{"id":438,"date":"2013-05-09T13:53:54","date_gmt":"2013-05-09T11:53:54","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=438"},"modified":"2013-05-09T13:54:56","modified_gmt":"2013-05-09T11:54:56","slug":"micropermanenti-la-proponibilita-della-domanda-giudiziara-e-disciplinata-dallart-145-c-d-ass-il-danno-morale-e-dovuto-anche-in-caso-di-danno-biologico-di-lieve-entita-le-spese-legali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/micropermanenti-la-proponibilita-della-domanda-giudiziara-e-disciplinata-dallart-145-c-d-ass-il-danno-morale-e-dovuto-anche-in-caso-di-danno-biologico-di-lieve-entita-le-spese-legali\/","title":{"rendered":"MICROPERMANENTI – LA PROPONIBILITA’ DELLA DOMANDA GIUDIZIARA E’ DISCIPLINATA DALL’ART.145 C.d.Ass. – IL DANNO MORALE E’ DOVUTO ANCHE IN CASO DI DANNO BIOLOGICO DI LIEVE ENTITA’ – LE SPESE LEGALI PER L’ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE SONO DOVUTE"},"content":{"rendered":"
Tribunale di Torino III Sez.Civ. 23 febbraio 2013 n.1717<\/strong><\/p>\n Il Tribunale di Torino si \u00e8 pronunciato su tre questioni di rilevante importanze afferenti la materia del risarcimento danni da lesioni. <\/span><\/p>\n Il giudice monocratico, quale giudice dell’appello, preliminarmente \u00a0ha ribadito che la sospensione dei termini dello spatium deliberandi a favore della compagnia, previsto dall’art.148 C.d.A.\u00a0riguarda esclusivamente l’onere di quest’ultima di formulare l’offerta risarcitoria, mentre, quanto alla proponibilit\u00e0 dell’azione in giudizio, restano fermi i termini dell’art. 145, ovvero 90 giorni dalla richiesta danni.<\/p>\n Ancora il Tribunale ha aderito alla tesi maggioritaria, conforme al dettato della Cassazione a sezioni unite, secondo cui il danno morale deve essere riconosciuto anche relativamente al danno biologico di lieve entit\u00e0 (quello sino al 9%), con incremento equitativo dei valori tabellari.<\/p>\n Da ultimo viene riconfermato il diritto del danneggiato di ottenere, sotto voce di danno emergente,\u00a0il risarcimento delle spese legali\u00a0 dovute al proprio avvocato per l’attivit\u00e0 stragiudiziale da questi prestata.<\/p>\n “L\u2019azione \u00e8 <\/span>stata proposta <\/span>, pertanto, nel rispetto dei 90 giorni di cui all\u2019art. 145 C.d.A., <\/span>e quindi \u00e8 proponibile.\u00a0 <\/span>N\u00e8 vale ad inficiare siffatta conclusione la circostanza ,ribadita anche in questo grado di giudizio, da parte della Compagnia di Assicurazione, secondo cui essa aveva formulato l’offerta di risarcimento del danno tempestivamente, e cio\u00e8 nel rispetto dei termini posti a carico dell’assicurazione , e di cui all’articolo 148 C.d.A-: tali termini, infatti, e la relativa sospensione prevista per essi ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 148 C.d.A. risultano stabiliti unicamente nei confronti della Impresa di Assicurazione , e non del danneggiato, al fine di consentire alla medesima di procedere all’offerta di risarcimento del danno (ovvero per comunicare i motivi per cui non si ritiene di far offerta) ma non possono in alcun modo incidere sulla proponibilit\u00e0 dell’azione che riguarda, invece, il danneggiato: ci\u00f2 <\/span>si evince , come gi\u00e0 si \u00e8 accennato, dall\u2019art. 145 n. 2, in virt\u00f9 del quale <\/span>la proponibilit\u00e0 dell’azione risulta essere unicamente sottoposta al decorso dei 90 giorni dall0invio della richesta della lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione .”<\/span><\/p>\n Ancora ”\u00a0 Rimane ancora da valutare la richiesta concernente la componente biologica del danno non patrimoniale, indicata da parte appellante nelle sofferenze morali patite a seguito delle lesioni riportate.<\/p>\n ” In ordine a ci\u00f2 si ritiene che si debba tener conto, certamente, di quanto affermato dalle sentenze della Suprema Corte SS.UU.n. 26972\/08 e n. 26973\/08,nonch\u00e9 , poi, in ogni caso, di quanto \u00e8 stato indicato sul punto in esame nell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 17 settembre 2010 n. 19.816, sez. III, che qui si intende richiamata integralmente ed in base alla quale, in particolare- con riferimento ad un sinistro stradale a seguito del quale erano derivate lesioni personali- \u00e8 stato affermato che: “Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una norma del codice civile (articolo 2059 c.c.) che la legge n. 57 del 2001 non ha certo abrogato. L’articolo 5 della suddetta legge si \u00e8 limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico -cio\u00e8 di quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce alla integrit\u00e0 fisica- senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l’entit\u00e0 della somma spettante il risarcimento, il giudice debba tener conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. Le sentenze della Corte di Cassazione a S.U. n. <\/span>26.972 e 26.973\/2008\u2026 confermano tale principio, disponendo che non \u00e8 ammessa la creazione di <\/span>diverse tipologie autonome e a s\u00e8 stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale) per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto- nel liquidare l’unica somma spettante riparazione-di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi <\/span>familiari, sofferenze psichiche, ecc.); la sentenza impugnata ha commisurato la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilit\u00e0 delle sofferenze <\/span>morali conseguenti alle lesioni fisiche, sulla base dell\u2019 errata interpretazione delle norme richiamate dal <\/span>ricorrente e deve essere per questo cassata.” (Vedi cos\u00ec ordinanza Cass. N. 19.816\/2010 citata.).\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Sempre sulla scia di quanto gi\u00e0 richiamato, si condivide, altres\u00ec, l’orientamento della Cassazione di cui alla sentenza 20.292 del 20\/11\/2012, riportato dalla parte appellante (vedi pagina 10 comparsa conclusionale): alla luce, pertanto, dell<\/span>\u2019 <\/span>evoluzione giurisprudenziale sul punto, ( o di una migliore interpretazione delle decisioni della Suprema Corte SS.UU. del 2008) si deve, cos\u00ec , ritenere che anche nel caso in esame sussista la possibilit\u00e0 di pervenire alla liquidazione del danno con riferimento alle sofferenze ed ai patimenti subiti dalla S.”<\/span><\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Tribunale di Torino III Sez.Civ. 23 febbraio 2013 n.1717 Il Tribunale di Torino si \u00e8 pronunciato su tre questioni di rilevante importanze afferenti la materia del risarcimento danni da lesioni. 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