In parte la sentenza richiama gli ormai noti principi della giurisprudenza maggioritaria in ordine alla verifica dell’usurarietà dei finanziamenti. Per un altro verso affronta una tematica diversa, ovvero il superamento del tasso soglia d’usura verificatosi per via della mancata restituzione delle commissioni contrattuali non maturate a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento.
Quanto ai profili consueti, la sentenza ribadisce:
- il principio secondo cui le commissioni pagate dal mutuatario collegate all’erogazione del prestito, comprensive anche del premio assicurativo a protezione dell’insolvenza, devono essere incluse nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia.
- il principio secondo cui l’azione di nullità si prescrive in dieci anni ed il termine prescrizionale decorrere dalla scadenza dell’ultima rata pagata al mutuante (Cass. civ. Sez. III, 30/08/2011, n. 17798 ).
- il principio secondo cui rientrano nel calcolo del TEG ai fini dell’usura non solo costo della penale per l’estinzione anticipata, ma anche gli oneri anticipati dal mutuatario non restituiti al momento dell’estinzione.
L’art. 125sexies stabilisce, infatti, il diritto al ristoro delle commissioni non maturate per effetto dell’estinzione anticipata del finanziamento.
Evidentemente, in caso di mancata restituzione di dette commissioni al momento dell’estinzione anticipata etermina il fisiologico incremento del costo del finanziamento, che può causare il superamento del tasso soglia d’usura.
Nel caso preso in esame dal Tribunale di Torino, il contratto prevedeva che il premio assicurativo, pagato dal mutuatario al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, venisse acquisito dalla compagnia anche in caso di estinzione anticipata.
Il ctu nominato dal Tribunale accertava che la mancata restituzione del premio aveva causato un aumento del tasso realmente applicato portandolo al di sopra del tasso soglia.
CONSIDERAZIONI I CHI SCRIVE
Va detto che, nel caso esaminato dal Tribunale di Torino, si può far riferimento al concetto di usura originaria / pattizia, solo in considerazione della circostanza che il contratto non prevedeva la restituzione del premio assicurativo per la quota non goduta.
Se infatti la società finanziaria non avesse inserito nel contratto la clausola in questione, ma si fosse solo limitata a non restituire gli oneri non maturati, il rimedio esperibile a fronte di detta inadempienza sarebbe stata soltanto l’azione di ripetizione ex art. 125 sexies TUB.
Ciò che ha reso usurario il contratto è stata dunque la previsione contrattuale (incameramento dell’intero premio) che, nell’ipotesi di vari scenari futuri, rendeva possibile (come poi si è effettivamente verificato) il superamento del TSU.