Quando si compra un’auto a rate, è ormai frequente che il finanziamento venga “impacchettato” insieme a una polizza assicurativa: incendio e furto, kasko, garanzie accessorie, spesso presentate come una tutela in più e come parte naturale dell’offerta. In realtà, se quel premio viene finanziato insieme al prezzo dell’auto, diventa a tutti gli effetti un pezzo del costo del credito.

La recente sentenza della Corte d’Appello di Torino del 27 febbraio 2026 mette un punto fermo proprio su questo aspetto: se la polizza è agganciata al finanziamento, il suo costo deve entrare nel calcolo del tasso ai fini dell’usura. Non basta chiamarla “facoltativa” o sostenerne la separazione formale dal prestito: conta come è strutturata l’operazione nella sostanza.

Nel caso deciso, una consumatrice aveva acceso un finanziamento per l’acquisto dell’auto e, nello stesso momento, aveva sottoscritto una polizza collettiva predisposta dall’intermediario, con un premio unico di oltre 6.000 euro, interamente finanziato. Su quel premio la finanziaria incassava anche una provvigione significativa, sempre a carico della cliente. Un tecnico, ricalcolando il costo reale del finanziamento e includendo premio assicurativo e altre spese, ha evidenziato un tasso effettivo superiore alla soglia di usura del periodo. Da qui la domanda giudiziale di “azzeramento” degli interessi e restituzione di tutto quanto pagato in eccesso rispetto al capitale.

La banca ha provato a difendersi sostenendo che la polizza fosse solo un servizio aggiuntivo, non collegato al credito, riferito ai rischi dell’auto e non al rimborso del finanziamento. Ha richiamato anche le Istruzioni di Banca d’Italia, secondo cui solo alcune tipologie di coperture andrebbero conteggiate nel tasso. La Corte d’Appello ha respinto questa impostazione, chiarendo che la norma decisiva resta l’art. 644 c.p.: ai fini dell’usura contano tutte le commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, tranne imposte e tasse. Le Istruzioni di vigilanza servono per le rilevazioni statistiche e per fissare i tassi soglia, ma non possono limitare ciò che la legge impone di considerare nel singolo rapporto.

Il criterio chiave diventa quindi molto concreto: se un costo esiste perché il cliente ottiene il credito, va incluso nel calcolo del tasso. E questo collegamento è, di fatto, presunto quando la polizza viene stipulata contestualmente al finanziamento, il premio è finanziato insieme alle rate e l’intermediario incassa provvigioni sulla sua vendita. In uno scenario del genere, è poco credibile sostenere che la polizza sia davvero autonoma e del tutto sganciata dal prestito.

Un altro passaggio importante riguarda la prova. La consumatrice ha prodotto una perizia che, utilizzando le stesse logiche di calcolo del TAEG adottate a livello tecnico (funzioni finanziarie standard), ha determinato un tasso effettivo del 20,72%, a fronte di una soglia d’usura del 15,188%. In primo grado la banca non ha contestato in modo puntuale né il metodo né i numeri, limitandosi a discutere se la polizza dovesse o meno essere conteggiata. In appello ha cercato di rimettere in discussione i conteggi, ma la Corte ha ritenuto queste contestazioni tardive. Il messaggio, per la pratica, è chiaro: una consulenza tecnica di parte ben strutturata può essere decisiva, se la controparte non la affronta con contestazioni specifiche fin dall’inizio.

Una volta accertato che, includendo il costo della polizza, il tasso supera la soglia, scatta la conseguenza più incisiva prevista dal nostro ordinamento: il contratto diventa gratuito per il cliente, nel senso che non sono dovuti interessi né altri oneri oltre alla restituzione del capitale. Nel caso torinese questo ha portato alla condanna dell’intermediario a restituire oltre 17.000 euro alla consumatrice, comprendendo anche le spese di accensione e il costo della polizza finanziata.

Che cosa significa, in concreto, per chi ha sottoscritto o sta per sottoscrivere un finanziamento auto con polizza abbinata?

Significa, anzitutto, che non ci si può fermare alle etichette contrattuali. Anche se la documentazione parla di polizza “facoltativa” o “non collegata al credito”, se nella pratica viene proposta insieme al finanziamento, il premio è inserito nell’importo finanziato e genera provvigioni per la finanziaria, è molto probabile che quel costo debba essere considerato parte del prezzo effettivo del denaro. Se, facendo i conteggi corretti, il tasso totale supera la soglia trimestrale fissata per legge, il consumatore può chiedere che il finanziamento sia considerato gratuito e ottenere la restituzione di interessi e oneri pagati in più.

Per i consumatori, la portata della decisione è rilevante:

  • rafforza la possibilità di contestare finanziamenti in cui il costo reale del credito è “spalmato” su polizze e servizi accessori;
  • valorizza la sostanza economica dell’operazione rispetto alla forma;
  • offre uno strumento concreto per recuperare somme importanti in presenza di tassi effettivi che, una volta ricompresi tutti i costi, risultano usurari.

Per gli intermediari, il segnale è altrettanto forte: non è più sufficiente fare affidamento su formule contrattuali standard o su un’interpretazione restrittiva delle Istruzioni di vigilanza. È necessario verificare caso per caso che il costo complessivo dell’operazione – inclusi premi assicurativi finanziati e provvigioni – resti al di sotto della soglia d’usura. In caso contrario, il rischio non è solo reputazionale, ma economico: restituzione integrale di interessi e oneri e trasformazione del contratto in un finanziamento sostanzialmente gratuito.

In sintesi, la sentenza della Corte d’Appello di Torino segna un passo deciso verso una tutela più effettiva contro l’usura nei finanziamenti auto e, più in generale, nel credito al consumo. Il criterio guida è semplice da enunciare e potente nei suoi effetti: ciò che il consumatore paga perché gli venga concesso il credito deve entrare nel conto del TEG , comunque lo si chiami nel contratto. Ed è proprio da questo dato, concreto e misurabile, che oggi passa la possibilità di far valere i propri diritti.