{"id":1895,"date":"2020-05-15T11:00:36","date_gmt":"2020-05-15T09:00:36","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=1895"},"modified":"2021-07-06T15:04:49","modified_gmt":"2021-07-06T13:04:49","slug":"circolazione-stradale-danni-causati-da-animali-selvatici-principi-giuridici-e-norme-applicabili-cassazione-civile-sez-iii-20-04-2020-n-7969","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/circolazione-stradale-danni-causati-da-animali-selvatici-principi-giuridici-e-norme-applicabili-cassazione-civile-sez-iii-20-04-2020-n-7969\/","title":{"rendered":"CIRCOLAZIONE STRADALE- DANNI CAUSATI DA ANIMALI SELVATICI Principi giuridici e norme applicabili – Cassazione civile, sez. III, 20\/04\/2020, n.7969"},"content":{"rendered":"\n

Con\nla sentenza in commento la Corte di Cassazione, cambiando parzialmente il\nproprio orientamento, ha inteso fare chiarezza sui numerosi profili giuridici\nche sottendono la materia, cos\u00ec da scrivere praticamente un decalogo delle\nnorme e dei principi applicabili in caso di sinistro stradale provocato da\nfauna selvatica.<\/p>\n\n\n\n

La\nRegione Abruzzo, soccombente nei gradi di merito, era ricorsa in Cassazione\naffinch\u00e9 questa, in riforma della impugnata sentenza del giudice di appello,\ndichiarasse la propria carenza di legittimazione passiva della Regione e\nrivalutasse il profilo di responsabilit\u00e0 individuato dai giudici di merito.<\/p>\n\n\n\n

Il\ngiudice di legittimit\u00e0 in primo luogo ha richiamato l\u2019orientamento\ngiurisprudenziale e dottrinale sino ad oggi prevalente, che rende\nparticolarmente difficoltoso al danneggiato l\u2019esercizio dei propri diritti nei\nconfronti della Pubblica Amministrazione.<\/p>\n\n\n\n

Le\nquestioni di rilevanza sono sempre state sostanzialmente due: da un lato\nl\u2019individuazione della corretta norma civilistica su cui fondare la domanda\nrisarcitoria, dall\u2019altro l\u2019identificazione del soggetto legittimato passivo da\nconvenire in giudizio.<\/p>\n\n\n\n

Quanto\nal primo aspetto, l\u2019orientamento prevalente formatosi negli anni passati aveva\nindividuato nell\u2019art. 2043 c.c., e non nel 2052, la norma di riferimento da\napplicare nei casi di sinistri provocati dalla fauna selvatica, con la\nconseguenziale maggior difficolt\u00e0 per il danneggiato di provare la\nresponsabilit\u00e0 dell\u2019ente custode della fauna.<\/p>\n\n\n\n

L\u2019art.\n2052 cc [1]<\/a>(Danno cagionato da\nanimali) afferma infatti che il custode di un animale risponde dei danni da\nquesto provocato, salvo dimostri che il sinistro sia stato causato da caso\nfortuito. Si tratta quindi di una responsabilit\u00e0 oggettiva, essendo assai\ndifficile per l\u2019ent pubblico provare il fortuito. Tuttavia si era ritenuto che\nla norma non fosse applicabile alla fauna selvatica, essendo la stessa al di\nfuori di un possibile ed effettivo controllo da parte dell\u2019ente pubblico (regione\n\u2013 provincia). Si era cos\u00ec ripiegato sulla responsabilit\u00e0 generica per fatto\nillecito di cui all\u2019art. 2043 c.c.<\/p>\n\n\n\n

Quanto\nal secondo tema, ovvero la corretta individuazione dell\u2019ente responsabile, la\ndifficolt\u00e0 per il danneggiato \u00e8 sempre dipesa dalla circostanza che la gestione\ndella fauna, pur essendo principalmente di competenza delle Regioni, spesso viene\ndelegata alle Province, con la conseguente difficolt\u00e0 di reperimento dei\nregolamenti e delle deleghe interne tra Regione e Provincia.<\/p>\n\n\n\n

Alla\nluce delle difficolt\u00e0 interpretative evidenziate dalla prima parte della\nsentenza, la Corte ha inteso dettare nuovi precisi e univoci criteri\norientativi che di seguito riportiamo:<\/p>\n\n\n\n