Cass.Civ. III sez.  7 novembre 2012 – 14 febbraio 2013, n. 3642

La vittima di un sinistro stradale è titolare di un interesse giuridico, personale, concreto ed attuale che legittima la sua partecipare al giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro e la circostanza che abbia dichiarato di essere stata risarcita dalla compagnia assicuratrice non fa venir meno la sua incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ..”

La terza sezione della Suprema Corte, richiamando alcuni precedenti, peraltro non univoci, ha affermato che il danneggiato in incidente stradale, benché già risarcito, non può testimoniare nel processo civile instaurato da altro danneggiato. Asserisce la Corte che fatti estintivi del diritto, quali transazioni sopravvenute, non fanno venir meno , in capo al potenziale testimone, l’interesse ad agire nello stesso giudizio in qualità di parte, anche solo con intervento adesivo.

Invero, la giurisprudenza di legittimità sull’art. 246 CPC precisa che l’incapacità a testimoniare deriva da un interesse giuridico attuale e concreto che legittimerebbe la partecipazione in giudizio, tuttavia secondo il principio suggerito dalla terza sezione, il giudizio di concretezza    e attualità va espresso ex ante, ovvero con riferimento  al momento del sinistro, rimanendo irrilevanti eventuali successive circostanze, quali sopravvenute transazioni o prescrizioni.