Con la sentenza 508/2024 la Corte di Appello di Milano ha ribaltato il proprio precedente orientamento in materia di usura nei contratti di credito al consumo.
La questione, peraltro da tempo dibattuta in giurisprudenza, riguarda i finanziamenti stipulati nel periodo ante 2010, allorché le Istruzioni di Banca d’Italia non prevedevano la rilevazione dei costi assicurativi ai fini del calcolo del TEGM.
Come è noto il TEGM, da cui si ricava trimestralmente il tasso soglia usura, rappresenta la media trimestrale dei Tassi Effettivi Globali applicati dalle banche e dagli intermediari alle singole tipologie di finanziamento.
Secondo parte della giurisprudenza per esigenza di simmetria non sarebbe possibile confrontare il TEG di un singolo finanziamento sottoscritto prima del 2010, che includa i costi assicurativi, con il tasso soglia di periodo calcolato sulla base di un TEGM che detti costi non includa. In questo senso (Cass., sez. un., 20 giugno 2018, n. 16303; nonché Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965)
Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha evidenziato, quanto all’usura negli interessi di mora, la relatività del principio di simmetria tra TEG contrattuale e TEGM, qualora nel periodo di riferimento siano assenti le rilevazioni di Banca d’Italia dei tassi differenziati medi per gli interessi moratori (Cass. Sez. Unite 18/09/2020 n.1959) [1].
Detto arresto giurisprudenziale è stato fatto proprio dalla Cassazione anche in riferimento all’inclusione dei premi assicurativi nel TEG per il periodo ante 2010 (Cass. Civ. del 26/11/2021 n.37058[2]).
Per la Cassazione, stante la perentorietà della norma antiusura, pur in un raffronto asimmetrico tra diversi “panieri”, prevale il fine ultimo della tutela del finanziato, così che TEG e Tasso Soglia si possono raffrontare comunque.
Orbene, la Corte di Appello di Milano, che da tempo aveva aderito all’interpretazione più ristrettiva delle Sezioni Unite del 2018, con la sentenza in discussione si è adeguata all’orientamento ormai univoco delle sezioni semplici, dichiarando l’usurarietà di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto prima del 2010, nel cui TEG non era stato conteggiato il costo della copertura assicurativa, anche se, come si è detto, le Istruzioni di Banca d’Italia di detto costo non tenevano conto al fine della rilevazione del tasso soglia d’usura.
Si veda il passaggio motivazionale della Corte di Appello di Milano
“Questa Corte si è espressa in passato, anche sulla scorta di precedenti di legittimità, nel senso indicato dalla sentenza qui appellata e, infatti, Unicredit richiama, a sostegno della propria domanda di conferma della decisione del Tribunale, la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2737/19, nella quale si era affermata la necessità, ai fini del rilievo dell’usura, di una comparazione fra dati omogenei e si era, pertanto, escluso che nella determinazione del TEG si dovesse tener conto dei costi assicurativi, che, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti, non entravano a far parte della rilevazione del TEGM.
Tale soluzione interpretativa è stata, tuttavia, da ultimo disattesa dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 20247/23), che, proprio decidendo sul ricorso contro la suindicata sentenza di questa Corte, ha ritenuto insoddisfacenti i motivi esposti a sostegno della tesi della comparazione fra dati omogenei, tesi che la S.C. aveva già ritenuto non condivisibile in tema di interessi moratori (v. Cass. 37058/21).
Le ragioni esposte nei suddetti più recenti precedenti di legittimità risultano condivisibili e inducono questa Corte a mutare il proprio orientamento e a seguire l’orientamento indicato dalla Cassazione, che ha “evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall’art. 644, comma 4, cod. pen. – secondo cui “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la Banca d’Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi […] ai fini della valutazione della natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall’art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l’erogazione del mutuo (in tal senso anche Cass. n. 3025/2022, in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio)” (Cass. 20247/23)”.
[1] La Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, in ordine all’accertamento dell’usurarietà agli interessi di mora ed in relazione all’ esigenza di simmetria tra criteri di calcolo del TEGM, dal quale si ricava il tasso soglia, e del TEG, ha affermato il principio che sia possibile stabilire un tasso soglia di usura differenziato per gli interessi di mora (esclusi dal TEGM), solo per i periodi in cui le rilevazioni di Banca d’Italia indichino a fini statistici tassi differenziati medi per gli interessi moratori stessi, per poi concludere che “se i decreti non rechino neppure l’indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del TEGM così come rilevato”.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che: “in ragione della esigenza primaria di tutela del finanziato, sia giocoforza comparare il T.e.g. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.e.g.m. così come in detti decreti rilevato; onde poi sarà il margine, nella legge previsto, di tolleranza a questo superiore, sino alla soglia usuraria, che dovrà offrire uno spazio di operatività all’interesse moratorio lecitamente applicato”.
[2] “il suindicato passaggio motivazionale delle Sezioni Unite del 2020, conclude affermando: “data l’eadem ratio, tale ragionamento (che non ritiene quindi essenziale l’omogeneità delle grandezze da porre al confronto) deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. del maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto”
USURA NEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO DEL CREDITO AL CONSUMO
