VALIDA LA CESSIONE DI CREDITO RILASCIATA AL  CARROZZIERE dal danneggiato per il credito risarcitorio vantato nei confronti dell’assicurazione

Sentenza 30 settembre 2011 – 10 gennaio 2012, n. 52

Con la sentenza indicata la Suprema Corte ha ribadito che anche in materia di crediti da risarcimento danni è possibile la cessione. Nella fattispecie il caso è quello tipico del danneggiato che cede al carrozziere il credito vantato nei confronti della compagnia di assicurazioni di controparte o nei confronti della propria. Le compagnie spesso hanno contestato la cedibilità del credito da risarcimento danni al carrozziere ed invero hanno ottenuto qualche rara sentenza favorevole da parte del Giudice di Pace. Tuttavia la stragrande maggioranza delle sentenze di merito hanno sempre dato ragione ai danneggiati. Da ultimo la sentenze rchiatmata della Corte di Cassazione:

” Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192. E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), né d’altro canto ricorrendo nel caso un’ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.).” Ove come nella vicenda in esame ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l’esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), e questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale).