Tribunale di Torino, sez. IV civile, GU Castellino, sentenza 389 del 22 gennaio 2013

Il Tribunale di Torino si è pronunciato per l’inammissibilità dell’intervento volontario della compagnia del danneggiato nel processo da questi instaurato nei confronti del responsabile civile e della sua compagnia.

La compagnia del danneggiato (che secondo lo spirito del Codice delle Assicurazioni dovrebbe tutelare e rendere più semplice il risarcimento al proprio assicurato) si era invece costituita in giudizio assumendo una posizione contraria al proprio assicurato appoggiando la compagnia di controparte.  

Correttamente il giudice ha ritenuto inammissibile l’intervento volontario in giudizio  dell’assicuratore del danneggiato, in quanto l’art. 149 Cod. delle Ass. prevede la possibilità di intervento volontario dell’assicuratore del responsabile civile nella causa promossa dal danneggiato in indennizzo diretto, nei confronti del proprio assicuratore, e non il contrario.

In buona sostanza, dice il Tribunale di Torino, l’intervento dell’assicuratore, che si costituisce in giudizio contro il proprio assicurato ed a favore delle controparti, non solo non è proceduralmente possibile, ma è alquanto inopportuno,  atteso che  l’indennizzo diretto è stato pensato dal legislatore, affinchè il danneggiato potesse contare sull’ausilio del proprio assicuratore e non il contrario.

Si leggano alcuni passi della sentenza:

Mentre l’art. 149 C.d.A. prevede l’intervento dell’assicuratore del responsabile nella procedura di risarcimento diretto al fine di estromettere la compagnia del danneggiato, al contrario nel contesto dell’azione esperita nei confronti del responsabile e della sua compagnia assicurativa non è previsto l’intervento dell’assicuratore del danneggiato che fra l’altro, nella specie, viene effettuato, in contrasto con l’esigenza di semplificazione sottesa all’art. 149 CdA, non in ausilio dell’assicurato, bensì per ostacolare l’accoglimento della pretesa attorea a fronte del disinteresse manifestato dal responsabile civile e dalla compagnia assicurativa rimasti contumaci.  Oltre a non trovare fondamento normativo nel CdA, l’intervento spiegato dall’assicuratore del danneggiato nel giudizio promosso da quest’ultimo nei confronti del responsabile civile pare carente (in adesione ad un pur non del tutto pacifico orientamento giurisprudenziale) dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l’assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio (e nemmeno costituitosi).  Quanto, poi, agli accordi intervenuti fra assicuratori (convenzione CARD, invocata da Allianz), come già chiarito nell’ordinanza resa dal Gi in corso di causa, che si ritiene di confermare, “trattasi di atti di natura privatistica che non possono legittimare l’esercizio di diritti davanti all’Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme che disciplinano la materia”; diversamente opinando, l’azione ex art. 149 CdA che la Corte Costituzionale ha chiarito essere facoltativa ed aggiuntiva nell’interesse dell’assicurato diventerebbe – per effetto di un accordo cui l’assicurato è estraneo che impone all’assicuratore del responsabile di ‘rinviare’ il danneggiato al suo assicuratore – obbligatoria in contrasto con l’insegnamento della Corte.”