Tribunale di Torino ordinanza 14 maggio 2015
In tema di mutuo, il Tribunale di Torino, con una inaspettata ordinanza istruttoria di “controtendenza”, si è pronunciato a favore del cumulo dei tassi corrispettivi e di mora al fine della verifica del superamento del tasso soglia d’usura.
La vexata quaestio sembrava ormai superata, infatti in alcuni convegni tenutesi recentemente a Torino, avvocati e giudici intervenuti come relatori avevano ampiamente spiegato che la teoria del cosiddetto “all inclusive” non è compatibile con la matematica finanziaria e con aspetti rilevanti di diritto positivo.
La sommatoria non sarebbe consentita sia per la natura giuridica diversa dei due interessi, che per la loro differente applicazione; gli interessi corrispettivi infatti sono calcolati su base annua su tutto il capitale mutuato, gli interessi di mora solo sugli importi impagati e per il periodo di inadempimento. In caso di risoluzione del contratto sul dovuto sono dovuti solo gli interessi di mora.
La sesta sezione del nostro Tribunale, alla quale vengono normalmente assegnate le cause di diritto bancario è assolutamente concorde con la summenzionata impostazione, tuttavia la recente ordinanza della prima sezione è destinata a riaprire la questione.
Nell’ordinanza si legge: “Questo giudice è ben consapevole che la maggior parte delle sentenze di merito ritengono che la sentenza (di Cassazione) 350/2013 non imponga di sommare i tassi corrispettivi e quelli moratori … e che tale impostazione maggioritaria è seguita da molti giudici di questo Tribunale, i quali ritengono che è inammissibile il ricorso a formule di calcolo diverse da quelle dell’istituto di vigilanza, ma non condivide questa interpretazione alla luce dei seguenti argomenti . E’ vero che la sentenza 350/2013 non fa riferimento alla sommatoria …. ma è altresì vero che l’art. 644 c.p., co 3, stabilisce che sono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, ovvero gli interessi anche inferiori a tali limiti e gli altri vantaggi o compensi che, avendo riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque spropositati…….. e che il quarto comma di detta norma prevede che il tasso usurario deve essere determinato considerando anche le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese ”.
L’ordinanza richiama ancora la giurisprudenza penale di legittimità (Cass.Pen. 46669/20111) la quale ribadisce che ogni commissione, onere ed interesse deve essere computato ai fini della verifica dell’usura e conclude affermando che “il limite stabilito dalla legge non può essere aggirato con una distinzione delle somme dovute dal cliente alla banca in causali diverse”.
Da quanto sopra emerge ancor più la necessità che in argomento si pronunci la Corte di Appello di Torino, onde fugare dubbi ed incertezze in ordine alla effettiva esperibilità, avanti la curia torinese, di azioni di nullità, fondate sul summenzionato presupposto giuridico.
Infatti, per l’avvocato che difenda e rappresenti il consumatore, o in generale il mutuatario, la scelta di aderire alla teoria della sommatoria non è priva di pericoli per il cliente; incombe sempre il rischio di soccombenza e di condanna alle spese di causa, tenuto conto che la giurisprudenza è assolutamente maggioritaria nel senso opposto alla suddetta teoria.
Personalmente ritengo che il nostro Tribunale, alla luce della richiamata ordinanza e con riferimento al secondo comma dell’art.92 CPC, dovrebbe, in caso di rigetto della domanda fondata sulla teoria della sommatoria, compensare comunque le spese di causa.