LE A.S.L. RISPONDONO DEI DANNI PROVOCATI AGLI UTENTI DEL S.S.N. DAI MEDICI DI BASE
Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2015, n. 6243
La Suprema Corte di Cassazione, con la innovativa sentenza oggetto di esame, ha riconosciuto la responsabilità delle ASL per il fatto illecito commesso dal medico con essa convenzionato per l’assistenza medico-generica. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce infatti tale assistenza attraverso le ASL, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge; queste ultime devono provvedere ad organizzare il servizio in modo discrezionale ma non scevro da responsabilità.
Il caso giudiziario nasce nel 1997, allorquando un medico di base di Chivasso, sottovalutando il malessere di un suo paziente, il quale presentava i sintomi di un imminente ischemia celebrale, ritardava colposamente la diagnosi e la cura, non consigliandogli l’immediato ricovero in ospedale.
Gli avvocati del danneggiato convenivano in giudizio la ASL di Chivasso ed il medico di famiglia per vederli condannare in solido al risarcimento del grave danno dallo stesso patito.
Il Tribunale di Torino, sez. distaccata di Chivasso, accogliendo le tesi proposta dalla articolata difesa dell’attore, condannava la ASL (ed il medico di base) al risarcimento dei danni per la condotta colposa del medico . In sede di impugnazione la Corte di Appello di Torino riformava la sentenza e mandava assolta la ASL di Chivasso argomentando:
– che la legge n. 833/1978 istitutrice del Servizio Sanitario Nazionale ha natura meramente organizzativa, ma da essa non discendono obblighi e responsabilità in capo alle ASL nei confronti dei cittadini, in ordine al servizio di medicina generale reso dai medici di base convenzionati.
– che il rapporto medico paziente si svolge appunto sul piano territoriale, senza un diretto coinvolgimento delle ASL.
– che non sussiste un rapporto organico tra le ASL ed il medico convenzionato, la cui figura professionale, anche se inserito negli elenchi dei medici convenzionati, rimane quella di professionista autonomo, che assume personalmente obblighi contrattuali nei confronti dei pazienti.
Su ricorso presentato dai difensori del danneggiato, i Giudici di Legittimità hanno cassato la decisione della Corte di Appello Torino e, decidendo nel merito, hanno condannato in solido la ASL ed il medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente.
La Corte di Cassazione ha deciso in tal senso rilevando che la lettera h) del comma 3 dell’art. 14, L. 23 dicembre 1978, n.833 stabilisce che «nell’ambito delle proprie competenze l’unità sanitaria locale provvede in particolare: […] h) all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale». Dal dato normativo emerge dunque chiaramente che la legge assegna alle ASL il compito di provvedere alla assistenza medica di base. Da detta norma si ricava che la ASL può decidere se rendere la prestazione in modo diretto, attraverso proprie strutture e propri dipendenti, oppure avvalersi di soggetti (medici) convenzionati; in ogni caso essa è debitrice nei confronti dei cittadini della prestazione e pertanto risponde “contrattualmente“ nei confronti di questi ultimi [1].
Conclude dunque la Corte che dall’ impianto legislativo si viene a configurare a carico della ASL una obbligazione ex lege di prestare l’assistenza medico-generica all’utente del S.S.N., che viene adempiuta attraverso l’opera del medico convenzionato. Sotto il profilo della configurazione giuridica della summenzionata obbligazione la Corte precisa che “sebbene non derivante da “contratto” (nè, ovviamente, da fatto illecito), la sua fonte è comunque da ricomprendersi tra quelle contemplate dall’art. 1173 cod. civ. e la relativa disciplina è quella, se non altrimenti specificamente derogata, di cui al titolo 1 (“Delle obbligazioni in generale”) del libro quarto del codice civile e cioè dettata dagli artt. 1173 e ss. cod. civ.. Si tratta, dunque, di obbligazione ad effectum contrattuale, per cui, segnatamente nella sua fase patologica, vengono in rilievo le disposizioni di cui agli artt. 1218 c.c. e ss..
Detto più semplicemente, si tratta di una obbligazione assimilabile, quanto agli effetti, a quella contrattuale, per cui l’obbligato (ASL) risponde non già per non aver vigilato sull’operato dei medici, atteso che questi ultimi non sono suoi dipendenti, ma per essersi assunto il rischio di demandare a terzi l’esecuzione della prestazione dovuta. Sulle ASL incombe dunque, per la Cassazione, un vero è proprio rischio di impresa; l’azienda sanitaria si organizza come meglio ritiene, anche demandando i servizi a medici esterni, ma risponde dei danni causati ai suoi utenti come un’impresa nei confronti dei propri clienti [2].
Quanto poi alla responsabilità personale del medico di base, questi risponde contrattualmente nei confronti del paziente, in solido con la ASL.
[1] “Con riferimento al caso in cui sia stata accertata la responsabilità civile del cd. “medico di base” per i pregiudizi da questo arrecati ad un paziente iscritto al SSN, dica l’Ecc.ma Corte di Cassazione adita se del risarcimento dei danni debba rispondere anche la ASL, con la quale detto professionista è convenzionato, ai sensi dell’art. 1228 c.c. e/o dell’art. 2049 c.c., regimi di responsabilità che prescindono dalla sussistenza di una culpa in vigilando del debitore principale (art. 1228 c.c.) o del padrone/committente (art. 2049 c.c.), disposizioni entrambe da interpretarsi alla luce di quanto espressamente stabilito sia dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 14, comma 3, lett. h (“nell’ambito delle proprie competenze l’unità sanitaria locale provvede in particolare:… h) all’assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale”), norma dalla quale si evince che sono le aziende sanitarie locali che, in quanto tenute in concreto a “provvedere” all’assistenza medico-generica, sono soggetti sia debitori (art. 1228 c.c.) e sia committenti (art. 2049 c.c.) delle prestazioni in questioni, e sia della L. n. 833 del 1978, art. 25, comma 3 (“l’assistenza medicogenerica e pediatrica è prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino”), norma dalla quale si ricava che la ASL (il soggetto istituzionalmente debitore delle prestazioni di medicina generale nei confronti degli iscritti al SSN) può alternativamente decidere, a propria discrezionalità e con suo rischio di impresa, per l’attuazione dell’assistenza medico generica e pediatrica, cui è obbligata ex lege, di avvalersi di propri dipendenti oppure di medici convenzionati, rimanendo in entrambe le ipotesi il debitore e committente delle prestazioni di medicina generale”.
[2] La responsabilità di chi si avvale dell’esplicazione dell’attività del terzo per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale trova allora radice non già in una colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensi nel rischio connaturato all’utilizzazione dei terzi nell’adempimento dell’obbligazione: “sul principio cuius commoda, cuius et incommoda, o, più precisamente, dell’appropriazione o “avvalimento” dell’attività altrui per l’adempimento della propria obbligazione, comportante l’assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino” (così Cass., 6 giugno 2014, n. 12833).
