Con la decisione in commento, in un caso patrocinato dal nostro studio, il Tribunale di Torino ha accertato l’errato computo degli interessi conteggiati da Poste Italiane a favore dei risparmiatore, sui buoni fruttiferi trentennali dalla stessa emessi negli anni 90.
L’Ente aveva infatti erroneamente capitalizzato anno per anno gli interessi maturati al netto e non al lordo dell’imposte, così riducendo di fatto il rendimento dei titoli e liquidando all’intestatario una somma minore di quanto allo stesso spettante.
Il Tribunale, accogliendo la tesi del consumatore, ha ravvisato che il momento impositivo dell’imposta del 12,50% sugli interessi, deve coincidere con rimborso del titolo, ovvero alla sua scadenza, in conformità al D.L. 556/86 e relativa legge di conversione e D.lgs. 239/96.
Poste Italiane ha sostenuto la correttezza dell’applicazione annuale dell’imposta richiamando il DM 23/6/1997 il quale recita “Per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale”.
Da notare che il testo del DM è già di per sé errato in quanto utilizza il termine “continueranno” quando invece i buoni fruttiferi fino a quel momento non erano affatto capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale, ma al lordo.
Il Tribunale di Torino ha aderito alla giurisprudenza di merito formatasi in tempi recenti (Tribunale di Bergamo III Sez. Civile, sentenza nr. 2009/2022; Trib. di Napoli II sez. Civ., sentenza nr. 4882/2022; Trib. di Pistoia I Sez. Civ., sentenza nr. 49/2023) che ha rilevato sul punto un conflitto tra norme di grado diverso: da un lato la normativa primaria che disciplina la tassazione – D.L. 556/86 e relativa legga di conversione e D.lgs. 239/96-, dall’altro la norma di rango inferiore, avente natura amministrativa, del DM 23/06/1997.
Conseguentemente il giudice, applicando la disciplina generale in materia di imposte, la quale stabilisce che il momento impositivo della tassazione deve corrispondere all’effettiva percezione del reddito, ha disapplicato le disposizioni di cui al D.M. del 23/06/1997, che è provvedimento di rango sottordinato e ha condannato Poste Italiane a corrispondere al risparmiatore una somma ben più alta di quanto già allo stesso liquidato.
La succitata decisione è di sicuro impatto, considerata la quantità di buoni fruttiferi postali ancora in scadenza e, quanto ai buoni già incassati, che il termine prescrizionale per agire nei confronti dell’emittente è decennale (a decorrer dalla liquidazione del buono).
Lo STUDIO LEGALE RICCIO, per radicare la causa in commento, si è avvalso della preziosa collaborazione del perito, consulente di parte, DOTT. ALESSANDRO D’ANTONIO (WWW.ALESSANDRODANTONIO.IT) il quale, tra l’altro, ha predisposto la perizia econometrica alla base della richiesta di ricalcolo degli interessi maturati sui buoni fruttiferi.