SINISTRO CON VEICOLO NON IDENTIFICATO – non è necessario presentare querela contro ignoti, o denuncia alla Pubblica Autorità, per poter agire contro il Fondo Vittime della strada, ai fini del risarcimento
Cass.civile, sez. III, sentenza 18.06.2012 n° 9939

La Suprema Corte ha stabilito che i danneggiati sono liberi di gestire il contenzioso con il Fondo Vittime della Strada secondo i principi ordinari dell’allegazione delle prove, non dovendo obbligatoriamente sottostare a determinate condotte extraprocessuali, quali la presentazione di una querela contro ignoti o denuncia alla Polizia Municipale.
Occorrerà comunque dare prova in giudizio dell’evento dannoso ad opera di ignoto, secondo le normali regole processuali (prove per testi, consulenza tecnica ecc.)

“L’omessa o incompleta denuncia all’autorità non è idonea, in sé, ad escludere che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato; così come l’intervenuta denuncia o querela contro ignoti non vale, in se stessa, a dimostrare che tanto sia senz’altro accaduto.”
“Ritenere che la mancanza di una denunzia completa di tutti i suoi elementi (come nella fattispecie quanto all’indicazione dei testi) comporti di per sé il rigetto della domanda significa introdurre una vera e propria condizione per l’accoglimento della domanda, creando un’ipotesi di giurisdizione condizionata al di fuori dai casi previsti dalla legge”
” non è consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione “eccessivo” rispetto alle sue “risorse”, che finisca con il trasformarlo “in un investigatore privato o necessariamente in un querelante” (Cass., 18 novembre 2005, n. 24449)”.