Tribunale di Torino ordinanza 20 giugno 2015
In ordine alla vexata quaestio della verifica di usurarietà dei mutui, il Tribunale di Torino ha preso finalmente posizione su alcune questioni giuridiche, già affrontate da altri tribunali.
Il tema preso in considerazione dalla sentenza in commento è quello della usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora e della facoltà di recesso anticipato dal mutuo.
In ordine alla prima questione va ricordato che sussistono diverse impostazioni che possono essere così riassunte :
– il tasso degli interessi di mora promessi al mutuatario al momento della stipula non deve superare il tasso d’usura altrimenti la clausola è nulla e nessun interesse, neppure quello corrispettivo, è dovuto alla banca, ex art. 1815 C.C.
– il tasso degli interessi di mora non deve superare la soglia d’usura; tuttavia la nullità riguarda solo la relativa clausola con la conseguenza che non saranno dovuti al mutuatario i soli interessi di mora (Trib. Milano 28.1.2014)
– gli interessi di mora non devono essere posti a raffronto con il tasso soglia dell’usura in quanto la clausola che li prevede ha natura di “clausola penale”, inoltre non sono presi in considerazione al fine della rilevazione del TEGM, pertanto sarebbe incongruo tenerne conto al fine della verifica della usurarietà.
– gli interessi di mora rilevano solo in relazione alla loro effettiva applicazione.
L’ordinanza in commento richiama quest’ultima impostazione.
Per il giudice torinese non rileva “la sufficienza delle condizioni contrattuali per far luogo all’applicazione della voce di costo ai fini del calcolo del TEG”, occorre che in concreto si sia verificata la condizione di usurarietà, che peraltro deve essere rapportata al TIR (Internal Rate of Return – indice di redditività finanziaria).
Infatti: “Se il T.I.R. è onnicomprensivo e riguarda la serie completa dei flussi, non è consentito frazionare il giudizio di liceità/usurarietà in funzione delle diverse annualità (o periodi infra-annuali) di durata del finanziamento. L’operazione creditizia o è, nel suo insieme, lecita oppure è, nel suo insieme, in violazione della legge n. 108/96, secondo che il T.I.R. sia inferiore o superiore al tasso soglia.”
La tesi è sicuramente interessante, tuttavia si discosta da quanto affermato, sia pure in modo meno articolato dalla Cassazione (sent. 350/2013), secondo la quale rileva ai fini dell’usura solo la previsione di un tasso contrattuale di mora superiore a quello soglia (rilevato nel trimestre di sottoscrizione del mutuo.