{"id":549,"date":"2013-09-17T18:46:57","date_gmt":"2013-09-17T16:46:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=549"},"modified":"2013-09-17T18:48:34","modified_gmt":"2013-09-17T16:48:34","slug":"non-vi-e-pregiudizialita-della-procedura-di-ammissione-al-concordato-rispetto-alla-procedura-prefallimentare-instaurata-con-listanza-di-fallimento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/non-vi-e-pregiudizialita-della-procedura-di-ammissione-al-concordato-rispetto-alla-procedura-prefallimentare-instaurata-con-listanza-di-fallimento\/","title":{"rendered":"NON VI E’ PREGIUDIZIALITA’ DELLA PROCEDURA DI AMMISSIONE AL CONCORDATO RISPETTO ALLA PROCEDURA PREFALLIMENTARE INSTAURATA CON L’ISTANZA DI FALLIMENTO"},"content":{"rendered":"
Corte di Appello di Torino, prima sez. civ. 2-9 luglio 2009<\/strong><\/p>\n Il Tribunale di Torino ha escluso il rapporto di pregiudizialit\u00e0 tra il provvedimento di ammissione alla procedura concordataria e quello decisorio sull’istanza di fallimento. Pertanto il Tribunale deve “gestire” entrambi i procedimenti, non soltanto sino all’ammissione al concordato, ma sino alla sua eventuale omologa, solo quest’ultima, infatti fa venir meno la condizione di fallibilit\u00e0.<\/p>\n “La Corte condivide, avendolo essa stessa pi\u00f9 volte affermato, in particolare Corte di Appello di Torino 17 luglio 2008, il principio ormai di indiscussa acquisizione, di un rapporto di pregiudizialit\u00e0 necessaria fra concordato preventivo e fallimento. Il rapporto tra le due procedure in esame non si configura pi\u00f9, pertanto, in termini di interdipendenza, ossia tali da subordinare la trattazione del procedimento per dichiarazione di fallimento all’avvenuta definizione di quello per concordato preventivo (cos\u00ec da comportare l’avvenuta ammissione dell’imprenditore alla procedura di concordato preventivo l’improcedibilit\u00e0 delle istanze di fallimento nei suoi confronti, salva sempre la possibilit\u00e0, non preclusa, di proposizione del conflitto di competenza tra tribunali diversi, davanti all’uno aperta la prima ed all’altro pendenti le seconde, come in particolare ritenuto da: Cass. 17 settembre 1993, n.9581, in\u00a0 Fall., <\/span>1994, 49).<\/span><\/span><\/em><\/p>\n Non ricorre certamente un’ipotesi di pregiudizialit\u00e0 necessaria,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0per la non sovrapponibilit\u00e0 delle situazioni esaminate nelle due distinte procedure di fallimento <\/em>e di concordato (con richiamo al riguardo dell’insegnamento in particolare espresso <\/em>da: Cass. 8 febbraio 2011, n. 3059, <\/em>essendo istituto eccezionale, che incide in termini limitativi rispetto all’esercizio del <\/em>diritto di azione e pertanto applicabile soltanto quando la situazione sostanziale <\/em>dedotta nel processo pregiudicante rappresenti il fatto costitutivo di quella dedotta <\/em>nella causa pregiudicata (ipotesi non ricorrente nel caso in esame).<\/em> AI contrario, il <\/em>rapporto tra concordato preventivo e fallimento \u00e9 stato configurato quale fenomeno di conseguenzialit\u00e0 (eventuale del fallimento, all’esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento), determinante una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti; con la conseguenza ulteriore che la facolt\u00e0 per il debitore di proporre una procedura concorsuale alternativa al suo fallimento non rappresenta un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione (cos\u00ec, nella linea interpretativa in particolare di: Cass. 24 ottobre 2012, n. 18190,\u00a0 ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore, non legittimato alla disposizione unilaterale e potestativa dei tempi del procedimento fallimentare, cos\u00ec determinando la paralisi delle iniziative recuperatorie del curatore ed incidendo negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Sicch\u00e9 la conseguenzialit\u00e0 logica tra le due procedure non si traduce dunque anche in una conseguenzialit\u00e0 procedimentale, ferma restando la connessione fra l’eventuale decreto di rigetto del ricorso per concordato e la successiva conseguenziale sentenza di fallimento, anche se non emessa contestualmente al primo provvedimento, dovendosi in tal caso farsi valere i vizi del decreto mediante l’impugnazione della sentenza di fallimento.<\/em><\/p>\n Se allora, come appena dimostrato, n\u00e9 alcuna norma positiva, n\u00e9 i principi<\/em> generali in materia fondano un rapporto di pregiudizialit\u00e0 tra le procedure in esame, esso deve essere escluso non soltanto nella fase preparatoria della\u00a0domanda<\/em>, ma in ogni fase successiva del procedimento, anche di avvenuta ammissione, fino alla sua cessazione, per effetto della sua omologazione, ai sensi dell’art. 181 I. fall. Soltanto con la formazione di un tale giudicato \u00e9, infatti, definitivamente rimosso (salve le ipotesi di risoluzione o di annullamento) lo stato di crisi (in esso inteso anche lo stato di insolvenza, ai sensi dell’art. 160, secondo comma I. fall.) e pertanto viene meno il presupposto oggettivo per la dichiarazione di fallimento.<\/em><\/p>\n \u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Corte di Appello di Torino, prima sez. civ. 2-9 luglio 2009 Il Tribunale di Torino ha escluso il rapporto di pregiudizialit\u00e0 tra il provvedimento di ammissione alla procedura concordataria e quello decisorio sull’istanza di fallimento. 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