• tel. 011.59.36.55 \ 011.59.95.39
  • info@studiolegalericcio.it

Errori chirurgici

L’errore chirurgico avviene per negligenza, imprudenza o imperizia da pare del medico, il quale può avere agito anche senza osservare le linee guida che regolano il caso di specie.

In alcuni casi l’errore può consistere in un gesto operatorio improprio (ad esempio nell’ accidentale recisione di un’arteria, in un vizio della suturazione che provoca successiva emorragia o cedimenti e prolassi), in altri casi l’errore consiste nella scelta della tipologia di approccio chirurgico, ciò accade quando si sceglie ad esempio di procedere con una determinata tecnica, mentre sarebbe stata più idonea, in considerazione delle condizioni del paziente, altra tecnica operatoria. 

Ancora è possibile che il medico decida di intervenire chirurgicamente quando non ve ne siano i presupposti (es. asportazione di organo ritenuto aggredito da neoplasia e successivo esame istologico negativo) o, a contrario, decida di non intervenire affatto, quando invece l’intervento è assolutamente consigliabile.

In tutti questi casi il paziente riporta un danno alla salute consistente nell’insorgere di una lesione valutabile in termini medicolegali o nel peggioramento della precedente patologia (es. un danno neurologico o ortopedico che aggrava la precedente patologia).

In tutti questi casi il medico, e quindi l’ospedale, risponderanno civilmente per i danni subiti dal paziente, salvo che il danno sia la conseguenza di una complicanza non prevedibile o non prevenibile, ovvero si tratti di un evento dannoso sul quale il medico non aveva la possibilità di intervenire in alcun modo.