{"id":2096,"date":"2021-10-19T19:38:00","date_gmt":"2021-10-19T17:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=2096"},"modified":"2022-05-07T10:13:48","modified_gmt":"2022-05-07T08:13:48","slug":"estinzione-anticipata-del-contratto-di-finanziamemto-restituzione-al-cliente-degli-oneri-finanziari-da-questi-corrisposti-allintermediario-in-proporzione-alla-vita-residua-del-contratto-est","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/estinzione-anticipata-del-contratto-di-finanziamemto-restituzione-al-cliente-degli-oneri-finanziari-da-questi-corrisposti-allintermediario-in-proporzione-alla-vita-residua-del-contratto-est\/","title":{"rendered":"ESTINZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Restituzione al cliente degli oneri finanziari da questi corrisposti all\u2019intermediario in proporzione alla vita residua del contratto estinto"},"content":{"rendered":"\n

1.  Le fonti normative e la giurisprudenza<\/strong> – La sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. I,  n. CC 383\/18 (sentenza Lexitor)<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n

L\u2019estinzione anticipata del contratto di finanziamento fa sorgere, per il cliente della banca, il diritto alla restituzione di una parte delle somme corrisposte a titolo di oneri finanziari (commissioni agente; commissioni intermediario; commissioni finanziarie; premio assicurazione CPI; spese mensili; spese annuali). Si tratta dei cos\u00ec detti costi \u201cup front\u201d e \u201crecurring\u201d; i primi relativi alle spese di istruttoria, i secondi riconducibili alle spese legate alla durata del contratto.<\/p>\n\n\n\n

Il principale riferimento normativo \u00e8 l\u2019art. 125 sexies del Testo Unico Bancario.<\/p>\n\n\n\n

Sino a luglio 2021 il primo comma della norma recitava:<\/p>\n\n\n\n

\u201cIl consumatore pu\u00f2 rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l\u2019importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all\u2019importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto<\/u><\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La Legge 23 luglio 2021, n.106 (c.d.\u201csostegni bis\u201d) ha recentemente modificato la norma adeguandola alle direttive europee e alla sentenza della Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza n. CC 383\/18 (sentenza Lexitor). In tal senso il testo normativo ha finalmente chiarito che il rimborso al cliente finanziato deve essere proporzionale alla vita residua del contratto e che riguarda tutti i costi del finanziamento, senza pi\u00f9 distinzione tra i costi up front e recurring.<\/p>\n\n\n\n

Il testo aggiornato \u00e8 dunque il seguente:<\/p>\n\n\n\n

\u201cIl consumatore pu\u00f2 rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte\u201d.<\/u><\/em> La norma nella prima versione, come nella seconda, discende direttamente dall\u2019art. 8 della direttiva 87\/102\/CEE<\/strong>, ai sensi del quale \u201cil consumatore deve avere la facolt\u00e0 di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito\u201d e \u201cin<\/em> conformit\u00e0 delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito<\/u>\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Il principio che stabilisce il diritto del cliente alla restituzione degli interessi e dei costi del credito in caso di estinzione anticipata era poi stato ribadito dalla Direttiva 2008\/48\/CE del 23.4.2008, recepita dal D.Lgs. n. 141\/2010<\/strong>, in base alla quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore \u201c[…] ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratt<\/u>o\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Ed ancora, la stessa Banca d\u2019Italia con le<\/strong> Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i<\/strong>. \u2013 \u201cTrasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti, alla Sezione VII, par. 5.2.1<\/strong> \u2013 Contratti di credito\u201d, aveva nuovamente ribadito che \u201cI contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: [\u2026] q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall\u2019articolo 125-sexies, comma 1, del T.U<\/u>.<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

In conclusione, la normativa comunitaria e nazionale ed anche le disposizioni di attuazione della normativa nazionale emanate dalla Banca d\u2019Italia definiscono in maniera chiara il diritto del cliente ad una riduzione degli interessi e dei costi del credito nel caso di estinzione anticipata.<\/p>\n\n\n\n

Negli anni passati \u00e8 sorta una querelle dottrinaria e giurisprudenziale in ordine alla questione se andasse restituita al cliente mutuatario la sola quota dei costi legati alla durata del contratto estinto anticipatamente (costi recurring), o anche una quota dei costi relativi alla fase genetica del contratto, come le spese di istruttoria e i compensi agli agenti (costi up front), questi ultimi comunque sempre influenzati nel loro ammontare dalla durata del contratto.<\/p>\n\n\n\n

La questione \u00e8 stata definitivamente risolta a livello comunitario dalla nota decisione della Corte di Giustizia Europea, Sez. I, sentenza n. CC 383\/18<\/strong> (sentenza Lexitor<\/em>) <\/a>che ha chiarito definitivamente che \u201cL\u2019articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008\/48\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87\/102\/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Il principio \u00e8 quindi quello della proporzionale riduzione di tutti i costi associati al prestito, e non soltanto dei costi definiti \u201crecurring\u201d.<\/p>\n\n\n\n

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e di merito ha poi via via stabilito altri due principi:<\/p>\n\n\n\n

  1. che la decisione e l\u2019interpretazione richiamata hanno carattere vincolante per i giudici italiani: Cass., 16 giugno 2017 n. 15041 [1]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/strong>; Cass. 3 marzo 2017,<\/strong> n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577; <\/strong> Tribunale di Torino<\/u> <\/strong>n. 24400 del 22.10.2020 [2]<\/sup><\/strong><\/sup><\/a><\/strong> ; Tribunale di Milano<\/strong> Sent. n. 27398 del 03.11.2020; sent. n. 27406 del 03.11.2020; sent. n. 27411 del 03.11.2020 [3]<\/sup><\/a>;  Tribunale di Palermo<\/strong> sent. n. 4814 del 11.04.2020; Tribunale di Mantova sent. n. 2573 del 22.11.2019.<\/li>
  2. che l\u2019efficacia vincolante per il giudice nazionale si estende \u201canche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza\u201d<\/u>:<\/em> Cass., 11 settembre 2015, n. 17993; Tribunale di Torino<\/strong> sent. n.24400 del 22.10.2020 [4]<\/sup><\/a>, 24927\/2020 e 4389\/2020; Tribunale di Milano<\/strong> n.27398 del 03.11.2020; sent.n. 27406 del 03.11.2020; sent.n.27411 del 03.11.2020 [5]<\/sup><\/a>; Tribunale di Palermo<\/strong> sent.n. 4814 del 11.04.2020. <\/li><\/ol>\n\n\n\n

    Del resto, come correttamente evidenziato dalla giurisprudenza torinese e milanese, il diritto del cliente ad ottenere la restituzione delle spese in sede di estinzione anticipata era gi\u00e0 stabilito all\u2019art.8 della Direttiva 87\/102\/CEE:   \u201cil consumatore deve avere la facolt\u00e0 di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito\u201d e \u201cin conformit\u00e0 delle disposizioni degli stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n

    Il Tribunale di Torino con sent. 20798 del 17\/11\/2018 e sent. 21484 del 04\/04\/2019 e il Tribunale di Milano n. 24400 del 22\/10\/2020 hanno inoltre decretato che “L\u2019art. 125 sexies TUB deve trovare applicazione in tutti i contratti di mutuo, indipendentemente dalla data di stipulazione posto che le precedenti disposizioni normative avevano un contenuto del tutto identico<\/strong>\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n

    Di seguito si richiamano le principali decisioni e sentenze che hanno recepito il principio di diritto stabilito dalla direttiva CEE citata:<\/p>\n\n\n\n