Tribunale Civile di Torino, sez. VI, Sentenza 25 marzo 2013 dott. Maurizia Giusta

mutui e usuraCon la sentenza indicata, il Tribunale di Torino ha recentemente ribadito che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente rendicontate dalla banca a titolo di anatocismo degli interessi e commissioni di massimo scoperto si prescrive, quanto agli interessi computati su utilizzi effettuati entro il limite del fido,  trascorsi dieci anni dalla chiusura del conto;  quanto ripetizione dei pagamenti di interessi relativi all’utilizzo del conto scoperto (cioè non affidato ovvero utilizzato oltre í limiti del fido) si prescrive con il decorso di 10 anni dal loro pagamento.

“Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunciando, così decide:

Dichiara la nullità dell’art.7 del contratto d i conto corrente n a l nelle parti relative alla capitalizzazione degli interessi passivi; dichiara illegittima l’applicazione delle commissioni di massimo scoperto da parte della banca convenuta al rapporto contrattuale anzidetto; Dichiara tenuta e condanna la convenuta, ai sensi dell’art.2033 CC., alla restituzione, in favore dell’attrice, della somma da determinarsi nel supplemento di C.T.U. che viene disposto con separata ordinanza;

Dispone la rimessione della causa in istruttoria onde effettuare i l supplemento di C.T.U. per determinare il credito attoreo secondo un conteggio da elaborare in conformità ai criteri stabiliti con la presente sentenza”.

Con separata ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in istruttoria al fine di conferire al C.T.U. l’incarico di procedere ad un supplemento di indagine tecnico-contabile secondo i criteri individuati e specificati nell’anzidetta sentenza; in particolare, al C.T.U. veniva demandato il seguente quesito:

“Dica il C.T.U. dott…. svolto ogni necessario accertamento in relazione al conto corrente …….. a far tempo dal 8.2.1998 sino al 8.2.2008, Determini i rapporti di dare ed avere tra le parti elaborando il conteggio con applicazione del tasso di interesse convenzionale, senza alcuna forma di capitalizzazione degli interessi (sino al 1.7.2000) e senza applicazione del principio di cui all’art. 1194 C.C.; con esclusione delle commissioni di massimo scoperto”.

A seguito del deposito dell’elaborato peritale, con sentenza n.78 del 6 aprile 2012 la Corte Cost. dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art.2, c.61 della legge 10/2011; in accoglimento di istanza dell’attrice, il Tribunale, con ordinanza 13.6.2012, a parziale modifica della precedente ordinanza 17.2.2012, demandava al C.T.U. di “svolgere gi accertamenti contabili tenendo conto della sentenza resa dalla Corte Costituzionale in data 6.4.2012 n.78 e della sentenza della Corte di Cassazione n.24418 del 2010”.

Al riguardo, il C.T.U. ha indicato i criteri ai quali si è attenuto, tenuto conto di quanto stabilito dalle sopra citate sentenze, nell’effettuare il calcolo del saldo del conto numeroalleffermando che non è applicabile il disposto delrarticolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 2011, numero 10, per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della disposizione; che deve farsi decorrere il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l’azione di ripetizione di indebito pagamento di interessi anatocistici (qualora i versamenti eseguiti a questo titolo dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista) dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati; che deve farsi decorrere il termine di prescrizione decennale cui è soggetta l’azione di ripetizione di indebito pagamento di interessi anatocistici (qualora i versamenti eseguiti a questo titolo dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria) dalla data in cui è stato effettuato il singolo versamento.

Nel caso in esame, considerato che i l diritto alla ripetizione dei pagamenti di interessi relativi all’utilizzo del conto scoperto (cioè non affidato ovvero utilizzato oltre í limiti del fido) si prescrive con il decorso di 10 anni dal loro pagamento; che la domanda giudiziale, interruttiva della prescrizione, è stata proposta in data 8.2. 2008; che la prescrizione del diritto alla ripetizione del pagamento di interessi computati su utilizzi effettuati entro il limite dell’affidamento inizia a decorrere dalla chiusura del conto corrente; che il conto corrente con è stato chiuso in data 27.4.2005; che la domanda di restituzione può avere ad oggetto anche interessi, computati su utilizzi effettuati entro i limiti dell’affidamento, relativi ai periodi precedenti il decennio antecedente la chiusura del conto poiché solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti delle parti tra loro (Cass.Civ. n. 24418/ 2010 citata), ne discende che : ……………..”