Il Tribunale di Rovereto precisa che relativamente alle micropermanenti (tabellate dall’ 1% al 9%), di cui all’art. 139 C. delle Ass., l’incremento del 20% previsto normativamente sulla somma liquidata per il danno biologico attiene alla sola personalizzazione del danno, mentre il danno morale, essendo ontologicamente voce estranea al danno biologico, deve eventualmente essere risarcito separatamente, pur sempre all’interno della macrocategoria del danno non patrimoniale.
” Tuttavia questo adeguamento non riguardava e non riguarda ancora in alcun modo la sofferenza interna che, non a caso, prime delle Sezioni Unite si era soliti risarcire a titolo di danno morale, con una somma aggiuntiva fissata in una frazione del biologico (da un terzo alla metà) ed in base ad un automatismo, la cui legittimità è ora esclusa dalle Sezioni Unite. Se però la sofferenza morale viene allegata e provata dal danneggiato, come le stesse Sezioni Unite chiariscono, il risarcimento del danno biologico, rectius del danno non patrimoniale, deve essere ulteriormente adeguato in relazione all’entità delle sofferenze subite. Si tratta, tuttavia, di un adeguamento diverso da quello appena sopra indicato, perché correlato non a conseguenze “esistenziali” diverse e maggiori di quanto accade nella normalità dei casi, ma a sofferenze che possono anche non esservi, come tipicamente avviene proprio in tema di microperamenti, perché spesso proprio la minimalità della lesione fisica esclude un qualsiasi grado di sofferenza morale.
Ma ciò non toglie che le soglie legali previste per l’adeguamento del biologico, in particolare la soglia del quinto prevista dall’art. 139 cod. ass. per le micro permanenti, non può trovare applicazione per l’adeguamento del danno biologico, giustificato dalla ricorrenza di sofferenze morali. Insomma, proprio la piena applicazione dei principi esposti dalle Sezioni Unite impone di adeguare il danno biologico per le sofferenze morali senza alcun automatismo e, pertanto, solo a seguito di precise allegazioni e prove e di una specifica motivazione, ma anche senza alcun limite premeditato. Viceversa la soglia legale del quinto continua ad essere applicata con riferimento all’adeguamento del caso concreto per le conseguenze pregiudizievoli di tipo esterno o “esistenziale” (per chi è affezionato a questa terminologia), ossia all’oggetto del risarcimento legalmente definito dal cit. art. 139 (e 138) cod. ass. “