FINANZIAMENTO QUINTO DELLO STIPENDIO
La caratteristica principale del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio è quella di offrire all’intermediario finanziario una doppia garanzia; da un lato la solvibilità del datore di lavoro del soggetto finanziato, dall’altro la copertura assicurativa del credito che garantisce la finanziaria in caso di morte di quest’ultimo o di interruzione del rapporto di lavoro .
Le modalità di concessione sono regolate dalla Legge 14 maggio 2005 n.80, che ha aggiornato il DPR 5 gennaio 1950 n.180.
Possono accedere a questa categoria di credito i dipendenti statali, parastatali e di aziende private, nonché i pensionati.
Il datore di lavoro trattiene un quinto dello stipendio mensile del dipendente, corrispondendone l’importo direttamente alla società finanziaria, inoltre, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, dovrà trattenere ogni somma maturata dal dipendente presso l’azienda e tenerla a disposizione dell’ente che ha erogato il finanziamento.
Il tasso degli interessi corrispettivi (TAN) che vengono richiesti al soggetto finanziato sono normalmente piuttosto elevati, tanto da essere di poco inferiori al tasso soglia dell’usura.
Inoltre il costo complessivo sostenuto dal consumatore per accedere al finanziamento è molto gravoso, in quanto quest’ultimo deve farsi carico, oltre che degli interessi, degli oneri di assicurazione e di istruttoria, nonché, il più delle volte, della provvigione dell’intermediario con la società finanziaria.
Tutti questi costi, sono immediatamente posti a carico del consumatore, essendo decurtati dall’importo erogato, così che quest’ultimo riceve in prestito una somma di molto inferiore a quella che dovrà restituire attraverso la rateizzazione.
Questa sproporzione tra prestito e rimborso appare ingiustificata, sia dal punto di vista etico sociale, che giuridico. Infatti accade spesso che i contratti di finanziamento di cui si tratta siano viziati da usura genetica.
Il riferimento normativo è sempre la Legge 108/96 e quindi dell’art. 644 CP : “Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” art. 644 C.P..
Orbene, in base alla citata norma, secondo la recente e pressoché unanime giurisprudenza [1], i costi connessi all’erogazione di un finanziamento, ottenuto attraverso la cessione del quinto dello stipendio, vanno tutti ricompresi nel calcolo del tasso effettivo praticato (TEG); tra questi il costo delle polizze e delle varie spese di istruttoria.
L’assunto non è di poco conto dal punto di vista pratico.
Infatti, come si accennava, molte banche e società finanziarie, seguendo peraltro le istruzioni di Banca d’Italia per il periodo precedente al 2009, non hanno tenuto in alcun conto gli oneri assicurativi e di istruttoria ai fini della determinazione del costo del finanziamento.
Accade allora frequentemente che, in base ad una perizia econometrica redatta all’uopo, si accerti che il contratto di finanziamento sia usurario, poiché l’incidenza di tutti gli oneri posti a carico del consumatore hanno fatto lievitare gli interessi oltre la soglia d’usura relativa al trimestre di contrattualizzazione del mutuo.
Gli effetti civilistici dell’illecito penale dell’usura, come è noto, consistono nella trasformazione del contratto di mutuo o finanziamento in corso da oneroso a gratuito; con la conseguenza che la banca o la società finanziaria dovrà restituire al cliente gli interessi pagati e tutti gli altri oneri ed accontentarsi di ricevere per il futuro il rimborso del solo capitale.
L’azione di accertamento della nullità delle clausole usurarie può essere esercitato anche per i finanziamenti già estinti, purché non siano trascorsi dieci anni dal pagamento dell’ultima rata.
E’ allora opportuno che i consumatori, ai quali appaino gravose le condizioni del proprio finanziamento, a tutela dei propri diritti si rivolgano a studi legali specializzati in materia bancaria e/o a società di consulenza peritale per l’esame econometrico del proprio contratto e l’eventuale azione legale .
Avv. Luigi Riccio
[1] “ Orbene la disposizione di cui all’art.644 c.p. (norma di carattere primario) prevede che nella determinazione del tasso di interesse usurario debba tenersi conto di tutte le spse collegale all’erogazione del credito, come si evince dalla contestualità tra la stipulazione della polizza e l’erogazione del credito……………..Priva di rilievo in senso contrario è la circostanza che la polizza tosse stata contratta per autonoma scelta del soggetto finanziato in quanto il dettato normativo non consente di porre alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui la polizza sia obbligatoria e quella in cui sia facoltativa”. “L’interpretazione dell’art.644 c.p. prescinde poi dalle interpretazione emanata dalla Banca d’ Italia in quanto esse, non essendo fonti normative non hanno carattere vincolante per l’autorità giurisdizionale” . Corte di Appello Milano, 14 marzo 2014, conforme Corte di Appello Milano 17 luglio 2013
“Appare necessario valutare in limine litis se nella determinazione del tasso soglia di cui alla normativa sull’usura debba ricomprendersi anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso puntuale del mutuo stante la nullità della pattuizione ove la si ritenga di computare al fine del calcolo del TAEG. Senza voler ripercorrere tutto il complesso iter dottrinario e giurisprudenziale sulla struttura del reato di usura deve solo rilevarsi ai nostri fini come sia indubbio non solo l’art.644 cp detta perentorie indicazioni sul calcolo del tasso soglia che devono essere rispettate con conseguente violazione della legge, ma anche che l’art.2 della Legge 10/96 prevede che il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio comprensivo commissioni, rimunerazioni a qualsia titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli imprenditori finanziari. Ne deriva che al fine della determinazione del tasso di interessi usurario, si deve tenere conto di commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito (e quindi anche la polizza di assicurazione per cui è causa, quale costo inevitabile per la concessione del mutuo che altrimenti che altrimenti non viene erogato dall’istituto finanziatore),sicché devono ritenersi rilevanti ai fini della determinazioni della fattispecie dell’usura, tutti gli oneri che il contraente sopporta in connessione con l’erogazion del credito( v. in questo senso Cass.pen.,sez.ll 12028 2010 e Cass.pen.,sez.ll, 28743/2010). E tutto ciò indipendentemente dalle valutazioni della Banca d’Italia, da considerarsi quali meri istruzioni di carattere tecnico”. Tribunale Busto Arsizio, 12 marzo 2013 e Tribunale di Busto Arsizio, 3 dicembre 2011
“Tanto premesso, il Tribunale ritiene che il chiaro tenore letterale dell’art. 644 C.P. comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate alla erogazione del credito) impone di considerare rilevanti al fine della determinazione della fattispecie dell’usura, tutti gli oneri che l’utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d’Italia…… tra tali oneri rientra anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all’erogazione del credito ex art.644 C.P.”. Tribunale di Alba 18 dicembre 2011 confermata dalla Corte d’Appello di Torino il 20.12.2013