La questioni della decorrenza dei termini di prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito relativo ai contratti di mutuo è di assoluta rilevanza.

L’argomento si pone soprattutto in relazione alla domanda di nullità, ex art. 1815 c.c., della clausola usuraria del contratto che comporta per il mutuatario il diritto al rimborso degli interessi corrisposti.

Orbene, se la prescrizione (decennale) decorresse dal termine naturale del contratto o dalla sua anticipata estinzione il mutuatario avrebbe un congruo termine per esercitare il proprio diritto, se, invece, essa decorresse dal singolo pagamento di ogni rata di mutuo (di cui una parte è imputata ad interesse) il mutuatario sarebbe enormemente penalizzato.

Infatti molti mutui/finanziamenti hanno una durata piuttosto lunga, anche trent’anni, così che in questa seconda ipotesi, se il mutuatario si accorgesse solo alla chiusura del contratto della sua usurarietà, avrebbe la possibilità di richiedere alla banca il rimborso dei soli interessi pagati negli ultimi dieci anni. Situazione certamente deprecabile.   

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, e a parere di chi scrive, il termine di prescrizione dell’azione ripetitoria inizia a decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, pur articolato in una pluralità di atti esecutivi (più rate di pagamento.

Si veda: Cass. Sez. Unite n.24418/2010: “Il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente a titolo di interessi su un’apertura di credito in conto corrente decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.”

Tale sentenza è applicabile in via analogica ai contratti di mutuo/finanziamento ed è in linea con altre decisioni di legittimità: “la rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, c.c. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti“. (Cassazione 8 agosto 2013, n. 18951 [1])

Nel merito vi sono diverse pronunce (in cause patrocinate dal nostro studio) del Tribunale di Torino dott.ssa Olivero sent. n. 5105/2023[2] ; Tribunale di Torino Trib.Torino Alessandria Sent. n. 511/2023 [3], nonché Trib. di dott.ssa Vitrò ord.n.12617/2023 [4]. E ancora: Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 18/01/2022, n.83; Tribunale Ivrea , 23/12/2019 , n. 1101;  Trib. dell’ Aquila 06/02/2019, n. 63;  Trib. Taranto, 541/2019, Trib. Isernia, 696/ 2015, Trib. Torino, 5532 /2018, Trib. Sassari 774/2017; Tribunale , Bari , 29/10/2008 , n. 113.

Va tuttavia segnalata una sentenza di segno opposto della stessa Corte di Appello di Torino, destinata a far discutere, C.App.To. sent.17/09/2020, n. 904 ove si afferma il principio secondo cui, se è vero che il frazionamento dell’unico debito, derivante da mutuo, in più versamenti periodici di un determinato importo non determina il frazionamento del debito in distinti rapporti giuridici, tuttavia l’azione di ripetizione di un pagamento indebito si prescrive in dieci anni dalla data di pagamento della singola rata.

La Corte opera dunque una distinzione tra azioni di diversa natura, con prescrizione distinta. A giustificazione del diverso trattamento delle fattispecie, la Corte afferma il principio secondo cui il credito restitutorio per indebito oggettivo può farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta, senza necessità di attendere che scada il termine per l’adempimento del contratto.

Tale assunto, a sommesso parere di chi scrive, pare discutibile.

Il carattere “unitario” del rapporto di mutuo, non può infatti essere considerato “unidirezionale”, ovvero valevole solo nel caso del recupero del credito insoluto da parte della banca mutuante e non nel diverso caso di obbligazione restitutoria a favore del mutuatario che abbia ottenuto una sentenza di nullità della clausola usuraria.

Il concetto di “rapporto unitario” non può infatti che riguardare i crediti e i debiti di entrambe le parti; diversamente opinando ci troveremmo di fronte ad una interpretazione contraria al principio dell’art.3 della Costituzione.

Si consideri che la consolidata giurisprudenza della Cassazione (si veda Cass. Civ. sez. Un. n. 24418/2010) sviluppatasi dopo la sentenza della Corte Costituzionale pronunciatosi sul noto decreto berlusconiano detto “salva banche”, individua nella chiusura del contratto di conto corrente il momento di decorrenza della prescrizione delle azioni ripetitorie, così che solo le rimesse extrafido sono da considerarsi solutorie (con immediata decorrenza del termine di prescrizione dell’azione di indebito), mentre le altre, ovvero quelle ripristinatorie del credito della banca, rientrano nell’unitarietà del contratto di durata, con le conseguenze in termini di prescrizione dell’azione ripetitoria.

Alla luce di quanto sopra, confortati dall’insegnamento della Cassazione in punto unitarietà dei contratti bancari in questione, si deve ragionare negli stessi termini sia quanto alla prescrizione del diritto della banca a ricevere il pagamento delle rate di ammortamento del debito, sia riguardo al diritto alla ripetizione dell’indebito.

Emerge allora che ciò che rileva non è che “il credito restitutorio per indebito oggettivo può farsi valere dal momento del pagamento della somma non dovuta (ndr 2935 c.c.)”, ma il diverso momento temporale, rispetto al pagamento della rata di mutuo, a partire dal quale decorre la prescrizione del credito restitutorio.

Ritenendo diversamente, apparirebbe insensato l’arresto giurisprudenziale della Cassazione relativamente alle rimesse entro il fido, poiché anche esse rappresentano un pagamento per il quale dovrebbe trovare astrattamente applicazione l’art. 2935 c.c.   

Si insta dunque per il rigetto dell’eccezione di controparte, richiamando a sostegno della propria tesi le ulteriori pronunce.

Il tema qui affrontato non può dirsi, comunque, esaurito ed è probabile che prima o poi ne sarà nuovamente investita la Cassazione.

prescrizione della domanda di ripetizione di indebito nei confronti della banca


[1] ANCHE:

Cassazione Civile 19291/2010  “ E’ pacifico, infatti, che nella specie, trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l’obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell’ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai Giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell’ultima rata del mutuo”

Ancora: Cassazione civile sez. III, 06/02/2004, n.2301  “Il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine sancito dall’art. 1957 c.c. non decorre dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell’ultima”.

Non differentemente Cassazione Civile n. 17798/2011 “Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata”.

Conformi: Cass, n. 10127/14.5.2005; Cass., n. 2262/9.4.1984

[2]Quanto al dies a quo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, la prescrizione del diritto alla ripetizione non inizia a decorrere dalla stipula del contratto (20/07/2007), ma dalla scadenza dell’ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei non determina un frazionamento del finanziamento in distinti rapporti obbligatori, ma configura un’obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata (sul punto cfr. Cass. 18951/2013; Cass. 17798/2011; Cass. 2301/2004. Non sono, dunque, individuabili tante prescrizioni quante sono le rate del finanziamento, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma dalla scadenza dell’ultima rata, il che vale sia rispetto al diritto restitutorio della Banca in caso di credito insoluto, sia rispetto al diritto restitutorio del cliente conseguente alla nullità del finanziamento”.

[3] La Banca solleva altresì due eccezioni di prescrizione dell’azione di ripetizione: la prima riguardante l’asserita applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c. 1 n. 4) c.c., avente ad oggetto le somme eventualmente richieste al cliente a titolo di interessi con riguardo a tutti i corrispettivi versati sino al 12 maggio 2017; la seconda relativa a tutti i corrispettivi versati relativamente al contratto di mutuo oggetto di causa essendo trascorsi più di 10 anni tra la data dei pagamenti delle singole rate di mutuo e la data di notifica del ricorso.

Anche dette eccezioni sono infondate.

Ed è altresì pacifico che al contratto di mutuo con restituzione rateale si applichi l’ordinario termine di prescrizione decennali. Sul punto, ci si richiama al principio di diritto da ultimo affermato da Cass. civ. Sez. I sent., 08/08/2013, n. 18951, rv. 627853:

“La rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell’inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l’applicabilità dell’art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti”.

Poiché l’estinzione anticipata del contratto è avvenuta nel 2013, nella specie non è maturata alcuna prescrizione.

[4] “Parte convenuta eccepisce la prescrizione della domanda di ripetizione, sostenendo che il termine decennale decorre dalla stipula del contratto di finanziamento, avvenuta in data 01/10/2007, ed il primo atto interruttivo, consistente nel reclamo notificato a mezzo PEC alla allora UBI Banca, è del 04/08/2020. L’eccezione non è accoglibile.- La rateizzazione in più versamenti periodici dell’unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, bensì, si configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata ovvero della chiusura del rapporto (sul punto, Cass. n. 2301/2004; Cass. n.17798/2011)”.

prescrizione della domanda di ripetizione di indebito nei confronti della banca