/a>(Danno cagionato da\nanimali) afferma infatti che il custode di un animale risponde dei danni da\nquesto provocato, salvo dimostri che il sinistro sia stato causato da caso\nfortuito. Si tratta quindi di una responsabilit\u00e0 oggettiva, essendo assai\ndifficile per l\u2019ent pubblico provare il fortuito. Tuttavia si era ritenuto che\nla norma non fosse applicabile alla fauna selvatica, essendo la stessa al di\nfuori di un possibile ed effettivo controllo da parte dell\u2019ente pubblico (regione\n\u2013 provincia). Si era cos\u00ec ripiegato sulla responsabilit\u00e0 generica per fatto\nillecito di cui all\u2019art. 2043 c.c.<\/p>\n\n\n\n Quanto\nal secondo tema, ovvero la corretta individuazione dell\u2019ente responsabile, la\ndifficolt\u00e0 per il danneggiato \u00e8 sempre dipesa dalla circostanza che la gestione\ndella fauna, pur essendo principalmente di competenza delle Regioni, spesso viene\ndelegata alle Province, con la conseguente difficolt\u00e0 di reperimento dei\nregolamenti e delle deleghe interne tra Regione e Provincia.<\/p>\n\n\n\n Alla\nluce delle difficolt\u00e0 interpretative evidenziate dalla prima parte della\nsentenza, la Corte ha inteso dettare nuovi precisi e univoci criteri\norientativi che di seguito riportiamo:<\/p>\n\n\n\n In definitiva si pu\u00f2\naffermare che la sentenza qui illustrata ha il pregio della chiarezza e assicura\nal danneggiato maggiori opportunit\u00e0 di fruire di un processo lineare e meno insidioso. [1]<\/a>\n\u201cIl proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha\nin uso, \u00e8 responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la\nsua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso\nfortuito\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n [2]<\/a>\n\u201c Inoltre, esso prescinde dalla sussistenza di una situazione di effettiva\ncustodia dell’animale da parte dell’uomo, come si desume dallo stesso tenore\nletterale della disposizione, l\u00e0 dove prevede espressamente che la\nresponsabilit\u00e0 del proprietario o dell’utilizzatore sussiste sia che l’animale\nfosse \u00absotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito\u00bb. Si tratta dunque di un criterio di imputazione\ndella responsabilit\u00e0 fondato (non sulla “custodia”, ma) sulla stessa\npropriet\u00e0 dell’animale e\/o comunque sulla sua utilizzazione da parte dell’uomo\nper trarne utilit\u00e0\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n [3]<\/a>\n\u201cUn percorso analogo \u00e8 del resto gi\u00e0 avvenuto – nella giurisprudenza di\nquesta Corte – con riguardo ad altre simili fatti<\/em><\/p>\n\n\n\n specie, quali la\nproponibilit\u00e0 dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti degli\nenti pubblici, ai sensi dell’art. 2041 c.c., o la stessa responsabilit\u00e0\noggettiva per i danni causati da cose in custodia, con riguardo ai beni demaniali,\nai sensi dell’art. 2051 c.c., fattispecie astratta quest’ultima che presenta\ninnegabili profili di analogia con quella di cui all’art.2052 c.c.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
\n\n\n\n