MUTUI  E  USURA

 

mutui e usuraLa sentenza 350/2013 della Prima Sezione delle Cassazione è particolarmente di attualità, anche in considerazione della risonanza della trasmissione televisiva delle Iene andata da poco in onda, che ne ha dato contezza ai telespettatori.

La Cassazione ha infatti ribadito che la pattuizione, in un contratto di mutuo, di tassi superiori alla soglia massima prevista dalla legge anti usura, comporta la nullità ab origine della pattuizione stessa, con la conseguenza che il mutuatario non sarà più tenuto a restituire gli interessi sulle rate future (e potrà richiedere alla banca la restituzione di quelli pagati ).

MUTUI E USURA

Le norme di legge  di riferimento sono le seguenti:

Art.644 C.P. 644. Usura

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari [c.c. 1448, 1815], è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario ].

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria .

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.    (usura) e 1815 C.C. secondo comma (interessi di usura nel contratto di mutuo).

Il secondo comma del citato art. 1815 C.C. recita infatti  “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” .

Occorre tenere presente, al momento della verifica  ei tassi che quelli di mora”

 

ART. 1815 C.C.

Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’art. 1284.

Se sono convenuti interessi usurari , la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

 

DECRETO LEGGE  N.394/2000  ART.1

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

2. In considerazione dell’eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ sostituito, salvo diversa pattuizione piu’ favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione e’ altresi’ ridotto all’8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di lire, o all’equivalente importo in valuta al cambio vigente al momento della stipulazione del contratto, accesi per l’acquisto o la costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter dell’articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3. Il tasso di sostituzione e’ stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno.)) 4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all’articolo 104 del trattato sull’Unione europea.

 

La sentenza non è particolarmente innovativa, infatti la Corte richiama precedente giurisprudenza, quale la sentenza n.5324 del 203.

In tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori, ma non si applica ai contratti contenenti tassi usurari stipulati prima della sua entrata in vigore se relativi a rapporti completamente esauriti al momento della entrata in vigore della legge.”

 

Le norme sull’usura, così come vigenti, risalgono al 1996, quando Legge 108 ha introdotto modifiche all’art.644 C.P. e al 1815 C.C.

Prima della citata legge 108/96, in caso di applicazione di interessi usurari ,  in luogo di questi  il mutuatario doveva riconoscere al mutuante  solo gli interessi  al tasso legale; dopo  l’introduzione della modifica legislativa viene  decretata la sanzione della nullità delle clausole ed il mutuo si trasforma in contratto gratuito, ovvero senza interessi.

Parte della dottrina, all’entrata in vigore della norma, era rimasta perplessa, ritenendola eccessivamente punitiva nei confronti del mutuante, ciò anche tenuto conto che l’aspetto civilistico dell’usura  prende in considerazione solo il superamento del tasso soglia, a prescindere dalla malafede o dal dolo del mutuante.

Ai giuristi è parso, pertanto, che la conseguenza dell’illecito civile prevista dal 1815 c.c. potesse rientrare nella fattispecie giuridica delle così dette “sanzioni civili”.

Infatti, l’annullamento degli interessi costituisce una vera e propria sanzione per chi concede il mutuo, trasformandolo in prestazione contrattuale senza corrispettivo, con  notevole vantaggio per  il mutuatario .

La legge, in buona sostanza, ha inteso intervenire incidendo sulla autodeterminazione delle parti per esigenze di socialità,  comminando una sorta di pena a carico di chi applica interessi eccessivi, ovvero oltre la soglia legale.

 

PROFILI  PRATICI

Il  TEG è il tasso effettivo globale, su base annua, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d’Italia, ai fini della determinazione delle soglie d’usura previste dalla legge 108/96.

Dall’aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il TEGM, Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro dell’Economia:  tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d’usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall’art. 644 c.p.

I tassi soglia, per categoria, vengono  pubblicati trimestralmente con decreto ministeriale ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.M.108/96.

Se al momento della sottoscrizione del mutuo il tasso di interesse pattuito, supera la soglia stabilita dal decreto il contratto è usuraio .

E’ bene tenere presente che la valutazione della liceità del contratto, va fatta anche con riferimento ai tassi di mora indicati in contratto; ciò  in quanto la norma tiene conto, ai fini dell’usura, degli interessi promessi a qualunque titolo .

La considerazione non è di poco conto, in quanto il più delle volte gli interessi convenzionali del mutuo sono sotto la soglia di usura, ma la superano nel momento in cui, in caso di ritardo nel pagamento, si devono applicare gli interessi di mora, che normalmente sono costituiti da punti percentuale che si sommano al tasso fisso o variabile concordato con la banca.

Perché si verifichi la nullità o l’inefficacia delle clausole usuraie non è necessario che il cliente abbia tardato il pagamento, è , invece, sufficiente che il contratto preveda tassi usurari.

L’art. 1815 C.C.  infatti è chiaro nel sancire che “se sono convenuti interessi usurari , la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Diverso sarebbe se il legislatore avesse detto “se sono applicati, o se il mutuatario paga, interessi di mora oltre la soglia non sono dovuti interessi”.

Ancora l’art. 1 del D.L. recita: “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti”.

E’ bene tenere presente che le norme di legge vanno interpretate secondo quanto disposto dall’art. 12 delle Preleggi il quale stabilisce che “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Occorre quindi fare riferimento al significato  grammaticale e sintattico che emerge dalla costruzione del testo da parte del legislatore. Si tratta della cosiddetta interpretazione letterale. Solo dove la norma è oscura o appare incostituzionale va interpretata  in modo sistematico, cioè rapportando il testo con le altre norme che regolano la materia.

In ogni caso, con qualunque metodologia ci si voglia approcciare alle disposizioni succitate, nell’intento di determinare il momento in cui si verifica la nullità, si perviene al risultato che la sola pattuizione di interessi usurai fa scattare la sanzione prevista dal legislatore a carico del mutuante; ovvero  l’eliminazione  di tutti gli interessi del mutuo.

Dal punto di vista pratico ed operativo, previa verifica del proprio contratto di mutuo da parte di un legale e predisposizione di una perizia atta a verificare l’eventuale superamento della soglia di usura ed a ricalcolare gli interessi, il mutuatario può agire in giudizio nei confronti della banca o dell’ente erogatore del prestito, al fine di vedersi restituire gli interessi pagati e accertare il diritto di restituire il solo capitale.

SITI DI RIFERIMENTO:

http://www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa

www.ilcaso.it

Avv. Luigi Riccio