catenamontaggiochaplinCon sentenza del 22 gennaio 2013 del Tribunale di Ravenna si è pronunciato in ordine alla illegittimità  del trasferimento di ramo di azienda da una società ad altra appositamente costituita (new.co), qualora il ramo stesso non sia effettivamente preesistente al trasferimento.

E’ pertanto vietata la individuazione fittizia di un ramo di azienda in realtà mai esistito, in quanto non autonomo dal punto di vista organizzativo e produttivo.

La causa era stata promossa dai dipendenti che avevano denunciato come la  individuazione del ramo d’azienda, attraverso la mera unificazione di alcune unità produttive, aveva lo scopo di eludere quanto disposto dall’art. 2112 C.C.  a tutela dei lavoratori.

Il Tribunale di Ravenna, in punto, richiama la consolidata giurisprudenza della Cassazione, la quale si richiama alle direttive europee in ambito di trasferimento di aziende:

“ In proposito, l’interpretazione della Corte di Cassazione è consolidata e giustamente rigorosa; in tal senso Cass. 23808/2011, cit.: “In materia di trasferimento d’azienda, la direttiva CE 77/187, come ripresa nel contenuto dalla direttiva CE 98/50 e, infine, razionalizzata nel testo mediante sostituzione con la direttiva CE 2001/23 (all’origine della rinnovata versione dell’art. 2112 c.c.), nell’ambito del fenomeno della circolazione aziendale, persegue lo scopo di garantire ai lavoratori – assicurando la continuità dell’inerenza del rapporto di lavoro all’azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al momento del trasferimento – la conservazione dei diritti in caso di mutamento dell’imprenditore. Ne consegue che per “ramo d’azienda”, come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità e (come affermato anche dalla Corte di Giustizia, sentenza 24 gennaio 2002, C-51/00 Temco) consenta l’esercizio di una attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo……………Ed ancor più esplicitamente la pronuncia più recente ( 30 marzo 2012, n. 5117) con la quale la Corte di Cassazione ha ritenuto che “per ramo d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ. (così come modificato dalla L. 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente, e non anche una struttura produttiva creata “ad hoc” in occasione del trasferimento, o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo”.

Conclude in questi termini il Tribunale di Ravenna: “Si può quindi concludere, ad avviso di questo giudice, sostenendo che la stabilità dell’organismo, la permanenza dell’identità, la continuazione dell’attività, la valorizzazione delle consultazioni sindacali, sono tutti elementi che presuppongono altresì il requisito della preesistenza; che pertanto continua a costituire un criterio di controllo del regime circolatorio dell’attività imprenditoriale, il quale non può essere superato rimettendo ad una valutazione discrezionale delle parti, effettuata al momento della cessione, l’individuazione della struttura organizzativa che deve esistere come segmento produttivo antecedente all’operazione negoziale di trasferimento