Tribunale di Busto Arsizio, sentenza n.262/2013
Con la sentenza indicata, il Tribunale di Busto Arsizio ha stabilito che, in ottemperanza all’art. 644 C.P. e all’art.2 L.108/1996, tra gli oneri da rilevare al fine della verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia non va escluso il costo sostenuto dal mutuatario per la sottoscrizione di polizza vita, prevista in caso di prestito garantito dalla cessione del quinto dello stipendio.
Nel caso in questione, la perizia redatta dal consulente del giudice aveva rilevato che il TAEG (tasso annuo effettivo globale) senza comprendere il costo dell’assicurazione, era al di sotto della soglia d’usura, mentre, sommando quell’onere, la superava.
Per i giudici di Busto Arsizio non vi è dubbio che la corretta lettura delle norme antiusura impone di sommare tutti i costi e oneri posti a carico del mutuatario, anche quello della polizza vita, infatti: “Passando al merito della vertenza, deve rilevarsi come la domanda attorea di restituzione delle somme versate in eccesso rispetto a quanto erogato a titolo di mutuo da …………, sul presupposto dell’applicazione di una clausola usuraria sia fondata e quindi debba essere accolta. Il nocciolo della vertenza in esame è valutare se nella determinazione del tasso soglia rilevato ai fini dell’applicazione della normativa anti usura vada o meno ricompreso il costo della polizza assicurativa, stipulata dall’attore al momento dell’erogazione del mutuo .... …deve rilevarsi ai nostri fini come sia indubbio che non solo l’art.644 CP detta perentorie indicazioni sul calcolo del tasso soglia che devono essere rispettate, ma anche che l’art.2 L.108/96 prevede che il Ministero del l Tesoro sentita la Banca d’ ltalia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni e remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse …”
Sulla base dei summenzionati pacifici presupposti di legge, il Tribunale ha chiarito che, benché le istruzioni della Banca di Italia non includesseo sino al 2009 il costo della polizza vita tra gli oneri da imputarsi al calcolo della soglia d’usura, detto onere va tenuto presente in ogni caso. Ciò anche in considerazione , come è ovvio, che le circolari della Banca di Italia rappresentano mere indicazioni che non hanno valore di legge.