Può accadere che il danneggiato che debba sottoporsi ad interventi chirurgici o cure riabilitative, scelga di rivolgersi a medici, cliniche o centri riabilitativi privati non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. In questo caso il danneggiato anticiperà tutte le spese necessarie per poi richiederne il risarcimento al responsabile civile, in quanto causalmente riconducibili all’illecito di quest’ultimo.
Non di rado, tuttavia, il danneggiato si vedrà opporre dal responsabile civile, o meglio dal suo assicuratore, l’eccezione di cui all’art. 1227 c.c. [1]
La norma stabilisce che il debitore (responsabile civile) non è tenuto a risarcire quei danni che il creditore (danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Secondo una parte della giurisprudenza, la circostanza che il danneggiato non si sia avvalso del Servizio Sanitario Nazionale costituisce comportamento poco diligente e foriero di un ingiustificato aggravamento di spese a danno del responsabile, a meno che il danneggiato non fornisca la prova dell’urgenza dell’intervento e dei lunghi tempi di attesa delle liste di prenotazione presso il servizio pubblico.
Tale impostazione, non condivisa da chi scrive, è stata spesso criticata dalla giurisprudenza e dalla dottrina più attenta.
In argomento è da segnalare la recente sentenza Cass.Civ.sez.III, 28/02/2019 n.5801 con la quale i giudici di legittimità hanno ritenuto che, per il solo fatto di non aver fruito del servizio pubblico sanitario nell’espletamento delle cure mediche e riabilitative, il danneggiato non incorre nella sanzione dell’art. 1227 c.c. (fatto colposo del creditore per aggravamento del danno).
La Corte di Cassazione, in motivazione, ha censurato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, la quale non aveva ammesso il ristoro delle spese per cure mediche privatistiche sostenute dal danneggiato, limitandosi apoditticamente a valorizzare quanto asserito dal CTU, ossia la circostanza che il danneggiato avrebbe potuto fruire di quelle cure in ambito pubblico e che i medici specialisti non avevano segnalato l’urgenza del caso, e soprattutto che il danneggiato non aveva allegato, né provato, di essersi rivolto ad una struttura pubblica o anche convenzionata e di avere ottenuto la prenotazione con lungo periodo di attesa, sì da essere stata costretta a rivolgersi alla struttura privata.
La Suprema Corte ha precisato che l’obbligo di rivolgersi a struttura sanitaria pubblica anziché privata risulta privo di base normativa e logica, ha inoltre rilevato che nella fattispecie neppure può trovare applicazione il secondo comma dell’art. 1227 c.c. (irrisarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare). Infatti, per applicare la norma,. occorre che i danni siano suscettibili di essere considerati a) quali conseguenze ulteriori o aggravamento del danno evento, a tale stregua rimanendo a carico del danneggiante, o b) determinativi dell’interruzione del nesso di causalità, e pertanto ridondanti ad esclusivo carico dello stesso creditore/danneggiato.
La Cassazione ha continuato il suo ragionamento affermando che, essendo rimasto incontestato in causa che le cure erano state utili ed anzi necessarie, non trovava riscontro il secondo comma dell’art. 1227 c.c.
Conformemente anche Corte di Appello di Milano sent.4435/2014, la quale ha stigmatizzato la decisione del Tribunale che aveva escluso il risarcimento delle spese di cura in struttura privata per circa euro 15.000, in quanto le stesse potevano essere evitate se il danneggiato si fosse rivolto al servizio pubblico.
La corte meneghina ha Infatti osservato che il rapporto tra medico/struttura sanitaria e paziente è un rapporto di carattere strettamente fiduciario e personale, conseguentemente il paziente non può essere ritenuto obbligato, né tanto meno negligente o in mala fede, nel momento in cui decide di rivolgersi ad un medico o ad una struttura diversa da quella pubblica. Naturalmente, continua la Corte, le spese mediche devono rispettare i criteri di necessità/utilità e proporzionalità, con esclusione dunque di quelle superflue o alberghiere di lusso [2].
La Corte di appello di Milano nella propria motivazione ha fatto richiamo ad un datata sentenza della Corte di Appello di Torino, sent. 10/01/1999 (In “Il Giudice di Pace” Quaderni 9/2007) a mente della quale l’art. 1227 c.c. disciplina i rapporti tra privati e l’osservanza degli obblighi di diligenza e buona fede che fanno carico al danneggiato, imponendo a quest’ultimo soltanto un comportamento corretto, rivolto a circoscrivere il pregiudizio subito, da individuarsi nella lesione patita e di impedirne l’eventuale espansione.
La Corte (che aveva ritenuto risarcibile le maggiori spese sostenute dal danneggiato rivoltosi ad una struttura ospedaliera privata, anziché pubblica) aveva già allora posto l’accento sul fatto che la citata norma impone al danneggiato che abbia subito una lesione all’integrità fisica, soltanto l’onere di curarsi , onde circoscrivere il pregiudizio alla salute patito e non la scelta di dove curarsi, che peraltro nessuna norma dell’ordinamento giuridico impone al cittadino.
Di segno opposto v’è in ogni caso da segnalare una parte forse minoritaria della giurisprudenza di merito, tra cui: Corte di Appello di Roma 3653/2018[3]
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[1] “Se il fatto colposo [art. 2043 c.c.] del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate [art. 1914 c.c.]. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza [artt. 1175, 1375 c.c.].”
[2] “Infatti il rapporto tra medico (e, di riflesso, della struttura sanitaria in cui opera) e paziente è un rapporto di carattere strettamente fiduciario e personale, per cui, venuta meno per qualsiasi ragione la fiducia (non ricollegabile solo alla competenza professionale del primo), viene a mancare uno degli elementi essenziali di tale rapporto, con la conseguenza che il paziente non può essere ritenuto obbligato in senso contrario, né tanto meno negligente o in mala fede, nel momento in cui decide di rivolgersi ad un diverso medico e/o ad una diversa struttura ospedaliera (pubblica o privata); nel caso di specie è quindi del tutto irrilevante la circostanza che la dott.ssa Vi., nell’immediatezza del sinistro soccorsa presso il Ga. Pi., pure struttura pubblica di buon livello, abbia successivamente scelto di rivolgersi per il ricovero e le operazioni alla Casa di cura privata Capitanio, ove – secondo lo stesso perito d’ufficio – ha ricevuto cure adeguate. Gli stessi (meno rigorosi) limiti riconosciuti da tale indirizzo giurisprudenziale più recente ai rimborsi di spese sostenute dal danneggiato presso cliniche private, che devono comunque rispettare i criteri di necessità/utilità e di proporzionalità (per cui è stato ad es. escluso il ristoro di spese relative a cure superflue, a prestazioni di carattere alberghiero “di lusso”, ad onorari professionali palesemente eccessivi e sostanzialmente ingiustificati), a ben vedere derivano non tanto dall’art. 1227 c.c. – che impone di non aggravare il pregiudizio subito (danno alla salute) – quanto dall’art. 1223 c.c., per cui il debitore/danneggiante risponde solo dei danni che siano “conseguenza immediata e diretta” dell’illecito: ciò che viene meno, in caso di spese ingiustificate, è lo stesso nesso di causalità tra danno e fatto illecito. Nel caso di specie il perito d’ufficio ha comunque ritenuto “documentate, congrue ed adeguate al caso esaminato spese sanitarie per l’importo di E 15.690, 93 ” (cfr. CTU 11.6.2009 pag.7).”
[3] “Si condivide integralmente l’accurata argomentazione motivazionale posta dal giudice di prime cure a fondamento del diniego del rimborso di tali spese mediche sostenute da S.G. e riconducibili ad una sua autonoma scelta in adesione a quanto era stato ribadito in sede di chiarimenti dall’Ausiliario (“… il paziente avrebbe potuto essere trattato chirurgicamente presso l’Ospedale di Anzio con non minori possibilità di successo rispetto ad altre sedi quali la casa di cura Mater Dei ove poi fu effettivamente operato”) visto che identiche prestazioni con non dissimili prospettive di esito favorevole erano nella specie praticabili presso strutture sanitarie del SSN si da evitare oneri economici,in armonia col principio correttamente applicato dal tribunale richiamando l’art. 1227c 2 c.c. (che impone al creditore/danneggiato di usare l’ordinaria diligenza allo scopo di evitare l’aggravamento del danno subito applicabile anche nel campo della responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo contenuto nell’art. 2056c.c.-).”
