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Danno da violazione del consenso informato ‘informativa

Nessuno può essere sottoposto a cure mediche se non ha espresso il proprio consenso a che ciò avvenga.

Il consenso consiste nell’accettazione delle cure che il paziente dà al medico dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione delle stesse.

Il medico ha il dovere di eseguire una corretta diagnosi della patologia della quale è affetto il paziente, dovrà poi indicargli le cure necessarie che dovrà intraprendere con indicazione  dei benefici e dei rischi e delle eventuali cure alternative. Il paziente dovrà poi essere informato delle conseguenze di un eventuale rifiuto delle cure

L’informazione deve riguardare dunque anche le complicanze che potranno insorgere durante le cure o l’esecuzione dell’intervento chirurgico eventualmente programmato.

Per complicanze si intendo gli eventi dannosi a volte non prevenibili, anche se prevedibili. L’informazione deve riguardare anche le  complicanze statisticamente più remote.

In caso di violazione del consenso informato, ovvero quando il paziente viene operato o sottoposto a cure senza che abbia espresso il consenso si possono prefigurare due fattispecie risarcitorie.

Anche se le cure hanno avuto successo  il paziente può chiedere il risarcimento per il danno da lesione del proprio diritto all’autodeterminazione, quindi un danno di natura morale.

Se poi l’intervento o le cure hanno avuto esito infausto, anche senza colpa del medico (es. quando si siano verificate complicanze non prevenibili), il paziente è legittimato a richiedere anche il risarcimento del danno alla salute, se dimostra in giudizio che, ove compiutamente informato, avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento.