Cass. I Sez.Civ. 8 febbraio – 8 aprile 2013 n. 8533
La Corte di Cassazione ha chiarito che i crediti maturati dai professionisti che hanno assistito l’imprenditore nella predisposizione e presentazione del concordato preventivo (quindi l’attestatore del piano e l’avvocato) in caso di successivo fallimento sono d ritenersi prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F..
L’art. 111, secondo comma, l.f. indica infatti come prededucibili i debiti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali sicchè, trattandosi nella specie di debito contratto per prestazioni professionali finalizzate all’assistenza e alla redazione di un concordato preventivo, ne risulta la prededucibilità del credito azionato.
Il tribunale di Milano è viceversa giunto ad opposte conclusioni rilevando come dubbi interpretativi avrebbero potuto essere legittimamente sollevati prima dell’entrata in vigore della legge 30.7.2010, n. 122, vale a dire prima dell’introduzione dell’art. 182 quater l.f..
Detta disposizione aveva per l’appunto limitato la possibilità di riconoscere la prededuzione al credito maturato dal professionista attestatore della veridicità dei dati e della fattibilità del piano concordatario, sempre che la prededuzione fosse stata espressamente riconosciuta nel provvedimento con il quale il tribunale aveva accolto la domanda di ammissione al concordato preventivo, sicchè non vi sarebbe stato spazio per ulteriori riconoscimenti.
Il rilievo non è tuttavia condivisibile.
Il dettato dell’art. 111, secondo comma, l.f. è assolutamente chiaro nel prevedere la prededucibilità anche per tutti i crediti sorti in funzione di procedure concorsuali e la valorizzazione dell’introduzione dell’art. 182 quater a sostegno di una interpretazione immotivatamente restrittiva della disposizione generale fissata nel citato art. 111 tale cioè da annullarne sostanzialmente la portata contrasta con la lettera della legge e con l’intenzione del legislatore, all’evidenza individuabile nell’esigenza di favorire il ricorso alle procedure concorsuali diverse da quella liquidatoria del fallimento.
In ogni caso la questione risulta superata dalle ulteriori modifiche normative successivamente intervenute (l. 30.7.10, n. 122), che hanno importato una riscritturazione dell’art. 182 quater l.f., così determinando l’eliminazione della limitazione alla prededuzione prevista nella precedente formulazione.