La giurisprudenza del Tribunale di Torino, quanto ai criteri di accertamento dell’usurarietà dei finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, in modo ormai pressoché univoco si sta allineando al dettato della giurisprudenza di legittimità (Cassazione Civile, Sez. II, 20 agosto 2020, n. 17466/2020; Cassazione Civile, sez. I, 16/04/2018, n. 9298; Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806).
La recente sentenza n. 1123/2021 (pubbl. il 03/03/2021, RG n. 22755/2019) del Tribunale di Torino è apprezzabile non solo per la chiarezza delle argomentazioni, che richiamano gli assunti della Corte di Cassazione, ma per la correttissima applicazione dell’art. 115 cpc nell’ottica della speditezza ed economicità del processo.
Infatti il Tribunale ha giustamente rilevato che l’intermediario finanziario non aveva contestato la correttezza dei calcoli matematici della perizia prodotta dall’attore, ma unicamente il metodo che prevedeva l’inclusione nel TEG dei costi assicurativi.
L’intermediario finanziario aveva infatti sostenuto la tesi, ormai minoritaria, secondo la quale le spese relative ai premi delle polizze Credit Protection pagati dal mutuatario a copertura del rischio di insolvenza non andassero inclusi nel TEG, trattandosi di un contratto sottoscritto prima del 2010.
Pertanto, ritenuta erronea la tesi di diritto dell’intermediaria finanziaria, Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di legittimità in punto valutazione delle prove [1] ha ritenuto sufficiente, per la determinazione dell’importo richiesto in ripetizione dall’attore, la perizia da quest’ultimo allegata agli atti di causa.
[1] “ In conclusione, sia pure schematicamente, possono identificarsi tre tesi sulla questione oggetto del contrasto: a) irrilevanza della non contestazione dei conteggi, in caso di contestazione sull’an; b) rilevanza ai fini della decisione – quali dati pacifici tra le parti – di conteggi non contestati, anche in caso di contestazione della domanda in punto di an, col corollario dell’inammissibilità di una contestazione tardiva (specificamente, in appello) dei medesimi conteggi; c) rilevanza della non contestazione dei conteggi quale elemento valutabile dal giudice ai fini della decisione (ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.), anche in caso di contestazione dell’an debeatur.” Cass. Civ. Sez.Unite, 23/01/2002, n.761.