{"id":906,"date":"2015-02-21T17:41:06","date_gmt":"2015-02-21T16:41:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/?p=906"},"modified":"2015-11-29T19:49:06","modified_gmt":"2015-11-29T18:49:06","slug":"responsabilita-medica-danno-patrimoniale-futuro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiolegalericcio.it\/studio-legale-torino\/responsabilita-medica-danno-patrimoniale-futuro\/","title":{"rendered":"RESPONSABILITA’ MEDICA: Danno patrimoniale futuro"},"content":{"rendered":"
Trib. Milano, sez. I civ., sentenza 27 gennaio 2015 (Est. Martina Flamini)<\/p>\n
\u00a0Il Tribunale con la sentenza in commento si \u00e8 pronunciato su alcune questioni giuridiche di rilevanza. Innanzitutto si \u00e8 espresso in punto\u00a0 onere della prova in materia di danno iatrogeno, materia da ricondursi nell’alveo della responsabilit\u00e0 contrattuale.\u00a0 In argomento il Tribunale di Milano ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il paziente deve dedurre in causa la sola prova del contratto (del contatto con la struttura), il peggioramento della sua situazione patologica \u00a0ed il relativo nesso di causalit\u00e0 tra la condotta del medico e l’evento. Il medico, per andare assolto dalla domanda risarcitoria, deve dimostrare di aver agito con perizia e diligenza e che l’evento si \u00e8 verificato per una circostanza imprevedibile [1]<\/a> .\u00a0 Ancora il Tribunale ha precisato che il paziente non deve allegare specifici profili di inadempimento a carico del medico, tenuto conto che si tratta di aspetti di carattere tecnico che non sono nella disponibilit\u00e0 del danneggiato, ma piuttosto attengono alla perizia medico legale da svolgersi nel giudizio.<\/p>\n Quanto alle voci di danno liquidabili al paziente (nel caso di specie si \u00e8 trattato di una grave lesione celebrale da anossia provocata durante l\u2019intervento), la sentenza in esame ha stabilito che al paziente danneggiato spetti, a titolo di danno patrimoniale futuro , il rimborso di tutte le spese da sostenersi per l\u2019assistenza futura. In questo senso \u00e8 stata richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 10072\/2010 [2]<\/a><\/p>\n In relazione a detta voce di danno, da sommarsi al danno non patrimoniale, il Tribunale a condannato l\u2019ente ospedaliero a costituire una rendita vitalizia a favore del danneggiato.\u00a0 La liquidazione del danno nella forma della rendita \u00e8 piuttosto inusuale, poich\u00e9 normalmente i Tribunali sono propensi a condannare il responsabile civile al pagamento del danno patrimoniale futuro capitalizandolo al momento della sentenza. \u00a0Tuttavia l\u2019art. 2057 C.C. consente, proprio nel caso di danni alla persona di carattere permanente, la costituzione della rendita [3]<\/a> .<\/p>\n [1]<\/a> “in tema di responsabilit\u00e0 civile nell’attivit\u00e0 medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilit\u00e0 contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalit\u00e0 con l’azione o l’omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalit\u00e0 causale, del “pi\u00f9 probabile che non”, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16\/0 1\/2009).<\/em><\/p>\n “In tema di responsabilit\u00e0 contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall’esercizio di attivit\u00e0 di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (Cass. 15993\/2011).<\/em><\/p>\n