In questi ultimi anni, per la determinazione del danno parentale, ovvero del danno morale-esistenziale patito dai congiunti della vittima di un evento letale verificatosi per fatto e colpa di un terzo, sono stati utilizzati dalle corti di merito due sistemi di calcolo: quello indicato dalle Tabelle di Milano, che prevedeva una forbice di valori minimi e massimi, e quello delle Tabelle Romane che invece si avvaleva di un sistema di calcolo a punti, graduato con riferimento alle circostanze concrete del caso.
Recentemente il sistema adottato dalle tabelle milanesi è stato però apertamente criticato dalla Corte di Cassazione che ha rilevato come solo una tabella a punti, che tenga conto di tutte le circostanze del caso concreto astrattamente rilevanti per la determinazione dell’entità del danno (l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza), possa rappresentare un sistema equo che eviti l’eccessiva discrezionalità del magistrato.
In particolare si richiama la sentenza Cass. Civ. 33005/2021, con la quale è stato affermato il principio secondo cui “al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.
Con la successiva sentenza n.11689/2022, la Cassazione ha ancor più direttamente stigmatizzato quelle motivazioni dei giudici di merito che, nel liquidare i danni morali-esistenziali subiti dai parenti della vittima, si astengono dal compiere una razionale e ragionata valutazione di quei fattori oggettivi che incidono quantitativamente sul danno stesso.
“Varrà ribadire, in questa sede, la necessità che il giudice di merito che procede alla liquidazione del danno derivante dalla perdita di un rapporto parentale provveda a valutare analiticamente – senza ricorrere ad apodittiche affermazioni che riducono la motivazione ad una sostanziale dimensione di apparenza – tutte le singole circostanze di fatto che risultino effettivamente specifiche e individualizzanti, allo scopo di non ricadere nel vizio consistente in quella surrettizia liquidazione del danno non patrimoniale in un danno forfettario o (peggio) in re ipsa che caratterizza tanta parte dello stile c.d. “gabellare” in tema di perdita del rapporto parentale”.
Alla luce delle summenzionate riflessioni della Cassazione, che sicuramente premia le Tabelle capitoline, il Tribunale di Milano non ha tardato a integrare le proprie tabelle adottato il sistema di calcolo a punti.
Quello che v’è da segnalare è sicuramente la divergenza degli importi risarcitori ottenuti applicando in casi simili le due diverse tabelle; del resto tali differenze sussistono anche riguardo al calcolo del danno biologico permanente, così che sarebbero sicuramente auspicabili dei baremes nazionali, ovvero una tabella di legge, sempre che tale tabella non sia influenzata da non troppo oscure manovre politiche, là dove i poteri forti hanno buon gioco.
Già, a sommesso parere di chi scrive, ne abbiamo avuto un buon esempio per quanto attiene le tabelle del “Danno biologico di lieve entità” (art. 139 del Codice delle assicurazioni di cui al Dlgs n. 209/2005,) applicabile sino al 9% ai sinistri stradali e alla responsabilità sanitaria.