Tribunale Ravenna 21 gennaio 2014

In caso di opposizione proposta dal correntista al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalla banca, qualora sia prodotta perizia econometrica che attesti la violazione della legge sull’usura (108/1996) e l’applicazione illegittima dell’anatocismo degli interessi, sussistono i gravi motivi di cui all’art. 649 CPC per la sospensione della provvisoria esecutività del decreto.

Il Tribunale di Ravenna si allinea quindi al contenuto della sentenza n.21466/2013 della Corte di Cassazione che già si era pronunciata in argomento. Il saldo passivo del conto corrente non legittima dunque la banca ad ottenere un provvedimento provvisorio di pagamento, qualora la contestazione verta proprio sulle risultanze contabili del conto, da verificare alla luce delle eccepite norme anti usura.