Cassazione civile, Sesta Sezione, Ordinanza n. 20172 del 03 settembre 2013

La Suprema Corte conferma che una volta stabilito il divieto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi per mancanza di clausola espressamente pattuita con la banca, la capitalizzazione non può avvenire neppure con cadenza annuale.

” Quanto al merito della censura, si osserva che Cass. Sez. Un. 24418/2010, richiamata dal ricorrente, ha chiarito che, una volta dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del  correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna”.