Cassazione civile, sez. III 17 gennaio 2014, n. 888 – Pres. Russo – Est. Lanzillo.
La clausola penale contenuta nel contratto di leasing la quale stabilisca che l’utilizzatore inadempiente, oltre a restituire il bene oggetto di locazione finanziaria, debba corrispondere alla società concedente tutte le rate ancora a scadere, oltre al prezzo del riscatto, è da considerarsi iniqua. Il giudice può ridurla ai sensi dell’art. 1384 C.C..
Pertanto, nel caso in cui l’utilizzatore non sia più in grado di pagare i canoni, la società di leasing non potrà tout court incamerarsi il bene e pretendere contestualmente l’intero pagamento delle somme previste dal contratto.
Va comunque rilevato che la Cassazione non esclude la validità di penali risarcitorie a carico del contraente inadempiente, esse possono essere comunque ridotte ad equità dal giudice di merito.
Il regine risolutorio e risarcitorio del contratto di leasing può ritenersi legittimo solo qualora la società concedente, venduto il bene, dopo aver trattenuto le somme ancora dovute dall’utilizzatore in sorte capitale (eventualmente incrementate da eque penali) gli restituisca l’ eccedenza del ricavato.
“Le clausole contrattuali che attribuiscono alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell’utilizzatore, l’intero importo del finanziamento ed in più la proprietà ed il possesso dell’immobile, attribuiscono alla società stessa vantaggi maggiori di quelli che aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all’interesse del creditore all’adempimento, d icui all’art.1384 C.C. ” Conformi Cass.civ.sez.3, 13gennaio 2005 n574 – 2 marzo 2007 4969.
Il principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità è sicuramente equilibrato sotto il profilo della salvaguardia degli interesse economico delle parti. Da un lato infatti l’esclusione nel contratto di leasing di penali contrattuali (che hanno funzioni anche deterrenti) pare eccesiva, atteso che lo scopo economico si prefiggeva la società di leasing era quello di lucrare sui tassi di interesse secondo la durata del contratto; dall’altro non sarebbe giusto che uno dei contraenti in forza della clausola penale ottenga benefici ben maggiori rispetto a quelli che avrebbe conseguito con la normale esecuzione del contratto.