La Corte di Cassazione, con la senza in commento, si è nuovamente pronunciata favorevolmente rispetto alla tesi secondo cui il premio di assicurazione relativo alla polizza sottoscritta dal mutuatario a protezione del credito debba essere computato nel calcolo del TEG.
La Corte di appello di Milano aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di Busto Arsizio aveva dichiarato la nullità del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento nel quale non era stato considerato l’incidenza del premio assicurativo ai fini del calcolo del TEG..
Il giudice di appello aveva sostenuto infatti che: “ il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento rientrava nel concetto di spesa indicato dall’art. 644 c.p., ai fini della determinazione del tasso usurario e che pertanto correttamente era stato conteggiato dal Tribunale, a nulla valendo la circostanza che la polizza fosse stata contratta per autonoma scelta del debitore finanziato; ne derivava la nullità del contratto per superamento del c.d. tasso-soglia”.
Avverso alla sentenza del giudice d’appello la società finanziaria aveva presentato ricorso avanti la Suprema Corte prospettando quattro motivi di illegittimità. Ovvero: per violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c., comma 2, art. 644 c.p., L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, commi 1 e 4, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″ deducendo l’erroneità della sentenza nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare che le spese della polizza assicurativa del credito erano espressamente escluse dalle istruzioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti ai fini della determinazione del tasso effettivo globale medio. Per violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 2, commi 1 e 4 e dell’art. 644 c.p., erronea e illogica applicazione dei criteri per il calcolo del TEG, in quanto il giudice di merito avrebbe incongruamente aggiunto di propria iniziativa le spese della polizza facoltativa nei parametri di determinazione del tasso effettivo globale del finanziamento. Per violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, art. 2, commi 1 e 4 e dell’art. 644 c.p., erronea applicazione dei criteri per il calcolo del TEG, in quanto all’epoca della conclusione del contratto le spese di assicurazione facoltative erano espressamente escluse dalle istruzioni di Banca d’Italia dal computo del tasso effettivo globale del finanziamento. Da ultimo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata laddove non avrebbe rilevato che la polizza assicurativa era facoltativa e, come tale, doveva essere esclusa dal computo del tasso effettivo globale, del tutto a prescindere dalla sua contestualità al finanziamento.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi di ricorso, rilevando che il contratto di assicurazione, accessorio a quello di finanziamento, era stato stipulato “al fine di tutelare l’istituto finanziario per il rischio di insolvenza del soggetto finanziato” e pertanto il costo della polizza era da includere nel computo del tasso di usura, in quanto sostanzialmente imposto dalla società finanziaria per garantirsi dal rischio di incapacità patrimoniale sopravvenuta della persona fisica del finanziato [1].
Infatti, anche le indicazioni di Banca d’Italia in allora vigenti stabilivano l’esclusione del premio di assicurazione solo qualora la polizza fosse stata una garanzia accessoria del tutto autonoma rispetto al contratto di finanziamento.
[1] In questo senso la Cassazione si era già pronunciata con la sentenza 05 Aprile 2017, n. 8806. Est. Dolmetta, affermando : ““In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l’erogazione ”