Il danno da fermo tecnico (impossibilità di usufruire del proprio veicolo incidentato per un certo lasso di tempo) è sostanzialmente composto da due voci distinte. Lo si ricava chiaramente dalla lettura delle due ultime sentenze della Corte di Cassazione pronunciate in argomento.
L’una che è sempre riscontrabile dipende dalla circostanza che durante l’inutilizzazione del mezzo il danneggiato è soggetto, comunque, a spese fisse (tassa circolazione-assicurazione-autorimessa-deprezzamento). Di questi oneri si deve fare carico il responsabile civile, altrimenti graverebbero inutilmente sul danneggiato (Cass. Civ., sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907). Quesa tiologia di danni è considerata “in re ipsa”, ovvero sempre esistente senza bisogno di essere provada in causa. Viene liquidara ex art.1226 C.C. in via equitativa dal giudice.
L’altra voce di danno è meramente eventuale e si idenifica prevalentemente nella spesa occorrente per affittare un’auto sostitutiva. In questo caso il danneggiato ha l’obbligo di provare, sia la spesa (fattura), sia la necessità di usufruire di altro mezzo. Occorre in buona sostanza che il danneggiato provi che, per motivi di lavoro o familiari, non poteva fare a meno di un auto, non essendo in grado di avvalersi, ad esempio, di mezzi di trasprto pubblici (Cass.Civ.,sez.II, 9 agosto 2011 n.17135) .