Dopo alcuni anni di discussioni e le più che comprensibili insistenze delle associazioni dei familiari e delle vittime della strada, sono state varate le nuove disposizioni normative in materia di omicidio e lesioni conseguenti a sinistro stradale.

La Legge 23/03/2016, n.41 [1]  è stata pubblicata con il titolo «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».

In sintesi le pene previste per l’omicidio e le lesioni da sinistro stradale sono le seguenti:

da otto a dodici anni per l’omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave o di grave alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; alla stessa pena soggiace chi in stato di alterazione meno grave eserciti l’attività di autotrasportatore .

da cinque a dieci anni per l’omicidio stradale colposo commesso da conducente in stato di ebbrezza alcolica meno grave, nonché dall’automobilista che abbia superato (secondo precisi parametri)  i limiti di velocità previsti, che abbiano attraversato le intersezioni con il semaforo rosso, che  abbia circolato contromano, che abbia effettuato manovre di inversione in prossimità di intersezioni, curve o dossi, o che abbia effettuato sorpassi azzardati.

La pena è diminuita fino alla metà quando l’omicidio stradale, pur cagionato da condotte imprudenti, sia dipeso anche dalla condotta colposa della vittima.

La pena è aumentata se l’autore del reato non ha conseguito la patente o ha la patente sospesa o revocata, e se l’autovettura non è coperta da assicurazione.

La pena è aumentata fino ad un massimo di 18 anni  se il  conducente provoca la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

La pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni in caso di fuga del conducente.

Va osservato che per la sussistenza del reato occorre che l’evento morte sia riconducibile, sotto il profilo causale, alla condotta di guida dell’imputato; occorre quindi che l’indagato abbia provocato il sinistro, non essendo certo sufficiente il suo mero coinvolgimento.

In caso di concorso di colpa tra l’imputato e la vittima la pena, come si è detto, è ridotta anche del 50%, pertanto è presumibile che vi sarà, nelle aule penali, un notevole incremento delle perizie cinematiche.

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[1]   (IN SINTESI)

  1. Dopo l’articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di  alterazione   psico-fisica   conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai   sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu’ persone, ovvero la morte di una o piu’ persone e lesioni a una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). –

Nel caso di cui all’articolo 589-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore a cinque anni».

  1. L’articolo 590-bis del codice penale e’ sostituito dai seguenti:

«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai   sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e’ punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’ al conducente di un veicolo a motore di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali   gravi  o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e’ punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi’:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita’ pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita’ superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita’ o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena e’ diminuita fino alla meta’.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu’ grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo’ superare gli anni sette.

Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). – Nel caso di cui all’articolo 590-bis, se il conducente si da’ alla fuga, la pena e’ aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo’ essere inferiore a tre anni.