“DANNO ESISTENZIALE” Cass.Civ.Sez.Lav. 21 marzo 2012 n.4479

La Suprema Corte ribadisce che il danno esisstenziale, o meglio il danno non patrimoniale consistente nel peggioraento della qualità dell’esistenza, deve essere allegato nei suoi aspetti spggettivamente significativi, essendo possibile fornirne la prova con ogni mezzo, ovvero anche attreverso le “presunzioni”.

Va ribadito, in conformità all’insegnamento di questa Suprema Corte, come, in tema di demansionamento e di dequalificazione, se il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del danno medesimo, ben può, tuttavia, la sua dimostrazione in giudizio essere fornita con tutti i mezzi offerti dall’ordinamento, assumendo, peraltro, precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità nell’ambiente di lavoro dell’attuato demansionamento, frustrazione di ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore di lavoro comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale ecc), la cui isolata considerazione si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico, si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire all’esistenza del danno, facendosi ricorso, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali di comune esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (cfr. SU n. 6572/2006 e, nella giurisprudenza successiva, ad es, Cass. n. 29832/2008, Cass. n. 10527/2011