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Danni da chirurgia estetica

Nel caso di prestazioni di chirurgia estetica la stessa causa del contratto instaurato tra il paziente e il medico è il conseguimento di un miglioramento fisico-estetico e non la cura di una patologia. Secondo buona parte della giurisprudenza quella del chirurgo plastico è una prestazione di risultato, nel senso che il medico si obbliga nei confronti del paziente di conseguire un miglioramento del suo aspetto fisico ed estetico.

Tuttavia, ne caso di esito non positivo, o non soddisfacente, dell’intervento, per poter chiedere il risarcimento dei danni al medico ed eventualmente la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguenziale restituzione dell’importo corrisposto per le cure, occorre dimostrare comunque che la condotta del chirurgo sia stata negligente o imperita.

Anche nel caso di chirurgia estetica assume particolare rilievo l’informativa che il medico deve dare al paziente in ordine al risultato che si vuole conseguire e alle possibili complicanze che possono insorgere.

Infatti, secondo la Cassazione, quando ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone è conseguente all’accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l’intervento risulti correttamente eseguito- “Quando ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone é conseguente all’accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l’intervento risulti correttamente eseguito”.

Appurata la responsabilità del medico, il paziente potrà agire per richiedere a titolo di danno patrimoniale il risarcimento dei costi che dovrà sostenere per affrontare un nuovo intervento in emenda degli inestetismi derivati dal primo. Qualora l’intervento riparatorio, secondo il giudizio del medico legale, non risolvesse del tutto gli inestetismi, il paziente è legittimato a chiedere anche il risarcimento del danno estetico residuale, in termini di danno biologico. Il risarcimento dovrà comprendere anche il danno morale, di norma patito dalla vittima.