Tribunale di Torino III Sez.Civ. 23 febbraio 2013 n.1717

Il Tribunale di Torino si è pronunciato su tre questioni di rilevante importanze afferenti la materia del risarcimento danni da lesioni.

Il giudice monocratico, quale giudice dell’appello, preliminarmente  ha ribadito che la sospensione dei termini dello spatium deliberandi a favore della compagnia, previsto dall’art.148 C.d.A. riguarda esclusivamente l’onere di quest’ultima di formulare l’offerta risarcitoria, mentre, quanto alla proponibilità dell’azione in giudizio, restano fermi i termini dell’art. 145, ovvero 90 giorni dalla richiesta danni.

Ancora il Tribunale ha aderito alla tesi maggioritaria, conforme al dettato della Cassazione a sezioni unite, secondo cui il danno morale deve essere riconosciuto anche relativamente al danno biologico di lieve entità (quello sino al 9%), con incremento equitativo dei valori tabellari.

Da ultimo viene riconfermato il diritto del danneggiato di ottenere, sotto voce di danno emergente, il risarcimento delle spese legali  dovute al proprio avvocato per l’attività stragiudiziale da questi prestata.

L’azione è stata proposta , pertanto, nel rispetto dei 90 giorni di cui all’art. 145 C.d.A., e quindi è proponibile.  Nè vale ad inficiare siffatta conclusione la circostanza ,ribadita anche in questo grado di giudizio, da parte della Compagnia di Assicurazione, secondo cui essa aveva formulato l’offerta di risarcimento del danno tempestivamente, e cioè nel rispetto dei termini posti a carico dell’assicurazione , e di cui all’articolo 148 C.d.A-: tali termini, infatti, e la relativa sospensione prevista per essi ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 148 C.d.A. risultano stabiliti unicamente nei confronti della Impresa di Assicurazione , e non del danneggiato, al fine di consentire alla medesima di procedere all’offerta di risarcimento del danno (ovvero per comunicare i motivi per cui non si ritiene di far offerta) ma non possono in alcun modo incidere sulla proponibilità dell’azione che riguarda, invece, il danneggiato: ciò si evince , come già si è accennato, dall’art. 145 n. 2, in virtù del quale la proponibilità dell’azione risulta essere unicamente sottoposta al decorso dei 90 giorni dall0invio della richesta della lettera raccomandata alla compagnia di assicurazione .”

Ancora ”  Rimane ancora da valutare la richiesta concernente la componente biologica del danno non patrimoniale, indicata da parte appellante nelle sofferenze morali patite a seguito delle lesioni riportate.

” In ordine a ciò si ritiene che si debba tener conto, certamente, di quanto affermato dalle sentenze della Suprema Corte SS.UU.n. 26972/08 e n. 26973/08,nonché , poi, in ogni caso, di quanto è stato indicato sul punto in esame nell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 17 settembre 2010 n. 19.816, sez. III, che qui si intende richiamata integralmente ed in base alla quale, in particolare- con riferimento ad un sinistro stradale a seguito del quale erano derivate lesioni personali- è stato affermato che: “Il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali deriva da una norma del codice civile (articolo 2059 c.c.) che la legge n. 57 del 2001 non ha certo abrogato. L’articolo 5 della suddetta legge si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico -cioè di quell’aspetto del danno non patrimoniale che afferisce alla integrità fisica- senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l’entità della somma spettante il risarcimento, il giudice debba tener conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato. Le sentenze della Corte di Cassazione a S.U. n. 26.972 e 26.973/2008… confermano tale principio, disponendo che non è ammessa la creazione di diverse tipologie autonome e a sè stanti di danno non patrimoniale (ed in particolare di quella del danno c.d. esistenziale) per attribuire una specifica somma in risarcimento di ognuna; ma che il giudice deve comunque tenere conto- nel liquidare l’unica somma spettante riparazione-di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (danno alla vita, alla salute, ai rapporti affettivi familiari, sofferenze psichiche, ecc.); la sentenza impugnata ha commisurato la liquidazione esclusivamente al c.d. danno biologico, escludendo espressamente la risarcibilità delle sofferenze morali conseguenti alle lesioni fisiche, sulla base dell’ errata interpretazione delle norme richiamate dal ricorrente e deve essere per questo cassata.” (Vedi così ordinanza Cass. N. 19.816/2010 citata.).     Sempre sulla scia di quanto già richiamato, si condivide, altresì, l’orientamento della Cassazione di cui alla sentenza 20.292 del 20/11/2012, riportato dalla parte appellante (vedi pagina 10 comparsa conclusionale): alla luce, pertanto, dellevoluzione giurisprudenziale sul punto, ( o di una migliore interpretazione delle decisioni della Suprema Corte SS.UU. del 2008) si deve, così , ritenere che anche nel caso in esame sussista la possibilità di pervenire alla liquidazione del danno con riferimento alle sofferenze ed ai patimenti subiti dalla S.”