Con riferimento ai contratti di finanziamento a favore dei consumatori (credito al consumo) la sentenza dell’11/09/2019 della Corte di Giustizia Europea, offrendo una più precisa interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, ha espresso il principio secondo cui, in caso di estinzione anticipata del contratto, il rimborso proporzionale dei costi del finanziamento deve avvenire senza distinzione tra i costi “up front” e quelli “recurring” [1] .
La Corte di giustizia ha quindi ritenuto stabilire che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, vadano restituiti al consumatori, secondo un criterio proporzionale alla durata del finanziamento, tutti i costi, non solo quelli legati alla durata del contratto, ma anche quelli anticipati da mutuatario, come i costi, spesso onerosi, di istruttoria.
A tutt’oggi le istruzioni di Banca d’Italia stabilivano il contrario, sulla base della asserita diversa funzione ontologica dei costi funzionali al perfezionamento del contratto e quelli afferenti alla sua durata. Conseguentemente gli intermediari finanziari si sono sempre rifiutati, in caso di estinzione anticipata, di rimborsare i costi sostenuti up front dal consumatore. Nello stesso senso si è espressa sinora la giurisprudenza dell’Arbitro Bancario.
Da notare che il sistema antecedente alla citata decisione della Corte di Giustizia Europea ha consentito sinora agli intermediari più disinvolti di “caricare” maggiori spese alla voce up front degli oneri contrattuali, così che, in caso di recesso anticipato, tali esborsi rimanevano acquisiti dall’intermediario a danno del consumatore (l’imputazione scorretta che viene definita come “costi improprio”)[2].
Ora Banca d’Italia si è adeguata alla normativa europea, anche se è stato rilevato che la sua direttiva presenta zone grigie, come ad esempio là dove afferma che ‘i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa ai clienti’, preordinate per altro a consentire ‘il confronto fra le diverse offerte di credito sul mercato”. La precisazione è sicuramente fuorviante in quanto sembra legittimare gli intermediari finanziari ad inserire nei contratti, in modo autonomo e non allineato alla direttiva comunitaria, clausole che legittimino metodologie diverse di rimborso, anziché quello puramente proporzionale. Tale sistema è stato ahimè recepito anche dalla recentissima decisione dell’ABF di seguito in commento.
A seguito della citata sentenza della Corte di giustizia Europea, l’Arbitro Bancario Finanziario italiano si è recentemente espresso con la decisione dell’ 11/09/2019, con la quale è stato recepito il principio espresso dai giudici transnazionali, con le seguenti importanti precisazioni:
- Poiché le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il giudice nazionale.
- Le clausole contrattuali che inibiscono il criteri di rimborso tra i costi up front e recurring sono da ritenersi nulle ex art. 1418 c.c. e 127 TUB.
- A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
- Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF.
- La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda.
- Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring.
- Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring.
[1] I costi up front sono quelli relativi agli esborsi richiesti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento, ad esempio per la gestione della pratica e l’istruttoria. Essi prescindono dalla durata del contratto di finanziamento. I costi recurring , come le commissioni di incasso e le polizze di assicurazioni, sono invece riconducibili a spese legate alla durata del rapporto di credito.
[2] “E in quest’operazione interpretativa, sicuramente non disancorata dall’analisi economica del diritto, non si è trascurato di valutare i rischi derivanti da una diversa interpretazione strettamente aderente al tenore letterale, rischi rappresentati dalla prevedibile tendenza delle banche a confezionare il testo contrattuale attraverso la minimizzazione dei costi ricorrenti e la imposizione di pagamenti più elevati per le attività preliminari, stante la oggettiva difficoltà per un terzo decisore di distinguerle dai costi correlabili alla durata del contratto”. ABF decisione 11/12/2019