Trib. Milano, sez. I civ., sentenza 27 gennaio 2015 (Est. Martina Flamini)
Il Tribunale con la sentenza in commento si è pronunciato su alcune questioni giuridiche di rilevanza. Innanzitutto si è espresso in punto onere della prova in materia di danno iatrogeno, materia da ricondursi nell’alveo della responsabilità contrattuale. In argomento il Tribunale di Milano ha richiamato la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il paziente deve dedurre in causa la sola prova del contratto (del contatto con la struttura), il peggioramento della sua situazione patologica ed il relativo nesso di causalità tra la condotta del medico e l’evento. Il medico, per andare assolto dalla domanda risarcitoria, deve dimostrare di aver agito con perizia e diligenza e che l’evento si è verificato per una circostanza imprevedibile [1] . Ancora il Tribunale ha precisato che il paziente non deve allegare specifici profili di inadempimento a carico del medico, tenuto conto che si tratta di aspetti di carattere tecnico che non sono nella disponibilità del danneggiato, ma piuttosto attengono alla perizia medico legale da svolgersi nel giudizio.
Quanto alle voci di danno liquidabili al paziente (nel caso di specie si è trattato di una grave lesione celebrale da anossia provocata durante l’intervento), la sentenza in esame ha stabilito che al paziente danneggiato spetti, a titolo di danno patrimoniale futuro , il rimborso di tutte le spese da sostenersi per l’assistenza futura. In questo senso è stata richiamata la sentenza della Suprema Corte n. 10072/2010 [2]
In relazione a detta voce di danno, da sommarsi al danno non patrimoniale, il Tribunale a condannato l’ente ospedaliero a costituire una rendita vitalizia a favore del danneggiato. La liquidazione del danno nella forma della rendita è piuttosto inusuale, poiché normalmente i Tribunali sono propensi a condannare il responsabile civile al pagamento del danno patrimoniale futuro capitalizandolo al momento della sentenza. Tuttavia l’art. 2057 C.C. consente, proprio nel caso di danni alla persona di carattere permanente, la costituzione della rendita [3] .
[1] “in tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 975 del 16/0 1/2009).
“In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall’esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l’onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato il suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno” (Cass. 15993/2011).
[2] “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l’effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).
[3] “Stante la oggettiva gravità della situazione di BC, il carattere permanente del danno e l’impossibilità di stabilire, in modo oggettivo, una durata presumibile della vita dell’attrice, ritiene il Tribunale di provvedere ai sensi dell’art. 2057 c.c. mediante la costituzione di una rendita vitalizia (art. 1872 c.c.) che, tenendo conto dei valori indicati dal CTU, per l’importo di euro …… annui, per tutta la durata della vita del beneficiario (BC) e con una rivalutazione. A tal proposito, sebbene la scarsissima applicazione pratica, tale strumento (come già affermato dalla Suprema Corte, cfr. Cass. 24451/2005) offre un importante criterio di valutazione per il lucro cessante, consentendo al giudice, d’ufficio (e dunque senza la necessità di una specifica domanda in tal senso), di valutare la particolare condizione della parte danneggiata e la natura del danno, con tutte le sue conseguenze”.
Riccio Luigi